Credito d’imposta Formazione 4.0 anche per aziende in concordato preventivo?


Quale possibilità di accesso al credito d'imposta da parte di contesti aziendali in concordato preventivo?
Credito d’imposta Formazione 4.0 anche per aziende in concordato preventivo?

Il decreto interministeriale del 04 Maggio 2018 recita testualmente, in riferimento ai beneficiari del credito di imposta, all’articolo 2 (soggetti beneficiari ed esclusioni):

“1. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

2. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

3. Il credito d’imposta non si applica alle “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.”

Con il Regolamento (UE) n. 651/2014 all’articolo 2, punto 18) – lettera c) viene chiarito il concetto di “impresa in difficoltà”, recitando testualmente:

“qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori”.

Per quanto sino ad ora rilevato l’interpretazione letterale chiarisce che le imprese in procedura concorsuale, e non in concordato preventivo con omologazione in continuità, non possano accedere ad alcun tipo di agevolazione, in specie al credito di imposta previsto per il “Piano Nazionale Impresa 4.0” e riferito alla formazione del personale su tecnologia e digitalizzazione dei sistemi aziendali.

In riferimento, invece, alle imprese in concordato preventivo con omologazione in continuità, condizione menzionata anche presso il registro delle imprese dell’assoggettamento della società alla procedura di concordato preventivo e, quindi, con esclusione della annotazione nella visura camerale di procedure concorsuali, spesso si ci pone il quesito circa il convincimento in base al quale tale condizione “concordato preventivo con omologazione in continuità” non sia ostativa all’acceso al previsto credito di imposta con riguardo a Formazione 4.0.

Per meglio comprendere la convinzione circa la possibilità di accesso alla agevolazione in argomento, ovvero al credito di imposta formazione 4.0, la Circolare Dittatoriale del 3 dicembre 2018, n. 412088 testualmente rileva: “…Nella generalità dei casi, è presumibile che lo svolgimento delle attività formative volte ad accrescere le “competenze 4.0” nelle richiamate tecnologie sia collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende. Tuttavia, come già precisato anche nella relazione al citato decreto 4 maggio 2018, occorre ribadire che l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche...”.

La prima attenta previsione di rilievo da effettuare è sulla omologazione, per una logica sequenza nei ragionamenti, partendo dagli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende, investimenti effettuati o in corso di realizzazione che l’impresa in concordato preventivo con omologazione in continuità ha facoltà di realizzare godendo  di ampia discrezionalità nella gestione della sua azienda secondo il proprio libero giudizio.

L’omologazione assume prominenza non per i mezzi utilizzati alla definizione delle obbligazioni dettate dal concordato, ma sull’adempimento concreto degli obblighi derivanti dalla procedura di omologazione. Depone ancora a favore di tale affermazione quanto disposto dell’art. 185 L. Fall., primo comma, che prevede che il commissario giudiziale debba sorvegliare “l’adempimento” del concordato e non l’esecuzione del piano.

Difatti ad essere omologata, così come disposto dalla normativa, è la proposta (piano) del debitore circostanza che chiarisce la concreta responsabilità dell’adempimento e la legittimazione alla gestione dell’impresa da parte del debitore.

Alla luce di quanto, se pur in breve, argomentato, si può ritenere che, ferma la sua responsabilità in caso d’inadempimento, il debitore goda di ampia discrezionalità nella gestione della sua impresa secondo il proprio libero giudizio, purché tale giudizio non costituisca causa del mancato assolvimento delle obbligazioni concordatarie. All’interno di quest’ampia discrezionalità anche le vendite di beni previste nel piano di concordato in continuità avverranno a sua cura e non a cura di un liquidatore giudiziale, salvo nel caso in cui quei beni da vendere siano stati oggetto di un patto di cessione ai creditori rispetto ai quali il decreto di omologa ha determinato lo spossessamento del debitore, ma non è circostanza quest’ultima appartenere alla impresa che pone il quesito.

Con la condizione del concordato con continuità aziendale alcuna attività di liquidazione è prevista o necessaria, in quanto il debitore conserva i propri beni per potere proseguire l’attività di impresa, dal cui svolgimento ricava le risorse per adempiere alla proposta concordataria, è oltremodo evidente che nel concordato con continuità aziendale le attività di gestione di impresa che il debitore può compiere una volta tornato in bonis non possono essere predeterminate o vincolate, salvo che la proposta concordataria contenga puntuali previsioni che impegnino il debitore ad alcune specifiche attività, ma non è circostanza quest’ultima appartenere alla impresa che pone il quesito.

La disciplina del concordato in continuità aziendale cui all’art. 186-bis legge fall. non prevede l’obbligo per il debitore di destinare ai creditori tutte le utilità derivanti dalla continuazione, essendo consentito all’imprenditore, in deroga ai princìpi di cui all’art. 2740 c.c. ed in un’ottica di favore verso il risanamento dell’impresa, conservare parte delle risorse generate dall’esercizio dell’attività.

E' bene chiarire le circostanze circa gli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione della azienda, si evidenzia che laddove l’impresa difatti abbia già acquistato strumenti materiali beni strumentali materiali (sistema di videosorveglianza con l’introduzione di tecnologie) ed ha attivato un percorso in riferimento ai beni strumentali immateriali (la digitalizzazione dei processi interni).

In conseguenza di quanto espresso circa gli investimenti e gli acquisti di beni strumentali materiali ed immateriali effettuati e programmati si ritiene necessaria la formazione del personale dipendente.

Dalla testuale lettura di quanto sino ad ora espresso si comprende che in modo assoluto non sussistono impedimenti alla impresa in concordato preventivo con omologazione in continuità di  usufruire delle agevolazioni riferite al credito d’imposta Formazione 4.0 e più volte si richiama l’attenzione sulle spese per formazione sostenute per acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche nel Decreto Attuativo del 04 Maggio 2018, nella Circolare Dittatoriale citata (Circolare Dittatoriale del 3 dicembre 2018, n. 412088), nella LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) in vigore dal 01 Gennaio 2019, ma anche da parte della Agenzia delle Entrate con circolare n. 8 del 10/04/2019, paragrafo 3.2 si richiama e si fa esplicito riferimento alle “...spese di formazione sostenute…”, ma anche “……per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0….”.

 

 

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di Mariarosaria Davino CdL

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