Case vacanze, affittacamere e B&B: Credito d'imposta locazioni 2021

Il Decreto Legge "Sostegni bis" è intervenuto anche sulla disciplina del credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In particolare l’articolo 4, comma 1, proroga al 31 Luglio 2021 (dal 1 gennaio 2021) il credito spettante alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio o tour operator. Restano immutati i requisiti: il credito compete infatti a condizione che le imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
In caso di imprese multiattività, l’estensione della misura al 31 luglio trova applicazione se l’attività turistico-ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate. Il requisito del calo del fatturato, tuttavia, non opera per gli operatori che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’entità del credito è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni versati:
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60% nel caso di contratti di locazione;
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30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
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30% nel caso di affitto d’azienda relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
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50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive.
Ai fini della maturazione effettiva del credito, il dato letterale della novella continua a dare rilievo al principio di cassa. Pertanto, l’utilizzo del credito rimane sospeso fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone (Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2020).
Ricordiamo che la compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non trovando applicazione le soglie di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000.
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