Bonus formazione 4.0: novità della legge di Bilancio 2020


Credito d'Imposta a favore della formazione dei lavoratori dipendenti in ambiti Industria 4.0
Bonus formazione 4.0: novità della legge di Bilancio 2020

Bonus formazione 4.0: novità della legge di Bilancio 2020

Soggetti beneficiari

•    Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (di qualsiasi settore e dimensione), ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
•    Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.


Attività ammissibili

Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie di seguito indicate all’interno dell’area vendita/marketing, informatica e tecnica, tecnologie di produzione:

•    big data e analisi dei dati;

•    cloud e fog computing;

•    cyber security;

•    simulazione e sistemi cyber-fisici;

•    prototipazione rapida;

•    sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

•    robotica avanzata e collaborativa;

•    interfaccia uomo macchina;

•    manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

•    internet delle cose e delle macchine;

•    integrazione digitale dei processi aziendali.

 

Condizioni di ammissibilità

Secondo la nuova legge di Bilancio 2020 le imprese che intendono fruire del credito d’imposta dovranno inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni necessarie a valutare la fattibilità dell’intervento e la sua efficacia.

Sono ammesse attività di formazione svolte “on-line” o in modalità “e-learning”, ma l’azienda ha l’onere di adottare gli strumenti di controllo idonei ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (opportuni per la verifica delle attività di formazione telematica (momenti di verifica, quesiti ecc).


Spese ammissibili

•    Costo della retribuzione lorda del personale dipendente, titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o personale titolare di un contratto di apprendistato purché le attività di formazione riguardino le tecnologie di cui sopra, per le ore di formazione svolte.

•    Costo del personale dipendente in veste di docente o tutor alle attività di formazione nel limite del 30% della retribuzione lorda complessiva annua corrisposta
Per retribuzione lorda s’intende, il costo del dipendente al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede

Il credito d’imposta è elevato al 60% quando i destinatari delle attività di formazione rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggi o molto svantaggiati, così definiti.

Appartengono alla categoria di “lavoratori svantaggiati” qualunque lavoratore che:

a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR;

b) hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);

d) hanno compiuto 50 anni di età;

e) hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR;

f) sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sottorappresentato;

g) appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.


Appartengono alla categoria di “lavoratori molto svantaggiati” qualunque lavoratore che:

- è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a);

- è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).


Spese escluse

•    Spese di formazione ordinaria o periodica per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

•    Spese relative ai docenti esterni all’impresa;

•    Spese di ammortamento dei beni strumentali impiegati nelle attività di formazione;

•    Spese di materiali utilizzati nelle attività di formazione.


Erogazione attività di formazione

•    Soggetti esterni all’impresa:

1.    Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

2.    Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;

3.    Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;

4.    Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;

5.    Istituti Tecnici Superiori.

•    Soggetti interni all’impresa come sopra indicato.


Misura del credito di imposta

- Micro Impresa 50% con un massimale di euro 300.000,00;

- Piccola Impresa 40% con un massimale di euro 250.000,00;

- Grande Imprese 30% con un massimale di euro 250.000,00.

Elevato al 60% se i destinatari delle attività di formazione rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati (come sopra individuati) o molto svantaggiati.


Modalità di fruizione

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, una volta adempiuto agli obblighi di certificazione da parte del revisore.


Certificazion dei costi

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti l’attestazione deve essere effettuata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti al Registro dei Revisori Legali e delle Società di Revisione, le spese relative all’attestazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.


Obblighi documentali e dicharativi

•    Relazione illustrativa delle modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

•    Documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività formative e la corretta quantificazione del credito spettante;

•    Registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente o docente o dal soggetto formatore esterno;

•    Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa rilasciata a ciascun dipendente che attesti l’effettiva partecipazione del dipendente alle attività formative agevolabili.

 

Articolo del:


di Annamaria Borrello

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