Credito di imposta per le locazioni


Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Credito di imposta per le locazioni

Con l’art.28 del DL 34/2020 è stato introdotto il credito di imposta sui canoni di locazione non abitativi.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello f24 con il codice tributo 6920, da soggetti esercenti attività di impresa arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro che hanno subito un calo del fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio almeno pari al 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole indipendentemente dalla modalità di determinazione del reddito.

Le strutture alberghiere, ossia le attività che rientrano nel codice Ateco 55, possono usufruire del credito a prescindere dai ricavi e dai compensi del periodo di imposta precedente.

Gli enti non commerciali possono usufruire del credito di imposta anche se svolgono attività commerciale in maniera non prevalente.

Il credito d’imposta può essere fruito anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa indicando il credito spettante e i relativi utilizzi nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

È, quindi, necessario che il canone risulti pagato nel 2020.

L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

Il credito può essere ceduto al locatore o ad altri soggetti. In caso di cessione al locatore sarà necessario effettuare il pagamento della differenza (ad esempio il 40% del canone essendo il credito al 60%). 

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, al valore della produzione IRAP, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art.1 TUIR, ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’art.109 comma 5 del TUIR. 

In caso di cessione del credito si avrà una sopravvenienza attiva tassabile per il cessionario se il valore nominale del credito ceduto è maggiore del corrispettivo pattuito con il cedente.

 

Fonte
Art.28 DL 34/2020
Circolare 14/E 2020
Il Sole 24 Ore
Eutekne.info
Ipsoa Quotidiano

 

Articolo del:


di Dott.Giuseppe Pischedda

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