Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo


E' stata recentemente ampliata l'opertaività del credito per ricerca e sviluppo in relazione alla platea dei beneficiari e delle spese ammissibili .
Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo
Con l’art. 3, comma 1, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 è stato introdotto, per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d’imposta per investimenti "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015".
Ai fini dell’accesso all’agevolazione bisogna aver sostenuto spese per attività di ricerca e sviluppo pari almeno a 30.000 euro annui, i quali vanno ragguagliati ad anno ove l’attività sia svolta per un periodo inferiore all’intera durata dell’esercizio, come sommatoria di tutte le categorie di spesa previste per ciascuno periodo d’imposta di cui si vuole determinare la spesa incrementale. il limite dell’importo di 30.000 euro non va rispettato in tutti i periodi d’imposta potenzialmente agevolati: basta che lo stesso sia raggiunto nel singolo periodo d’imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione di beneficiare dell’agevolazione.
Con la legge di bilancio 2017 sono state apportate diverse modifiche alla normativa che disciplina il bonus. In pratica:
· è stato allungato il periodo di vigenza del credito, che andrà a concludersi il 31 dicembre 2020:
· è stata prevista una misura unificata del calcolo del credito, nella misura del 50% delle spese sostenute (in luogo della doppia aliquota del 25% e del 50%);
· sono stati allargati i soggetti potenzialmente beneficiari del credito;
· è stato innalzato l’importo massimo annuale del credito di imposta da 5 milioni a 20 milioni;
· è stata prevista la possibilità di includere tra le spese agevolabili anche quelle relative al personale impegnato nelle attività di ricerca interessate dall’agevolazione senza la necessità di alcuna qualificazione e/o specializzazione;
· è stata prevista la possibilità di utilizzare in compensazione il credito di imposta, ma solo nel corso del periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ammissibili per la formazione del credito d’imposta.
Possono fruire dell’agevolazione in parola:
· le società di Capitali (Società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
· le società di Persone (Società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
· le imprese Individuali.
Sono esclusi i percettori di redditi di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento di arti e/o professioni.
I costi da assumere per la determinazione del credito d’imposta sono quelli di competenza di ciascun periodo d’imposta, i quali siano direttamente connessi alle attività di ricerca e sviluppo e più precisamente:
a. lavori sperimentali e teorici di ricerca sui fondamenti di fatti osservabili e attinenti a possibili applicazioni pratiche;
b. ricerca pianificata o indagini critiche, volte ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per innovazioni di prodotto e/o di processo, o per la progettazione di sistemi complessi, ad eccezione dei prototipi di cui al punto successivo
c. acquisizione, combinazione, progettazione e utilizzo di conoscenze industriali, tecnologiche e commerciali per produrre modelli, piani, progetti disegni per innovare processi, servizi, prodotti; progettazione di modelli finalizzati alla realizzazione di un prototipo non destinato a uso commerciale, ovvero di uno che per sua complessità, o costo elevato rispetto alla dimensione dell'impresa, deve essere necessariamente commercializzato;
d. produzione e collaudo di processi, prodotti e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati nel processo industriale o per dirette finalità commerciali.
Tra i costi ammissibili si includono:
· i costi per quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti di laboratorio.
· i costi per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
· I costi sostenuti per i test e le prove di laboratorio;
· i costi per competenze tecniche (Know how tecnico, licenze, brevetti industriali), sono esclusi i marchi d'impresa e i disegni;
· i costi relativi al personale
Ai fini dell’utilizzo del bonus non è prescritta la presentazione di alcuna istanza, è solo previsto che:
· le spese del periodo d'imposta siano certificate da un Revisore Legale o dall'Organo di Revisione, se esistente all'interno dell'impresa,
· il credito sia indicato nel Quadro RU di UNICO;
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione senza alcun limite annuale e senza limite tipologico, tramite il Modello F24 con il codice tributo 6857.

Alla fruizione del credito d’imposta non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a € 1.500.

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di Arnaldo Aleotti

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