Credito di imposta su investimenti pubblicitari


Soggetti ammessi al beneficio fiscale.
Misura del benefico fiscale.
Spese ammesse al beneficio fiscale
Credito di imposta su investimenti pubblicitari
Con un comunicato apparso sul proprio sito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri anticipa alcune delle informazioni utili alle imprese che attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo, per pianificare investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa, in attesa che il regolamento di attuazione sia adottato.
La presente nota anticipa, quindi, i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione.

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti a inserzioni commerciali e all'acquisto di spazi pubblicitari, su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, anche nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente; l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.
Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono escluse dal credito le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, e dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli per verificare l’esistenza dell’effettivo possesso dei requisiti che legittimano l’ammissione al beneficio fiscale; nel caso in cui si accerti la carenza dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione del credito di imosta, totale o parziale, l’Amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

Dott.ssa Paola Luretti
L&B Consulting - Commercialisti Associati & Partners

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di Dott.ssa Paola Luretti

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