Credito d’imposta ristrutturazioni per alberghi e strutture termali


Credito d’imposta ristrutturazioni al 65% per alberghi, strutture termali ed imprese agrituristiche: il Decreto Rilancio autorizza la spesa di 180 milioni di euro
Credito d’imposta ristrutturazioni per alberghi e strutture termali

Con il Decreto di Agosto, così detto Rilancio 2, e precisamente all’art.79, sono state previste ulteriori misure agevolative per il settore turistico e termale. È stato ripreso quanto già disposto dal D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014, che ha previsto un credito d'imposta a favore delle "imprese alberghiere" per interventi di ristrutturazione della propria struttura.

Le imprese interessate sono: gli alberghi, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, le strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali, gli agriturismi, gli stabilimenti termali.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l'accesso al bonus sono:
interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento, conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di incremento dell'efficienza energetica, interventi per l'adozione di misure antisismiche, spese per l'acquisto di mobili e complementi d'arredo.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna nella misura del 65%, per un importo totale di € 307.693,30 per ciascuna impresa, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a € 200.000.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito di imposta così determinato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, usufruibile in un'unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali. Tale credito dovrà essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta per il quale è stato concesso, non rileverà ai fini Irpef/Ires/Irap, non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Per l’attuazione del presente articolo il decreto di agosto autorizza la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

 

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di Dott.Giuseppe Valente

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