Credito erariale e prescrizione


La mancata impugnazione di un avviso di accertamento produce la definitività del credito al quale sarà applicabile però solo la prescrizione breve
Credito erariale e prescrizione
In un momento storico del nostro Paese nel quale nell’arco di pochi mesi si stanno susseguendo interventi del legislatore finalizzati a facilitare la definizione dei rapporti con il Fisco (decreto legge n. 196/2016 c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali come di recente prorogato dal decreto legge n. 36/2017 e dall’annunciata, nel recente DPEF, rottamazione delle liti fiscali pendenti), è quanto mai opportuno fare il punto sui termini di prescrizione del credito statale derivante dal pagamento di tributi, anche al fine di dover pagare pretese tributarie ormai, in realtà, non più dovute.

In particolare in questa sede è d’interesse verificare quale sia la disciplina della prescrizione del credito erariale nel caso in cui in seguito alla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria oppure di una cartella esattoriale, il contribuente non abbiamo formulato alcuna opposizione innanzi all’Autorità giudiziaria.

In passato, infatti, si sono confrontati due opposti orientamenti: un primo che riteneva esclusa l’applicazione della prescrizione decennale di cui all’art. 2953 cod. civ.; un secondo che invece ne affermava l’applicabilità riconoscendo al provvedimento amministrativo la "capacità" di acquisire valenza di "cosa giudicata" anche in assenza di un espressa norma di legge.
Il caso concreto che può venire in rilievo è il seguente: preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2016 con il quale Equitalia Spa, in relazione a diverse cartelle di pagamento per crediti tributari compresi negli anni dal 2005 al 2009 notificate nel 2010 (e mai contestate dal contribuente e quindi divenute "definitive"), avvisa del fermo amministrativo del veicolo di proprietà del contribuente.
Quale tutela giuridica può riconoscersi al contribuente? A quest’ultimo conviene avvalersi dell’istituto della "rottamazione" delle cartelle esattoriali oppure può eccepire innanzi al Giudice tributario la nullità/illegittimità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione del credito dato il decorso del termine di cinque anni?
L’orientamento oggi prevalente rileva che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento o di un provvedimento esattoriale produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario); tale circostanza non determina "anche l'effetto del c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.".
La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del "titolo giudiziale divenuto definitivo", sentenza o decreto ingiuntivo, mentre la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria costituiscono - per propria natura - semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Il principio è stato ribadito dai giudici della CTR di Roma 27 febbraio 2017, n. 1050/12/17 che si sono uniformati all’orientamento affermato dalla recente sentenza n. 23397/2016 della Suprema Corte di Cassazione del 17.11.2016
I giudici della Corte di Cassazione, con la decisione citata offrono una nuova occasione di riflessione in ordine alla complessa tematica del termine prescrizionale da applicare in ambito tributario. La Corte riconfermando, in parte, il precedente orientamento, precisa l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 2946 c.c. all’ingiunzione fiscale per assenza di giudicato, statuendo che la mancata impugnazione di un atto impositivo nonché di un atto della riscossione, non permette l’applicazione dell’art. 2953 c.c. e quindi la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Secondo i giudici di legittimità gli "atti amministrativi di autoformazione" quali l’atto di accertamento, la cartella di pagamento o l’avviso di addebito dell’Inps non sono suscettibili di passare in giudicato, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 2953 c.c. - c.d. actio iudicati - riservata solamente alle sentenze di condanna o al decreto ingiuntivo.

La decisione della Suprema Corte risolve la "disarmonia" venutasi a creare nella giurisprudenza di merito a seguito "dell'erronea determinazione" del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17051 del 2004 a proposito della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, sanzioni amministrative pecuniarie e/o violazioni di norme tributarie. Inoltre la decisione è di appena sei giorni successiva a quella di segno diametralmente opposto, pronunciata in data 11.11.2016 dalla Cassazione in materia di tassa sui rifiuti con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che gli avvisi di intimazione e di mora relativi alle cartelle notificate in materia di TARSU e contributo sanitario nazionale, notificati nel termine decennale decorrente dalla definitività delle cartelle, erano tempestivi.

Tale orientamento è stato di recente recepito anche dalla giurisprudenza tributaria di merito (ex multis: CTR di Roma 27 febbraio 2017, n. 1050/12/17) e, crediamo, è destinato a risolvere le incertezze interpretative che, come detto, hanno caratterizzato la materia. Di ciò quindi bisognerà tener conto in sede di adesione all’istituto della rottamazione delle cartelle esattoriali.

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di Avv. Niccolò Bruno

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