Consulenza aziendale, come prevenire la crisi d'impresa
Con la riforma della legge fallimentare (D.lgs. n. 14/2019) il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ha assunto un rilievo sempre maggiore per le aziende. In particolare segnaliamo quanto è stato inserito: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Inoltre “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.
Da quanto indicato è chiaro che tutte le aziende, a prescindere dalla loro natura o dimensione, devono dotarsi di strumenti necessari al fine di anticipare situazioni di crisi o d’insolvenza o, ancora meglio, di prevenire queste situazioni preservando così la continuità aziendale.
Altra importante modifica riguarda la nomina dell’organo di controllo, sindaco o revisore. In particolare, si dispone l’obbligo di nomina in capo alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato, alle società che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti e alle società che per due esercizi consecutivi superino determinati limiti dimensionali.
Nello specifico, sono obbligate alla nomina del sindaco o revisore le società che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:
- totale dell’attivo patrimoniale di 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro;
- 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
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