Crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell'impresa


Breve guida sulle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento
Crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell'impresa

La materia è disciplinata dalla legge n. 3/12 riformata dal D.L. 179/2012.

Per sovraindebitamento è da intendersi la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Il che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Chi si trova in detta situazione può accedere alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento a patto che le cause che lo hanno generato siano state impreviste ed imprevedibili; è, cioè, necessario che per il soggetto debitore venga escluso il concorso colposo alla determinazione della crisi.

I soggetti ammessi a dette procedure sono il consumatore (inteso come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), i soggetti non fallibili (ossia l'imprenditore agricolo, l'imprenditore commerciale sotto-soglia, l'imprenditore sopra-soglia ma con debiti inferiori a 30.000,00 euro, l'imprenditore cessato da oltre un anno, l'erede dell'imprenditore defunto, il socio illimitatamente responsabile, il professionista, l'artista e gli altri lavoratori autonomi, le associazioni e le società tra professionisti, gli enti privati non commerciali).

Con decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014 è stato individuato l'OCC (Organismo di composizione della crisi) come l'erogatore stabile (anche in via non esclusiva) del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento. La natura di detto Organismo è pubblicistica perché deve garantire l'indipendenza e la neutralità poste a tutela dell'interesse pubblico di carattere generale.

Esiste il Registro ministeriale degli OCC che è diviso in due sezioni:

- la sezione A che contiene le iscrizioni degli OCC c.d. di diritto, ossia quelli costituiti su istanza dell'Ente (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Ordini Professionali, Segretariato sociale);

- la sezione B che contiene le iscrizioni degli OCC istituiti presso Enti pubblici, ossia Comuni, Città Metropolitane, Regioni e Università pubbliche.

All'interno di ogni OCC si individuano due organi: il Referente e i Gestori.

Il Referente è la persona fisica che, dotata di adeguato grado di indipendenza, esercita il potere di indirizzo e coordinamento dell'intero organismo.

Il Gestore è la persona fisica o il collegio di persone fisiche che svolgono l'attività di gestione del procedimento di crisi.

Al consumatore, come prima definito, è riservata una procedura semplificata che consiste in una proposta ai creditori e in un piano per stabilire come si intende adempiere alla proposta. E', comunque, necessario che il soggetto non abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti da sovraindebitamento, che non abbia subito in precedenza, per causa imputabile, l'annullamento, la risoluzione, la revoca o la cessazione del Piano, non abbia fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente lo stato patrimoniale e finanziario.

La proposta di piano deve:

- soddisfare i creditori e ristrutturare i debiti in qualsiasi modo, anche cedendo cespiti o crediti presenti o futuri;

- in caso di incapienza del debitore, deve contenere l'impegno di terzi al conferimento, anche a garanzia, di beni pari ai mancanti per l'attuazione dell'accordo;

- prevedere, nel caso di continuazione dell'attività, una moratoria sino ad un anno dalla data di omologazione per i creditori prelatizi, a meno di liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la prelazione;

- prevedere, nel caso di liquidazione del patrimonio del debitore, l'affidamento ad un gestore che ne curi la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Il piano deve garantire:

- il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art.545 c.p.c.,

- l'integrale pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate.

Potrà prevedere, invece:

- eventuale falcidia di tutti gli altri crediti, compresi quelli muniti di titolo di prelazione;

- soddisfazione parziale per i crediti prelatizi solo qualora venga garantito che il pagamento corrisponde ad una misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti prelatizi.

Nella massa attiva non possono mai essere inclusi i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti ex lege previsti ovvero di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi; le cose che, per disposizione di legge, non possono essere pignorate.

Con il piano devono essere depositati:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione dell'ammontare del credito e della scadenza;

- l'elenco di tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore;

- la specificazione di eventuali atti di disposizione compiuti nel quinquennio antecedente;

- dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio;

- l’elenco delle spese necessarie al sostentamento familiare con specificazione della composizione di esso.

Dalla data di deposito della proposta cessano di maturare interessi legali o convenzionali (ad eccezione di quelli relativi ai crediti prelatizi).

La proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale territorialmente competente: la competenza territoriale è individuata in base alla residenza /sede del debitore. La proposta dovrà essere depositata corredata da una relazione di fattibilità redatta dal nominato gestore della crisi.

Detta relazione dovrà essere particolarmente dettagliata e dovrà indicare, se ci sono, le procedure esecutive pendenti che possano pregiudicare l'esito del piano e sollecitarne la sospensione al Giudice e chiedere la nomina di un liquidatore dei beni pignorati o in caso di liquidazione di beni immobili.

Entro 30 gg. dal deposito, la proposta contenente la posizione fiscale del debitore/consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti, dovrà essere depositata all'Agente della Riscossione ed agli Uffici fiscali presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore proponente.

Il piano del Consumatore non è soggetto all'approvazione dei creditori. Ogni valutazione è rimessa al Giudice che, a tal fine, si avvarrà della relazione particolareggiata del Gestore.

Il Giudice, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, emette decreto di fissazione dell'udienza di omologazione, disponendo la comunicazione ai creditori almeno 30 gg. prima della predetta udienza.

Con il decreto di fissazione dell'udienza si dichiara l'ammissione e l'apertura della procedura.

Non è prevista alcuna forma di pubblicità legale.

La sospensione delle iniziative esecutive intraprese a danno del consumatore non ha effetto automatico, ma il Giudice, ove lo riterrà opportuno, potrà disporre detta sospensione.

All'esito dell'udienza, superata ogni verifica e risolta qualsivoglia contestazione eventualmente insorta, omologa il piano disponendo un'adeguata forma di pubblicità, nonché la trascrizione nei pubblici registri ove sia previsto il trasferimento di beni immobili.

Dalla data di omologazione del piano, nessuna iniziativa esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita dai creditori con causa o titolo anteriori su nessun bene del consumatore.

Per i creditori con causa o titolo posteriori alla data di pubblicità della omologazione del piano è interdetta l'iniziativa esecutiva sui soli beni oggetto del piano del consumatore.

L'OCC vigila sull'esecuzione del piano. Sulle contestazioni decide il Giudice.

I crediti sorti in occasione o in funzione della procedura sono in prededuzione. Il piano può essere regolarmente eseguito, ma può essere anche soggetto a revoca nel verificarsi degli eventi e comportamenti previsti dall'art. 14 bis.

I soggetti non consumatori possono ricorrere all'accordo di ristrutturazione.

Anche in tal caso, il Gestore della crisi dovrà redigere una attestazione sulla veridicità e fattibilità della proposta ed allegarla alla stessa all'atto del deposito.

Oltre alla documentazione già citata, in tale ipotesi, dovranno pure essere depositate le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità. Qualora la relazione o le attestazioni del Gestore fossero di segno negativo, il Giudice avrà facoltà di concedere un ulteriore termine di 15 gg. per consentire eventuali integrazioni e/o modifiche che possano mutare le conclusioni del Gestore.

Il Giudice potrà emettere decreto:

- di rigetto per inammissibilità, improcedibilità dovute alla mancanza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi di legge;

- di ammissione con contestuale fissazione dell'udienza per la verifica dei consensi con ogni conseguenziale adempimento.

La comunicazione a tutti i creditori a mezzo racc. a.r. o telegramma o telefax o pec del decreto e della proposta dovrà essere fatta almeno 40 gg. prima di detta udienza, con termine di 10 gg. prima per le comunicazioni di adesione o meno all'accordo.

Il decreto conterrà l'inibitoria, sino al momento in cui il decreto acquisisce definitività, delle azioni esecutive individuali, dei sequestri conservativi, dei diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriori, ove non si tratti di crediti impignorabili. Il decreto di apertura della procedura verrà pubblicato e trascritto nelle idonee forme. Il creditore, ricevuta la proposta, potrà nel termine massimo di dieci giorni prima dell'udienza fissata, manifestare il proprio consenso o dissenso a mezzo racc. a.r., pec, telegramma o telefax inviato all'OCC o al gestore.

Per l'omologa dell'accordo occorre un consenso pari al 60% dei crediti. Il silenzio vale come manifestazione di assenso.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

Prima dell'udienza di verifica dell'accordo, il Gestore dovrà presentare ai Creditori una brevissima relazione illustrativa delle manifestazioni di consenso o di dissenso, con allegazione del testo dell'accordo.

Entro i 10 giorni successivi, sono possibili contestazioni dei Creditori.

Spetterà al Giudice risolvere le contestazioni e verificati i consensi e l'idoneità del piano deciderà sull'omologa disponendo, in caso positivo, la pubblicazione dell'accordo. In caso contrario ne disporrà la revoca accertati atti posti in essere in frode ai creditori, il rigetto in mancanza dell'assenso.

L'accordo omologato ha efficacia nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto di ammissione della proposta. I creditori successivi a tale data, anche se muniti di titolo esecutivo, non potranno promuovere iniziative esecutive sui beni del debitore.

Il contenuto dell'accordo appare concepito dal Legislatore come sostanzialmente libero.

Il controllo sull'esecuzione dell'accordo è riservato al Gestore.

Sia la proposta di accordo che l'accordo già omologato possono essere modificati. In quest'ultimo caso, la modifica può essere proposta dal Giudice solo qualora l'accordo iniziale non possa essere rispettato per cause non imputabili al debitore.

L'accordo si risolve nei casi previsti dall'art. 12, commi 4 e 5 (mancato pagamento dei crediti impignorabili e sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore)

Per:

- grave aumento o diminuzione del passivo determinato con dolo o colpa grave;

- sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo;

- simulazione dolosa di attività inesistenti;

è previsto l'annullamento dell'accordo.

L'accordo è revocato se risultano compiuti durante la procedura atti in frode dei creditori. Infine, il debitore con apposita domanda (ex art. 14 ter) o a seguito della conversione della procedura di composizione della crisi (ex art. 14 quater), può adire alla procedura di liquidazione.

La conversione può avvenire anche per istanza dei creditori.

La liquidazione del patrimonio si articola:

- nell'apertura della procedura,

- nell'accertamento del passivo,

- nella liquidazione dell'attivo.

Con il decreto di apertura il Giudice nomina il liquidatore.

Con l'emanazione del decreto di apertura della liquidazione non possono essere iniziate o proseguite iniziative esecutive, cautelari, né possono maturare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Il liquidatore:

- redige l'inventario,

- forma il passivo,

- elabora un programma di liquidazione.

L'esecuzione del programma di liquidazione è di diretta competenza del liquidatore.

Lo stato passivo, salvo contestazioni, al pari del programma di liquidazione non devono essere approvati dal Comitato dei Creditori o vagliati dal Giudice.

La durata della procedura è fissata dalla Legge in quattro anni. Con il D.lgs. 12.1.2019 n. 14 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.2.2019 e che entrerà in vigore decorsi 18 mesi da tale data, il Piano del Consumatore si chiamerà Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, l'Accordo di ristrutturazione dei debiti Concordato Minore e la Liquidazione del patrimonio Liquidazione controllata del sovraindebitamento.

Nel Concordato Minore la percentuale del consenso si abbasserà al 50%.

Articolo del:


di BRUSO' ANNAMARIA

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