Criteri di riconoscimento di mansioni superiori in caso di promiscuità


Nel caso di svolgimento di mansioni superiori promiscue occorre applicare il criterio della prevalenza, ovvero, in alternativa, altri validi criteri
Criteri di riconoscimento di mansioni superiori in caso di promiscuità

Criteri di riconoscimento di mansioni superiori in caso di promiscuità tra mansioni di appartenenza e mansioni di livello superiore

Qualora il lavoratore svolga, oltre alle mansioni assegnate al momento della assunzione, mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello di appartenenza, in primo luogo, il giudice adito dovrà applicare il criterio della prevalenza, qualitativa, quantitativa e temporale, delle prestazioni svolte.

Dove sia impossibile comparare le rispettive mansioni secondo il criterio della prevalenza, dovrà farsi ricorso ad altri validi criteri.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. lav. con sentenza n. 32699/2019 del 12/12/2019.


Riferimenti normativi

Ai sensi dell’art. 2103 cc., il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime, effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione.

Qualora il lavoratore sia stato adibito a mansioni superiori, la assegnazione diviene definitiva, salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.


La sentenza n. 32699/2019 del 12/12/2019 della Corte di Cassazione, sez. lav.

La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso promosso da una azienda avverso la sentenza di riconoscimento di mansioni superiori ad un suo dipendente, nell’accogliere il ricorso con rinvio ad altra Corte di Appello, ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di mansioni promiscue ovvero, ai fini della attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, laddove sia impossibile comparare le rispettive mansioni secondo il criterio della prevalenza, da applicarsi per primo, si deve fare ricorso ad altri criteri, quali la quantità della energia lavorativa profusa nelle mansioni, nel senso del grado di specializzazione e di rilevante impegno intellettivo e materiale, in subordine, il criterio della frequenza nell’espletamento della funzione superiore, attraverso la comparazione, qualitativa e quantitativa, oraria, con prevalenza della seconda se concorrente con la prima.

 

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di Avv. Emanuela Manini

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