"Culpa in educando" e "Culpa in vigilando"


Responsabilità dei genitori, dei precettori e dei maestri d'arte per i fatti illeciti del minore
"Culpa in educando" e "Culpa in vigilando"
L'art. 2048 c.c. prevede due tipi di responsabilità per i fatti illeciti dei minori che abbiano la capacità di intendere e di volere: la "culpa in educando" a carico dei genitori che non abbiano impartito al figlio una adeguata educazione così come previsto dallart. 147 c.c. e la "culpa in vigilando" a carico dei genitori, dei precettori e dei maestri d'arte che sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Sono due forme di responsabilità non alternative e che possono prevedere il concorso di colpa dei genitori con precettori e maestri d'arte.

Il problema è la prova perchè la giurisprudenza si è mostrata molto restrittiva, specie per la "culpa in educando", nell'ammettere il raggiungimento della dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.
Anche perchè la Cassazione ha finito per richiedere ai genitori la prova positiva di aver impartito una sana e adeguata educazione.
Con la conseguenza che la prova liberatoria è divenuta sempre più difficile al punto d trasformare la responsabilità da colposa a quasi oggettiva.
Infatti nelle sentenze in materia è stata sempre più tralasciata una concreta indagine sulla effettiva colpevolezza dei genitori, dando maggiore spazio alle "modalità" del fatto illecito; molto spesso sulla base di documentazioni raccolte in un giudizio penale che, come è noto, costituiscono "prove atipiche" ed hanno valore di indizi semplici.

Rare sono le sentenze che spingono per una valutazione obiettiva della condotta educatrice dei genitori; ad esempio la n. 831 del 18/01/2005 della Cassazione.
Più recentemente, però, sempre la Suprema Corte (Sez. 3, 6/12/2011 n. 26200) sembra mostrare una attenzione nuova: enuncia infatti il principio che va imputata ai genitori la responsabilità degli <<illeciti dei figli minori riconducibili ad una obiettiva carenza dell' attività educativa>>. Dando così risalto, più che alle modalità del fatto illecito alle prove relative all' azione educativa.
Prove queste che vanno costruite con le testimonianze di persone che abbiano conosciuto la famiglia e il minore, con i precedenti dello stesso e con le di lui frequentazioni.

D'altra parte anche le sentenze più restrittive avevano, comunque, enunciato che la valutazione delle modalità vanno sempre confrontate con le prove raccolte nel giudizio per verificare se siano in contrasto con le risultanze processuali.

Diversa la questione sulla "culpa in vigilando" sulla quale torneremo prossimamente.

Avv. Publio Fiori

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di Avv. Publio Fiori

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