Cumulo dei contributi previdenziali, di cosa si tratta?
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Regola generale
I lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla Gestione Separata ed alle forme sostitutive ed esclusive dell’Ago (comprese, a far data dal 1 gennaio 2017, le Casse Libero professionali) possono cumulare gratuitamente periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire una unica pensione.
Riferimenti normativi
La disciplina legislativa di riferimento è contenuta nell’art. 1, commi 239 – 246 L. 228/2012 ed art. 1 c. 195 L. 232/2016. Quest’ultimo intervento legislativo ha consentito agli iscritti alle Casse Professionali di cumulare i contributi, versati in altre gestioni pensionistiche, al fine di raggiungere sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata.
Benefici pensionistici e pensione di vecchiaia
Con riguardo alla pensione di vecchiaia, occorre distinguere:
- se l’interessato abbia contribuzione solo nelle gestioni Inps, l’età necessaria per il conseguimento di pensione è la più elevata di quella richiesta nelle gestioni coinvolte; inoltre occorrono 20 anni di contribuzione;
- se l’assicurato abbia contribuzione presso le Casse Professionali e presso l’Inps, egli conseguirà una “pensione a formazione progressiva” ovvero gli enti previdenziali erogheranno l’assegno pensionistico considerando l’anzianità contributiva complessiva, tuttavia ciascun ente verserà la quota di pensione al raggiungimento dell’età pensionabile vigente pro tempore.
E’ possibile conseguire la pensione anticipata in regime di cumulo gratuito, qualora l’assicurato abbia maturato presso la gestione Inps i requisiti (previsti dalla legge Monti – Fornero) adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Decorrenza
Sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata in regime di cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
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