Cyberbullismo, le linee di prevenzione e contrasto del MIUR


Dal MIUR un aiuto per comprendere il fenomeno e la gravità delle conseguenze
Cyberbullismo, le linee di prevenzione e contrasto del MIUR

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione nell’ottobre 2017 ha pubblicato un aggiornamento delle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”.

Si tratta di integrazioni e di modifiche alle Linee di orientamento già emanate nell’aprile del 2015 e si coordina in particolare con le innovazioni contenute nella Legge 71/2017, intitolata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Un ruolo centrale è affidato alla scuola, chiamata a promuovere, dopo la corretta formazione del personale, un ruolo attivo degli studenti e a porre in essere misure di sostegno e di rieducazione dei minori che siano stati oggetto di cyberbullismo.

Il referente scolastico, dotato di competenze specifiche, sarà l’interfaccia con le forze di polizia, con i servizi minorili, con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio ed anche il tramite per il coordinamento di ogni iniziativa destinata a prevenire o a contrastare il fenomeno.

Già con la Legge 107/2015 il Legislatore si era posto l’obiettivo di insegnare agli studenti un utilizzo consapevole e critico dei media e dei social network, di responsabilizzare i ragazzi, rappresentando loro i rischi della rete.

Il MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha promosso l’iniziativa “Generazioni connesse”, realizzandola in partenariato con Ministero dell’Interno Polizia Postale, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Telefono Azzurro, Save the Children Italia, le Università di Firenze e Roma La Sapienza ed altri enti.

Detta iniziativa ha lo scopo di formare insegnanti, bambini e ragazzi, genitori ed educatori e di informare, in collaborazione con la Polizia di Stato, sul complesso e vasto tema della navigazione sicura in rete.

Le scuole aderenti all’iniziativa al temine del percorso formativo potranno predisporre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, definendo l’approccio ai temi legati alla sicurezza online e all’uso positivo delle tecnologie digitali, definendo le norme comportamentali per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in ambiente scolastico, delineando le misure per la prevenzione e per la gestione dei problemi conseguenti all’uso non consapevole delle tecnologie digitali.

Il MIUR ha segnalato un altro strumento utile per contrastare comportamenti dannosi online: “iGloss@ 1.1”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, destinato ad illustrare le caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio giuridici di dette condotte (il glossario è consultabile anche in lingua italiana sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it).

La Legge 71/2017 introduce all’articolo 2 la previsione dell’inoltro – al titolare del trattamento, al gestore del sito internet, al gestore del social media - di una istanza per l’oscuramento, la rimozione e il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso dalla rete. Detta istanza può essere presentata dal minore di 14 anni o dal genitore o da chi eserciti la responsabilità sul minore fatto oggetto di cyberbullismo.

Anche le scuole possono segnalare episodi di cyberbullismo o la presenza di materiale pedopornografico online e dette segnalazioni sono trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet.

Degno di visita è altresì il sito del MIUR www.generazioniconnesse.it, che fornisce informazioni di carattere digitale, facilmente comprensibili.

L’articolo 7 della Legge 71/2017 attribuisce al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, la possibilità di intervenire con l’ammonimento, diretto al minore ultra quattordicenne che si sia reso autore di una condotta molesta mediante la rete internet.

Trattandosi di un provvedimento amministrativo, per l’ammonimento è sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario tale da rendere verosimile quanto dichiarato al Questore dall’instante.

Non è previsto un temine di durata massima di detta misura, i cui effetti cesseranno al compimento della maggiore età del soggetto ammonito.

 

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di Avv. Gianna Manferto

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