Gas e luce: cosa prevede il D.L. Aiuti bis (Decreto legge 115/2022)


Vietate le modifiche unilaterali contrattuali di fornitura di energia elettrica e gas naturale
Gas e luce: cosa prevede il D.L. Aiuti bis (Decreto legge 115/2022)

I consumatori a cui, in violazione del Decreto 115/2022 (recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), siano state applicate nuove condizioni contrattuali della fornitura di energia elettrica e del gas nel periodo successivo all'entrata in vigore del medesimo Decreto possono richiedere al loro gestore del mercato libero il ripristino delle condizioni contrattuali precedenti e il rimborso di quanto nel frattempo pagato a causa delle modifiche. L' Art. 3 del D.L. Aiuti Bis (Decreto legge 115/2022 convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142) intitolato (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale) recita: “1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche' sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.

E' chiaro dal tenore del testo che sono vietate dal 10/08/2022 (giorno di entrata in vigore del Decreto) al 30/04/2023 nuove condizioni contrattuali modificate unilateralmente dal gestore. Questo significa che le comunicazioni del gestore di energia elettrica e gas che preavvertivano di applicazioni di modifiche contrattuali unilaterali i consumatori anche precedenti alla data del 10/08/2022 nel periodo testè riferito (dal 10/08/2022 al 30/04/2023) non possono divenire efficaci.

Solo nel caso in cui l'applicazione delle diverse condizioni contrattuali si è perfezionata prima del 10/08/2022 gli aumenti di prezzo permangono validi. L' AGCM (Autorità di Garanzia della Concorrenza e del Mercato) sostiene che per potersi perfezionare non basta avere ricevuto la comunicazione del preavviso, ma vi deve essere l'accettazione tacita o espressa del consumatore della modifica delle clausole contrattuali.

Articolo del:


di Gianluca Di Natale

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse