D. Lgs. 139/15, rettifiche alle poste di bilancio
Le scritture contabili di raccordo tra la chiusura dell'esercizio 2015 e la riapertura dell'esercizio 2016
Le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 ai criteri di valutazione ed al contenuto degli schemi di bilancio determinano una serie di variazioni, in particolare nei valori di alcune poste patrimoniali, che dovranno essere opportunamente contabilizzate.
La specifica materia non sembra essere ancora definita in modo univoco, circostanza ovviamente comprensibile considerata la complessità ed in alcuni casi la assoluta novità delle modifiche introdotte, ed in questo contesto può essere utile proporre alcuni spunti di riflessione.
ESERCIZIO NEL QUALE ANNOTARE LE RETTIFICHE
Le modifiche si applicheranno a partire dal 01/01/2016, e perciò non sembra condivisibile la tesi secondo la quale, posta la necessità che i bilanci "devono essere comparabili", si debbano contabilizzare le rettifiche già a partire dal bilancio al 31/12/2015, per due ragioni:
Le modifiche entrano in vigore, come detto, dal 01/01/2016 e perciò la redazione del bilancio 2015 con i nuovi criteri di valutazione e secondo i nuovi principi di redazione renderebbero il bilancio stesso non conforme alle disposizioni in vigore alla data di chiusura dell’esercizio 2015;
Poiché i bilanci "devono essere comparabili" la redazione del bilancio 2015 secondo le nuove disposizioni comporterebbe la "non comparabilità" del bilancio con quello del 2014, che deve ovviamente essere riportato negli schemi del 2015.
Si può ipotizzare quindi che le scritture di rettifica per adeguamento ai nuovi criteri e valutazioni debbano avere data 01/01/2016, fatta salva la necessità di modificare nel senso indicato dalle nuove disposizioni il bilancio 2015 al momento della futura redazione del bilancio dell’esercizio 2016.
Sarebbe comunque opportuno dare conto nella nota integrativa 2015 delle modifiche e rettifiche di cui il bilancio 2015 sarà oggetto a partire dall’inizio 2016.
COSTI DI RICERCA E PUBBLICITA’
La nuova disposizione che impedisce dal 2016 la capitalizzazione dei costi di ricerca a pubblicità rappresenta forse la novità con maggiore impatto sui valori di bilancio, nell’ipotesi che si configurasse la necessità di spesare interamente a conto economico i valori residui da ammortizzare al 31/12/2015.
Su questo tema in particolare le tesi sono praticamente contrastanti circa la possibilità o meno di mantenere tra le immobilizzazioni i cespiti immateriali che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, soprattutto perché il D.Lgs. 139 non fornisce indicazioni precise e risolutive.
Il contenuto letterale del Decreto sembrerebbe comportare l’obbligo di imputare integralmente a conto economico nell’esercizio 2016 il residuo da ammortizzare al 31/12/2015 di tali poste.
Questa tesi è fondata sostanzialmente sulla circostanza che le disposizioni transitorie contenute nell’art. 12 del D.Lgs. 139 nel prevedere per alcune poste di bilancio che "le nuove regole possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio" non fa riferimento ai "costi di ricerca e pubblicità" nell’elenco di tali poste.
Si può osservare in proposito che la norma transitoria fa riferimento all’art. 2426 Cod. Civ. e quindi ai "criteri di valutazione", ed infatti la deroga dell’art. 12 è riferita all’obbligo di valutazione al costo ammortizzato ed alle diverse regole di contabilizzazione e ammortamento dell’avviamento. Il fatto che i costi di ricerca e pubblicità siano stati dal 2016 eliminati dallo stato patrimoniale, a differenza delle poste di cui sopra per le quali sono soltanto stati modificati i criteri di valutazione e ammortamento, potrebbe essere la sola ragione del mancato riferimento, senza con questo voler intendere che ne sia impedita la permanenza in bilancio per il residuo da ammortizzare.
Va osservato inoltre che lo stesso art. 12 rinvia all’OIC "l’aggiornamento dei principi contabili sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto", lasciando intendere che la definizione di aspetti operativi e interpretativi sono demandati alla prassi contabile.
In tale contesto può essere opportuno attendere l’intervento dell’OIC sul Principio 24 "immobilizzazioni immateriali", o comunque approfondimenti dottrinali e di prassi, prima di procedere ad annotazioni contabili a rettifica del valore da ammortizzare.
La specifica materia non sembra essere ancora definita in modo univoco, circostanza ovviamente comprensibile considerata la complessità ed in alcuni casi la assoluta novità delle modifiche introdotte, ed in questo contesto può essere utile proporre alcuni spunti di riflessione.
ESERCIZIO NEL QUALE ANNOTARE LE RETTIFICHE
Le modifiche si applicheranno a partire dal 01/01/2016, e perciò non sembra condivisibile la tesi secondo la quale, posta la necessità che i bilanci "devono essere comparabili", si debbano contabilizzare le rettifiche già a partire dal bilancio al 31/12/2015, per due ragioni:
Le modifiche entrano in vigore, come detto, dal 01/01/2016 e perciò la redazione del bilancio 2015 con i nuovi criteri di valutazione e secondo i nuovi principi di redazione renderebbero il bilancio stesso non conforme alle disposizioni in vigore alla data di chiusura dell’esercizio 2015;
Poiché i bilanci "devono essere comparabili" la redazione del bilancio 2015 secondo le nuove disposizioni comporterebbe la "non comparabilità" del bilancio con quello del 2014, che deve ovviamente essere riportato negli schemi del 2015.
Si può ipotizzare quindi che le scritture di rettifica per adeguamento ai nuovi criteri e valutazioni debbano avere data 01/01/2016, fatta salva la necessità di modificare nel senso indicato dalle nuove disposizioni il bilancio 2015 al momento della futura redazione del bilancio dell’esercizio 2016.
Sarebbe comunque opportuno dare conto nella nota integrativa 2015 delle modifiche e rettifiche di cui il bilancio 2015 sarà oggetto a partire dall’inizio 2016.
COSTI DI RICERCA E PUBBLICITA’
La nuova disposizione che impedisce dal 2016 la capitalizzazione dei costi di ricerca a pubblicità rappresenta forse la novità con maggiore impatto sui valori di bilancio, nell’ipotesi che si configurasse la necessità di spesare interamente a conto economico i valori residui da ammortizzare al 31/12/2015.
Su questo tema in particolare le tesi sono praticamente contrastanti circa la possibilità o meno di mantenere tra le immobilizzazioni i cespiti immateriali che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, soprattutto perché il D.Lgs. 139 non fornisce indicazioni precise e risolutive.
Il contenuto letterale del Decreto sembrerebbe comportare l’obbligo di imputare integralmente a conto economico nell’esercizio 2016 il residuo da ammortizzare al 31/12/2015 di tali poste.
Questa tesi è fondata sostanzialmente sulla circostanza che le disposizioni transitorie contenute nell’art. 12 del D.Lgs. 139 nel prevedere per alcune poste di bilancio che "le nuove regole possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio" non fa riferimento ai "costi di ricerca e pubblicità" nell’elenco di tali poste.
Si può osservare in proposito che la norma transitoria fa riferimento all’art. 2426 Cod. Civ. e quindi ai "criteri di valutazione", ed infatti la deroga dell’art. 12 è riferita all’obbligo di valutazione al costo ammortizzato ed alle diverse regole di contabilizzazione e ammortamento dell’avviamento. Il fatto che i costi di ricerca e pubblicità siano stati dal 2016 eliminati dallo stato patrimoniale, a differenza delle poste di cui sopra per le quali sono soltanto stati modificati i criteri di valutazione e ammortamento, potrebbe essere la sola ragione del mancato riferimento, senza con questo voler intendere che ne sia impedita la permanenza in bilancio per il residuo da ammortizzare.
Va osservato inoltre che lo stesso art. 12 rinvia all’OIC "l’aggiornamento dei principi contabili sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto", lasciando intendere che la definizione di aspetti operativi e interpretativi sono demandati alla prassi contabile.
In tale contesto può essere opportuno attendere l’intervento dell’OIC sul Principio 24 "immobilizzazioni immateriali", o comunque approfondimenti dottrinali e di prassi, prima di procedere ad annotazioni contabili a rettifica del valore da ammortizzare.
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