D.lgs. 154/2013 e riforma del diritto di famiglia


Il decreto legislativo n. 154/2013 e le novità in tema di diritto di famiglia: dalla responsabilità genitoriale al diritto dei nonni.
D.lgs. 154/2013 e riforma del diritto di famiglia
La recente legislazione, contenuta nel decreto legislativo n. 154/2013 in vigore dal 14 febbraio 2014, in materia di diritto di famiglia, ha introdotto, tra le altre, le seguenti peculiarità:
1. Uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali
2. Diritti dei nonni
3. Diritti dei figli e responsabilità genitoriale
4. Disconoscimento di paternità
5. Contestazione dello stato di figlio
6. Residenza abituale del minore

1) Uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali. Non esiste più distinzione tra figli legittimi (nati da un comune matrimonio) e figli naturali (nati in assenza di certificazione matrimoniale). I figli dall’entrata in vigore del suddetto provvedimento sono semplicemente figli e godono dei medesimi diritti giuridici. Il codice civile abolisce pertanto le definizioni "legittimi" e "naturali" sostituendole con la dicitura "figli". Il d.lgs. n. 154/2013 annulla, quindi, il verificarsi di casi in cui i figli naturali vengano esclusi da eventuali eredità provenienti dai genitori. I figli nati fuori da un contesto matrimoniale inoltre hanno un legame giuridico sia con i genitori che con gli altri parenti annessi al nucleo familiare, clausola che prevede l’applicazione dei propri diritti in casi di eredità da percepire in relazione a questi ultimi.

2) Diritti dei nonni. L'articolo 42 del d.lgs. n. 154/2013 ha modificato l'articolo 317-bis del codice civile in materia di rapporti con gli ascendenti. La norma riscritta stabilisce che i nonni, godono del diritto di perpetrare rapporti con i nipoti, anche in caso di separazione dei genitori del bambino. Qualora venisse negato loro questo diritto, si può ricorrere al tribunale.

3) Diritti dei figli e responsabilità genitoriale. L'articolo 39 del d.lgs. n. 154/2013 ha riformato l'articolo 316 del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. Riveduta e corretta, dunque, la concezione di "potestà" sostituita adesso dalla definizione di "responsabilità genitoriale". Quest'ultima è esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi. I genitori sono pertanto responsabili dei figli, in questioni che riguardano la loro educazione. E nel far questo sono esortati a tener conto di quelle che sono le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni della prole. Qualora non sia stata riconosciuta ad entrambi, il genitore che non la esercita, vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. L'articolo 40 della medesima disposizione normativa, ha modificato, altresì, l'articolo 316-bis del codice civile, che disciplina il concorso dei genitori nel mantenimento. La norma ora obbliga i genitori ad adempiere agli obblighi nei confronti dei figli, e, qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire agli stessi genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi.

4) Disconoscimento di paternità. L'articolo 17 del d.lgs. n. 154/2013 ha stabilito che l’azione per il disconoscimento del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio, provando che non sussista rapporto di filiazione, non essendo sufficiente la sola dichiarazione della madre.

5) Contestazione dello stato di figlio.L’articolo 15 del d.lgs. n. 154/2013, che ha riformato l’art. l’articolo 240 del codice civile, prevede che la contestazione dello stato di figlio può avvenire nei casi di reclamo per supposizione di parto o sostituzione di neonato e per iscrizione come figlio di ignoti di cui all'articolo 239 del codice civile.

6) Residenza abituale del minore. Il decreto in esame prevede altresì che in caso di separazione da parte dei genitori, il minore debba avere una residenza abituale, cioè prevalente. Questa disposizione normativa trova applicazione anche nei casi di affidamento condiviso.

Maria Cerrone
Saverio Giannella Pigini

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di saverio giannella pigini maria cerrone

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