D.lgs. 231/2001
Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e dei soggetti diversi dalle persone fisiche
Con il D.Lgs. n. 231/2001, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un peculiare meccanismo di imputazione della responsabilità amministrativa e penale a soggetti diversi dalle persone fisiche, quali:
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative
- Associazioni con e senza personalità giuridica
- Enti pubblici economici
- Enti privati concessionari di un pubblico servizio
In particolare, il Decreto 231 introduce un Modello di Organizzazione e Gestione non obbligatorio per legge ma che costituisce l’unico strumento normativo di organizzazione aziendale e societaria atto a permettere, per il soggetto che lo attua, l’esenzione dalla responsabilità amministrativa (sostanzialmente penale) e comunque il disconoscimento e l’attenuazione di azioni cautelari, sanzioni pecuniarie ed interdittive.
Tra gli altri, alcuni dei reati più rilevanti contemplati dal Decreto sono:
- Art. 24: truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 24 bis: delitti informatici
- Art. 25 ter: reati societari
- Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale
- Art. 25 sexies: abusi di mercato
- Art. 25 septies: tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25 octies: riciclaggio
- Art. 25 undecies: reati ambientali
In caso di accertamento dei reati previsti si applicano sempre sanzioni pecuniarie e, nei casi di particolare gravità, anche quelle interdittive (interdizione all’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Inoltre, il sistema sanzionatorio prevede:
1. La pubblicazione della sentenza di condanna;
2. La confisca che è sempre disposta con la sentenza di condanna in quanto consegue automaticamente all’accertamento della responsabilità dell’ente.
L’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente è strettamente connesso a quello della responsabilità penale, che sarà accertata ed eventualmente sanzionata dal giudice.
Con la sentenza n. 4703 del 7 febbraio 2012, la Cassazione ha incluso nel novero dei potenziali destinatari del decreto anche gli studi professionali, o comunque quelli costituiti in forma societaria, ritenendo legittima la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
L’adozione del Modello comporta necessariamente la sua attuazione, l’aggiornamento, l’osservanza di quanto prescritto ed il monitoraggio del suo adeguato funzionamento, compito questo che deve essere affidato ad un organismo interno all’ente (solitamente il deputato a tale compito è l’Organismo di Vigilanza i cui membri spesso sono Dottori Commercialisti e Revisori), dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, o, in caso di società di capitali, al Collegio sindacale, al Comitato di sorveglianza o al Comitato per il controllo della gestione.
Con l’adozione del Modello organizzativo previsto dal Decreto in oggetto, l’ente può dimostrare di aver attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio, sollevandosi da ogni responsabilità in caso di commissione di reati da parte di soggetti ricoprenti posizioni apicali.
La prevenzione dei reati sanzionati dalla legge 231 non risparmia, poi, il collegio sindacale. Anche in presenza dell’Organismo di Vigilanza i sindaci devono sorvegliare sull’adozione e sull’adeguatezza del modello, il quale deve permettere di evitare la responsabilità dell’ente.
- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative
- Associazioni con e senza personalità giuridica
- Enti pubblici economici
- Enti privati concessionari di un pubblico servizio
In particolare, il Decreto 231 introduce un Modello di Organizzazione e Gestione non obbligatorio per legge ma che costituisce l’unico strumento normativo di organizzazione aziendale e societaria atto a permettere, per il soggetto che lo attua, l’esenzione dalla responsabilità amministrativa (sostanzialmente penale) e comunque il disconoscimento e l’attenuazione di azioni cautelari, sanzioni pecuniarie ed interdittive.
Tra gli altri, alcuni dei reati più rilevanti contemplati dal Decreto sono:
- Art. 24: truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 24 bis: delitti informatici
- Art. 25 ter: reati societari
- Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale
- Art. 25 sexies: abusi di mercato
- Art. 25 septies: tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25 octies: riciclaggio
- Art. 25 undecies: reati ambientali
In caso di accertamento dei reati previsti si applicano sempre sanzioni pecuniarie e, nei casi di particolare gravità, anche quelle interdittive (interdizione all’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Inoltre, il sistema sanzionatorio prevede:
1. La pubblicazione della sentenza di condanna;
2. La confisca che è sempre disposta con la sentenza di condanna in quanto consegue automaticamente all’accertamento della responsabilità dell’ente.
L’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente è strettamente connesso a quello della responsabilità penale, che sarà accertata ed eventualmente sanzionata dal giudice.
Con la sentenza n. 4703 del 7 febbraio 2012, la Cassazione ha incluso nel novero dei potenziali destinatari del decreto anche gli studi professionali, o comunque quelli costituiti in forma societaria, ritenendo legittima la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
L’adozione del Modello comporta necessariamente la sua attuazione, l’aggiornamento, l’osservanza di quanto prescritto ed il monitoraggio del suo adeguato funzionamento, compito questo che deve essere affidato ad un organismo interno all’ente (solitamente il deputato a tale compito è l’Organismo di Vigilanza i cui membri spesso sono Dottori Commercialisti e Revisori), dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, o, in caso di società di capitali, al Collegio sindacale, al Comitato di sorveglianza o al Comitato per il controllo della gestione.
Con l’adozione del Modello organizzativo previsto dal Decreto in oggetto, l’ente può dimostrare di aver attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio, sollevandosi da ogni responsabilità in caso di commissione di reati da parte di soggetti ricoprenti posizioni apicali.
La prevenzione dei reati sanzionati dalla legge 231 non risparmia, poi, il collegio sindacale. Anche in presenza dell’Organismo di Vigilanza i sindaci devono sorvegliare sull’adozione e sull’adeguatezza del modello, il quale deve permettere di evitare la responsabilità dell’ente.
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