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Da scuola materna a secondaria, calcolo anzianità


Nel passaggio dalla scuola materna alla superiore, l'insegnante ha diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna
Da scuola materna a secondaria, calcolo anzianità
Con sentenza depositata il 26/11/2010, la Corte di Appello di Napoli, riformava la sentenza del Tribunale di Napoli respingendo la domanda proposta da una dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quale insegnante di ruolo presso un istituto comprensivo statale, ai fini della ricostruzione di carriera, con riconoscimento del periodo trascorso come insegnante nel ruolo della scuola materna. La Corte territoriale aderiva all'interpretazione restrittiva della normativa di riferimento per la quale il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso, laddove il passaggio ad altro ruolo si concreti nell'accesso alla scuola secondaria di primo grado con provenienza dalla scuola materna.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva l'insegnante.
Con l'unico motivo, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77 e 83, L. n. 312 del 1980, art. 57, L. n. 444 del 1968 (in relazione all'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.) lamentando l'erroneità dell'interpretazione data dalla Corte territoriale alle suddette norme, nel senso di escludere la conservazione dell'anzianità maturata, nel ruolo di docente di scuola materna, in caso di passaggio a scuola di ruolo superiore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19778/16, depositata il 04/10/2016, ha accolto il ricorso, ritenendo di dare continuità al recente approdo delle Sezioni Unite. Le SS. UU., infatti, con la sentenza n. 9144/2016, effettuando una ricognizione della giurisprudenza (nella specie, in senso favorevole al docente, cass. n. 2037/13, nonchè, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, n. 4512/2001, n. 4512), avevano affrontato il problema di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, avesse diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.
L'art. 77 del D.P.R. 417/74, consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. Ed inoltre, l'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dilatava la previsione dell'art. 77 del d.p.r. n. 417, statuendo che: "I passaggi di ruolo di cui all'ert. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad un altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".
Le SS.UU., pertanto, pervenivano all'interpretazione sistematica secondo la quale l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili, compreso quello relativo alla possibilità di passggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato, per intero, nel nuovo ruolo, mediante la ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori, non previste, nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di diposizioni.
Il ricorso della professoressa è stato accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".
L'accoglimento del ricorso ha comportato la cassazione della sentenza di appello con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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