Dai "Ristori" ai "Sostegni", novità e differenze
Dai Ristori ai Sostegni si chiudono, almeno momentaneamente, le misure di aiuto alle partite iva provate ormai da oltre un anno dalle periodiche chiusure forzate, previste in conseguenza delle scale cromatiche regionali, aggiornate dal dipartimento della prevenzione del Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e i membri designati dalla Conferenza delle Regioni, volte a monitorare e a contenere l’evoluzione della pandemia in Italia.
Analizzando in breve i nuovi provvedimenti a più ampio raggio d'azione, notiamo sin dall'inizio una minore frammentazione delle casistiche, quali condizioni iniziali di accesso, soffermandosi sull'effettiva perdita subita del soggetto e tralasciando le combinate caratteristiche propedeutiche al precedente Fondo Perduto al cui accesso era dapprima legato alla specifica attività degli operatori economici e, solamente dopo, al dato economico.
Tra le misure previste dal D.L.n. 41/2021 (approvato dal Governo attraverso il Consiglio dei ministri del 19 marzo) vi è, infatti, il tanto atteso “sostegno”, sotto forma di ristori per le partite IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad esclusione di quelle cessate alla data di entrata in vigore del decreto.
Tra le novità introdotte dal decreto legge vi è un combinato aiuto: imprese, professionisti e lavoratori autonomi con partita Iva potranno infatti contare, da un lato, su un contributo a fondo perduto e, dall’altro, sull'esonero dei contributi previdenziali da versare alle rispettive casse private o all’Inps.
Il primo intervento sotto forma di indennizzo è quello al quale potranno accedere quei soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020 pari ad almeno il 30 per cento, calcolato su un valore medio mensile e che abbiano conseguito ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro, da verificare al secondo periodo l’imposta antecedente all’entrata in vigore del decreto, ovvero al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
I ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Appare chiaro che il nuovo meccanismo elimina il riferimento dei codici ATECO e detta delle condizioni primarie di accesso al contributo al quale, se rispettate, tutti possono accedere.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 ed il fatturato medio mensile 2019, pari al:
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60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
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50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
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40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
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30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
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20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milione di euro e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può superare i 150 mila euro e di converso, non potrà essere inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società).
Non appare inopportuno evidenziare che, per quanto riguarda la determinazione dei due importi da mettere a confronto negli anni 2019 e 2020 al fine di verificare la perdita media mensile subita, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni e, quindi, considerare tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sommare le cessioni dei beni ammortizzabili e riposizionare la variazione in dodicesimi, poiché la perdita conseguita, quale valore di riferimento su cui applicare le aliquote stabilite dovrà essere riproporzionata mensilmente.
Il Dl stabilisce inoltre che il contributo, per coloro che hanno attivato la partita a partire dal 1/1/2019 in poi, venga riconosciuto comunque, anche in assenza di calo di fatturato nella misura richiesta, ma a differenza del decreto Rilancio, anche questi soggetti, come tutti gli altri, dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita iva. ma in questo caso senza considerare il mese nella quale è stata aperta la posizione. Ciò significa che, un soggetto, che ha aperto partita IVA ad esempio, nel corso del mese di marzo 2019, potrà rilevare ai fini della media il fatturato conseguito dall'1 Aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, diviso, in questo caso, 9 mesi, escluso cioè il mese di partenza. Pertanto, se non si verificherà lo scostamento del 30% richiesto, il contributo a fondo perduto spetterà in ogni caso, nella misura minima, ma se la risultanza dovesse dimostrare una perdita ancora più consistente, il contributo a fondo perduto sarà erogato in aderenza alle somme effettive, e non in misura minima, come invece accadeva precedentemente con il Dl “Rilancio”.
Per i contribuenti che applicano i regimi fiscali sostitutivi è stato precisato che, in mancanza della presentazione della dichiarazione annuale Iva poiché esonerati, il confronto si eseguirà sui ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentate, fermo restando il riproporzionamento in dodicesimi.
Stante il tenore letterale della norma, situazione analoga prevista per i titolari di partita Iva aperta nel 2019, potrà applicarsi anche nel caso di contribuenti la cui apertura della propria posizione economica fosse avvenuta successsivamente al 31/12/019, in un periodo quindi successivo, dove verrebbe a mancare del tutto il confronto storico con l'anno precedente. Il contributo in questi casi spetterà comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.
Per quanto riguarda, infine, ulteriori casi e fattispecie particolari, si potrà sempre far riferimento alla circolare dell'agenzia delle entrate del 21 luglio 2020 che, a fronte dell'analogo contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio”, tratta un'ampia casistica di situazioni particolari, risolvendone il diritto o meno alla percezione.
Il contributo NON spetta:
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ai soggetti che alla data di richiesta del contributo hanno cessato l’attività;
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ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
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agli enti pubblici;
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agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
L’istanza dovrà essere presentata telematicamente dal 30 marzo, data di apertura del canale al 28 maggio 2021 mediante compilazione di un 'istanza presso la piattaforma fiscoonline o Entratel, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a cura del contribuente, se dotato di credenziali proprie di accesso, o per tramite di un intermediario abilitato. In quest'ultimo caso occorre un richiamo all’attenzione degli addetti ai lavori, poiché il testo prevede che l’intermediario (ex art. 3 DPR 322/1998) possa presentare l'istanza per conto del contribuente solo se delegato al servizio del cassetto fiscale, dal momento che parrebbe preclusa la possibilità, per l’intermediario, di essere delegato sotto altra forma (autocertificazione), ancorché delegato ai servizi di fatturazione elettronica.
Infine, il contributo a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere riconosciuto oltre che mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica), anche sotto forma di credito d'imposta, da utilizzarsi in compensazione.
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La seconda forma di aiuto prevista da Dl in questione, parte per effetto dall'aumento da 1 a 2,5 miliardi di euro del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti da autonomi e professionisti, creato dalla legge di bilancio 2021.
L'idea è quella di concedere uno sconto fino a € 3.000,00 sui versamenti dei contributi ad una platea di soggetti: lavoratori autonomi iscritti all’INPS (artigiani e commercianti), liberi professionisti iscritti alla Cassa di previdenza del proprio albo professionale, di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui alla L. 335/1995, art. 2, c.26 ed infine iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano conseguito un reddito nell’anno d’imposta 2019 inferiore ad euro 50.000 e, contemporaneamente, un calo del fatturato di almeno il 33% per l’anno 2020, rispetto a quello dell’anno 2019.
L'agevolazione, tuttavia, in quanto i criteri attuativi saranno definiti dal Ministero del Lavoro, è ancora solamente indicativa (almeno in riferimento al tetto delle € 3.000,00), poiché proviene da una relazione tecnica del decreto sostegni sulla base degli iscritti alle casse, senza precisare se la de-contribuzione coprirà anche i contributi integrativi e la quota di maternità.
Inoltre, poiché la misura introduce un aiuto di Stato, l'agevolazione sarà soggetta, una volta individuati i criteri specifici di attuazione, all'autorizzazione della Commissione Europea, all'interno delle misure temporanee ed emergenziali, a sostegno dell'economia.
Un nodo sicuramente non secondario che dovrà essere sciolto, dapprima dal Ministero del Lavoro e dall’Inps e successivamente dall'Organo di Bruxelles.
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Tenendo conto del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, il decreto “Sostegni” prevede, anche, l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2010, risultanti da singoli carichi e affidati alle agenzie di riscossione.
L’annullamento riguarda i singoli ruoli fino a euro 5.000,00 (cinquemila/00), comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, compresi anche quelli confluiti nelle varie definizioni che si sono susseguite negli ultimi anni, (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Chiaramente, le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento, resteranno definitivamente acquisite.
Ai fini dello stralcio rileva esclusivamente la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione a nulla rilevando, invece, la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento.
Rimangono fuori dall’annullamento, e quindi dovranno essere pagate, le cartelle esattoriali relative a multe stradali, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato.
Tale agevolazione, spetta a tutti i contribuenti sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società), a condizione che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi inferiore a euro 30.000,00 (trentamila/00).
Per quanto riguarda invece le rate in essere della rottamazione ter e del saldo e stralcio, già in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 31.07.2021 mentre per le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 30.11.2021, senza venir meno l'efficacia della definizione, con una ulteriore tolleranza, quale lieve inadempimento, di 5 giorni.
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