Dal 1° Gennaio 2020 le detrazioni dipenderanno anche dal forfettario


Forte diminuzione dell'effetto detrazioni in dichiarazione, con l'incidenza del reddito da imposta sostitutiva
Dal 1° Gennaio 2020 le detrazioni dipenderanno anche dal forfettario

 

Con la legge di bilancio approvata lo scorso mese di dicembre per l'anno 2020, pochi addetti ai lavori fanno tuttora cenno alla nuova formula di accesso a deduzioni e detrazioni che, in base alla nuova disciplina appena approvata, toglierà molto “appeal” al meccanismo con il quale esse si propongono di “calmierare” le imposte, in base alla natura delle spese sostenute in corso d'anno dal contribuente e dai familiari a carico.

I soggetti colpiti saranno principalmente tutti coloro che all'attività di lavoro dipendente affiancheranno o continueranno ad affiancare un'attività di lavoro autonomo per la quale è stato deciso di applicare, avendone i requisiti, il regime agevolato detto forfettario o tassa piatta.

Dopo il chiarimento definitivo sull’impossibilità di accedere o di mantenere il regime forfettario per i dipendenti che hanno un reddito lordo superiore a € 30.000, per coloro che hanno la possibilità di continuare ad applicare il 15% o 5% per le start up, in sede di conguaglio, ovvero in sede di determinazione della base imponibile, vale a dire l'anno prossimo in questo stesso periodo durante la compilazione del modello Redditi 2021, tutti i tipi di detrazioni e deduzioni subiranno un drastico ridimensionamento in termini di benefici, dovuto al conguaglio con i redditi individuati ed inseriti nel quadro chiamato LM del modello, (sempreché l'anno prossimo non cambi nome), relativo ai regimi di tassazione separata per imprese e lavoratori autonomi, i quali, per la prima volta, avranno la stessa incidenza, tanto quanto quelli percepiti in busta, sul meccanismo di “decalage” del beneficio (Più aumenta il reddito di riferimento, più diminuiscono le detrazioni).

E' appena il caso di ricordare che le detrazioni appartengono a quegli strumenti deflattivi fiscali, che, sottraendo una parte dell'imposta lorda determinata all'imposizione fiscale, completano il percorso che rende il prelievo soggettivo, strettamente legato alla capacità contributiva individuale e legato, anche, alla natura e all'ammontare delle spese familiari.

Con la modifica del comma 75 della Finanziaria 2020, è stata espressamente prevista e per ciò ampliata, la rilevanza del reddito forfetario “...per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria”.

Cosa significa tutto questo? Dal dettato normativo ne consegue che le detrazioni reali, e mi riferisco principalmente a quelle di lavoro dipendente che mensilmente i lavoratori beneficiano in busta paga in base all'ammontare delle retribuzioni lorde percepite, non saranno più reali, ma dovranno essere riconguagliate a fine anno, facendo riferimento al cumulo con i redditi di lavoro autonomo del regime forfettario, con un'inevitabile drastica riduzione del beneficio, che dovrà essere restituito sotto forma di maggiori imposte da versare.

Se a questo aggiungiamo l'obbligo di restiutire il bonus Renzi ai lavoratori che con i contratti atipici, vale a dire a termine, nel corso dell'anno maturano diversi Cud nei quali i datori di lavoro riconoscono a priori il bonus mensile di  € 100,00 Renzi per intero, non proporzionato cioè con le altre retribuzioni di natura dipendente e magari, per conseguenza di ciò, non spettante per intero, bisogna, sin da ora, fare molta attenzione, poiché in sede di liquidazione delle imposte, le nuove disposizioni di cui sopra, possono determinare dei salassi che colpiranno il portafoglio di migliaia e migliaia di contribuenti.

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di Rag. Giuseppe Vaccaro

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