Dal 1° luglio nuova stretta alle auto aziendali


Aumenta la tassazione alle auto aziendali in base al tasso si inquinamento del veicolo
Dal 1° luglio nuova stretta alle auto aziendali

L'ennesima stretta alle auto aziendale parte dal primo luglio con il fringe benefit in busta paga.

Per semplificare, il fringe benefit non è altro che un beneficio non in denaro che scaturisce dall'uso dei beni aziendali (auto, telefonini computer etc.), che vengono concessi all'uso normale dei dipendenti, a prescindere dal fatto che essi siano utilizzati esclusivamente nell'ambito lavorativo e non, beneficio considerato “reddito imponibile” per il lavoratore dipendente, soggetto, come la retribuzione, ad imposizione fiscale e contributiva.

Il presupposto dell'uso promiscuo è stato logicamente necessario, poiché per molti beni risulta impossibile quantificarne nel tempo, l'indirizzo aziendale e/o personale, del suo utilizzo.

In tema auto, la novità introdotta dalla legge di bilancio 2020, prevede un nuovo meccanismo di calcolo che inciderà notevolmente sia sul costo del lavoro che sul versamento di imposte e contributi, le quali, nello specifico, non si applicheranno più al 30% dell'importo corrispondente al valore convenzionale stabilito dalle tabelle annuali dell'Aci in base alle fasce chilometriche per ogni tipo di autovettura (art. 51 co.4 lett. a Tuir), ma ad un nuovo coefficiente di calcolo di determinazione forfettaria del beneficio.

Per incentivare la diffusione di auto con caratteristiche che possano rendere basso l'impatto ambientale, la norma prevede uno sconto, abbassando l'aliquota dal 30 al 25% del valore convenzionale della tabella Aci per fasce chilometriche, per le autovetture con valore di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per km.

La percentuale al valore convenzionale in tabella e, quindi, in buona sostanza il peso fiscale e previdenziale in capo all'azienda e al dipendente, aumenterà proporzionalmente all'aumentare del coefficiente di emissione di co2 fino a raggiungere il 50% per le auto più vecchie e più inquinanti.

Nel silenzio interpretativo del nuovo disposto, lo stesso, parrebbe attestare lo spartiacque tra le auto immatricolate entro il 30/6 e quelle dal 1/7, ma in realtà il comma 633 della legge di bilancio fissa un'unica regola transitoria che mantiene il vecchio sistema di valorizzazione fiscale e contributivo per i veicoli concessi con contratti stipulati entro il 30/6.

Se il criterio di immatricolazione risulta facilmente ed inequivocabilmente rintracciabile, quella del momento della stipula contrattuale non lo è per niente, poiché l'iter di assegnazione delle auto si sdoppia in due tempi: uno è quello dell'assegnazione della flotta auto dalla società di leasing all'impresa (contratti generalmente di durata molto lunga) e l'altro che coincide con l'assegnazione in comodato d'uso del mezzo, al singolo dipendente.

Si auspica come spesso accade, un'ulteriore presa di posizione da parte del legislatore, nella speranza che l'estensione del precedente regime, quindi più conveniente per l'impresa e lavoratore, possa essere esteso alle auto facenti già parte del parco aziendale, anche se assegnate al dipendente successivamente al 30/6.

 

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di Rag. Giuseppe Vaccaro

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