Dal 1° ottobre: nuovo tracciato di fattura elettronica facoltativo
Art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 e Provvedimento Agenzia Entrate 28.02.2020 e 20.04.2020
È partito il 1 ottobre 2020 l’utilizzo facoltativo dei nuovi codici iva previsti dalle specifiche tecniche 1.6.1. così come approvate dall’agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, successivamente modificato con Provvedimento del 20.04.2020.
Il nuovo tracciato nella sua versione 1.6, utilizzabile in via facoltativa solo fino al 31 dicembre 2020, dovrà invece essere obbligatoriamente adottato a partire dal 1° gennaio 2021 in quanto il Sistema di Interscambio accetterà solo le fatture elettroniche, le note di variazione e le autofatture predisposte con il nuovo tracciato xml. Tali previsioni, volte ad implementare l’e-fattura, rispondono in parte anche all’intento dell’Agenzia delle Entrate della messa a disposizione del contribuente delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Le novità introdotte dai Provvedimenti sopra richiamati interessano:
- Il “Tipo documento”;
- i dati relativi alle “Ritenute” applicate;
- i “Codici Natura Iva” da usare per le operazioni esenti e non imponibili.
Di seguito si propongono delle tabelle comparative tra la vecchia modalità e la nuova divise tra le diverse tipologie di novità:
I nuovi Tipi di Documento
Nuovi dal 01/10/20 |
Vecchi |
TD01 Fattura |
TD01 Fattura |
TD02 Acconto/Anticipo su fattura |
TD02 Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 Acconto/Anticipo su parcella |
TD03 Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 Nota di Credito |
TD04 Nota di Credito |
TD05 Nota di Debito |
TD05 Nota di Debito |
TD06 Parcella |
TD06 Parcella |
TD16 Integrazione fattura reverse charge (interno) |
Non previsto |
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
Non previsto |
TD18 Integrazione/autofattura per acquisto di beni intracomunitari |
Non previsto |
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
Non previsto |
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD20 Autofattura
|
TD21 Autofattura per splafonamento |
Non previsto |
TD22 Estrazione beni da deposito IVA |
Non previsto |
TD23 Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24) |
Non previsto |
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
Non previsto
|
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo, lett. b) |
Non previsto
|
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex.art.36 DPR 633/72) |
Non previsto
|
TD27 Fattura per autoconsumo (ex. art. 2, comma 2, n.5, DPR n.633/72) o per cessioni gratuite senza rivalsa (ex. art. 2, comma 2, n.4, DPR N.633/72) |
Non previsto |
- Non è previsto uno specifico “Tipo di Documento” per l’acquisto di beni e servizi da un agricoltore esonerato, ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, per il quale l’acquirente deve emettere autofattura in formato elettronico. Pertanto si indicherà:
- nel campo “Tipo di Documento” il codice “TD01”;
- nel campo “Soggetto Emittente” la voce “Cessionario/Committente” per segnalare l’emissione della fattura per conto dell’agricoltore;
- Dal 01.01.2021 l’integrazione della fattura con Reverse charge interno/esterno, dovrà essere fatta esclusivamente in formato elettronico con l’utilizzo dei nuovi codici “Tipo di Documento” TD16, TD17, TD18 e TD19. Sul punto però si auspica la conferma dell’Agenzia delle Entrate;
- L’utilizzo dei codici TD17, TD18 e TD19 dovrebbe evitare la compilazione del c.d. “spesometro estero”;
- L’utilizzo del TD26 consente all’AE di effettuare la “rettifica” per la determinazione del volume d’affari;
- In merito alla fattura di autoconsumo/cessioni gratuite senza rivalsa (es. gli omaggi), l’utilizzo del TD27 consente l’emissione dell’autofattura tramite SdI quando il cedente/prestatore coincide con l’acquirente/committente. In tal caso i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” e la fattura con relativa imposta va annotata solo nel registro Iva vendite.
Nuove tipologie di Ritenute
Nuovi dal 01/10/20 |
Vecchi |
RT01 Ritenuta persone fisiche |
RT01 Ritenuta persone fisiche |
RT02 Ritenuta persone giuridiche |
RT02 Ritenuta persone giuridiche |
RT03 Contributo INPS |
Non previsto |
RT04 Contributo ENSARCO |
Non previsto |
RT05 Contributo ENPAM |
Non previsto |
RT06 Altro contributo previdenziale |
Non previsto |
Nuovi Codici per “Natura IVA”
Nuovi dal 01/10/20 |
Vecchi |
N1 escluse ex art.15 |
N1 escluse ex art.15 |
N2 non soggette (non più valido dal 01.01.2021) |
N2 non soggette |
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
Non previsto
|
N2.2 non soggette – altri casi |
Non previsto |
N3 non imponibili (non più valido dal 01.01.2021) |
N3 non imponibili |
N3.1 non imponibili – esportazioni |
Non previsto |
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie |
Non previsto |
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino |
Non previsto |
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
Non previsto |
N3.5 non imponibili a seguito dichiarazioni di intento |
Non previsto |
N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
Non previsto |
N4 esenti |
N4 esenti |
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 01.01.2021) |
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
Non previsto |
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
Non previsto |
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile |
Non previsto |
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati |
Non previsto |
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
Non previsto |
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
Non previsto |
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
Non previsto |
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico |
Non previsto |
N6.9 inversione contabile – altri casi |
Non previsto |
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex.art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g DPR 633/72 e art.74-sexies, DPR 633/72) |
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex.art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g DPR 633/72 e art.74-sexies, DPR 633/72) |
- Tra le operazioni inquadrabili nel rigo N2.2 si rileva la quota non soggetta (60%) riferita alla cessione delle autovetture acquistate con Iva detratta al 40%;
- Non è specificato il codice utilizzabile per le operazioni ex art.9, DPR n.633/72 relativo ai trasporti internazionali e servizi connessi;
- Nel N6.7 rientrano i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
Nuovo codice di “Modalità di pagamento”
Agli abituali codici metodo di pagamento viene aggiunto il MP23 per identificare il PagoPA
Ulteriori Specifiche tecniche
- Eliminazione obbligo di compilazione del campo imposta di bollo (che per le fatture è sempre pari a € 2);
- Estensione dell’arrotondamento fino a 8 decimali per esposizione sconti e maggiorazioni.
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