Dal 1° ottobre: nuovo tracciato di fattura elettronica facoltativo


Al via dal 1° ottobre l'utilizzo facoltativo del nuovo tracciato di fattura elettronica
Dal 1° ottobre: nuovo tracciato di fattura elettronica facoltativo

Art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 e Provvedimento Agenzia Entrate 28.02.2020 e 20.04.2020

È partito il 1 ottobre 2020 l’utilizzo facoltativo dei nuovi codici iva previsti dalle specifiche tecniche 1.6.1. così come approvate dall’agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, successivamente modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

Il nuovo tracciato nella sua versione 1.6, utilizzabile in via facoltativa solo fino al 31 dicembre 2020, dovrà invece essere obbligatoriamente adottato a partire dal 1° gennaio 2021 in quanto il Sistema di Interscambio accetterà solo le fatture elettroniche, le note di variazione e le autofatture predisposte con il nuovo tracciato xml. Tali previsioni, volte ad implementare l’e-fattura, rispondono in parte anche all’intento dell’Agenzia delle Entrate della messa a disposizione del contribuente delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.

Le novità introdotte dai Provvedimenti sopra richiamati interessano:

 - Il “Tipo documento”;

- i dati relativi alle “Ritenute” applicate;

- i “Codici Natura Iva” da usare per le operazioni esenti e non imponibili.

 

Di seguito si propongono delle tabelle comparative tra la vecchia modalità e la nuova divise tra le diverse tipologie di novità:

 

I nuovi Tipi di Documento

Nuovi dal 01/10/20

Vecchi

TD01 Fattura

TD01 Fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge (interno)

Non previsto

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

Non previsto

TD18 Integrazione/autofattura per acquisto di beni intracomunitari

Non previsto

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Non previsto

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD20 Autofattura

 

 

TD21 Autofattura per splafonamento

Non previsto

TD22 Estrazione beni da deposito IVA

Non previsto

TD23 Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)

Non previsto

TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

Non previsto

 

TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo, lett. b)

Non previsto

 

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex.art.36 DPR 633/72)

Non previsto

 

TD27 Fattura per autoconsumo (ex. art. 2, comma 2, n.5, DPR n.633/72) o per cessioni gratuite senza rivalsa (ex. art. 2, comma 2, n.4, DPR N.633/72)

Non previsto

 

  1. Non è previsto uno specifico “Tipo di Documento” per l’acquisto di beni e servizi da un agricoltore esonerato, ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, per il quale l’acquirente deve emettere autofattura in formato elettronico. Pertanto si indicherà:
  • nel campo “Tipo di Documento” il codice “TD01”;
  • nel campo “Soggetto Emittente” la voce “Cessionario/Committente” per segnalare l’emissione della fattura per conto dell’agricoltore;
  1. Dal 01.01.2021 l’integrazione della fattura con Reverse charge interno/esterno, dovrà essere fatta esclusivamente in formato elettronico con l’utilizzo dei nuovi codici “Tipo di Documento” TD16, TD17, TD18 e TD19. Sul punto però si auspica la conferma dell’Agenzia delle Entrate;
  2. L’utilizzo dei codici TD17, TD18 e TD19 dovrebbe evitare la compilazione del c.d. “spesometro estero”;
  3. L’utilizzo del TD26 consente all’AE di effettuare la “rettifica” per la determinazione del volume d’affari;
  4. In merito alla fattura di autoconsumo/cessioni gratuite senza rivalsa (es. gli omaggi), l’utilizzo del TD27 consente l’emissione dell’autofattura tramite SdI quando il cedente/prestatore coincide con l’acquirente/committente. In tal caso i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” e la fattura con relativa imposta va annotata solo nel registro Iva vendite.

 

Nuove tipologie di Ritenute

Nuovi dal 01/10/20

Vecchi

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT03 Contributo INPS

Non previsto

RT04 Contributo ENSARCO

Non previsto

RT05 Contributo ENPAM

Non previsto

RT06 Altro contributo previdenziale

Non previsto

 

Nuovi Codici per “Natura IVA”

Nuovi dal 01/10/20

Vecchi

N1 escluse ex art.15

N1 escluse ex art.15

N2 non soggette (non più valido dal 01.01.2021)

N2 non soggette

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72

Non previsto

 

N2.2 non soggette – altri casi

Non previsto

N3 non imponibili (non più valido dal 01.01.2021)

N3 non imponibili

N3.1 non imponibili – esportazioni

Non previsto

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

Non previsto

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

Non previsto

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Non previsto

N3.5 non imponibili a seguito dichiarazioni di intento

Non previsto

N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Non previsto

N4 esenti

N4 esenti

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 01.01.2021)

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Non previsto

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Non previsto

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

Non previsto

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

Non previsto

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Non previsto

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Non previsto

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

Non previsto

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

Non previsto

N6.9 inversione contabile – altri casi

Non previsto

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex.art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g DPR 633/72 e art.74-sexies, DPR 633/72)

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex.art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g DPR 633/72 e art.74-sexies, DPR 633/72)

 

  1. Tra le operazioni inquadrabili nel rigo N2.2 si rileva la quota non soggetta (60%) riferita alla cessione delle autovetture acquistate con Iva detratta al 40%;
  2. Non è specificato il codice utilizzabile per le operazioni ex art.9, DPR n.633/72 relativo ai trasporti internazionali e servizi connessi;
  3. Nel N6.7 rientrano i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

 

Nuovo codice di “Modalità di pagamento”

Agli abituali codici metodo di pagamento viene aggiunto il MP23 per identificare il PagoPA

 

Ulteriori Specifiche tecniche

  • Eliminazione obbligo di compilazione del campo imposta di bollo (che per le fatture è sempre pari a € 2);
  • Estensione dell’arrotondamento fino a 8 decimali per esposizione sconti e maggiorazioni.

 

 

 

 

 

Articolo del:


di Ariella De Nadai

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