Dal 2020 iscrizione al VIES indispensabile per le operazioni intra-UE


Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione al VIES diviene elemento indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell'ambito delle transazioni intra-UE
Dal 2020 iscrizione al VIES indispensabile per le operazioni intra-UE

Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione all’archivio VIES diviene elemento sostanziale e, quindi, indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle transazioni intracomunitarie.

Gli operatori economici nazionali che operano e/o che intendono operare con l’estero devono, quindi, verificare la loro iscrizione nella banca dati VIES (e provvedervi, nel caso non risulti sussistente) e verificare che ne dispongano anche gli operatori economici con i quali operano.

L’assenza di tali iscrizioni non permette di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come “cessioni o acquisti intracomunitari”, determinando l’impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibilità IVA, di integrare le fatture ricevute in reverse charge e di recuperare l’imposta pagata.

Per poter operare con soggetti UE dal 1° gennaio 2020 è necessaria la preventiva iscrizione al VIES. In assenza, un operatore economico nazionale potrà effettuare solo transazioni domestiche.


Cosa fare?

Gli operatori economici nazionali che operano e/o che intendono operare con l’estero devono procedere:

- alla verifica della loro iscrizione nella banca dati VIES; laddove non risulti sussistente è necessario iscriversi (per completezza, si ricorda che l’iscrizione al VIES ha effetto immediato dalla data presentazione della domanda);

- alla verifica che gli operatori economici con i quali operano dispongano dell’iscrizione al VIES.

L’assenza di tali iscrizioni non permette, infatti, di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come “cessioni intracomunitarie” e, quindi, determina l’impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibilità IVA.

Allo stesso modo neanche gli acquisti effettuati possono qualificarsi come “intracomunitari” e, pertanto, non solo non è possibile integrare le fatture ricevute col meccanismo del reverse charge, ma neanche recuperare l’imposta pagata.

 

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di Simona Landi

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