Danneggiamento seguito da incendio


E` punito colui che al solo scopo di danneggiare la cosa altrui appicca il fuoco se dal fatto sorge il pericolo di incendio
Danneggiamento seguito da incendio
Il danneggiamento seguito da incendio è previsto e disciplinato dall'articolo 624 c.p. e consiste nel fatto di colui che al solo scopo di danneggiare la cosa altrui appicca il fuoco ad una cosa propria o altrui se dal fatto sorge il pericolo di incendio. Questo delitto è aggravato se segue l'incendio cioè se a seguito di un danneggiamento in conseguenza di tale fatto - reato si verifichi un incendio. La figura criminosa in oggetto si distingue dall'incendio poichè il fatto e cioè il danneggiamento non viene realizzato col proposito di realizzare un incendio ma con la semplice intenzione di danneggiare una cosa altrui: in effetti il fatto materiale, cioè l'appiccamento del fuoco, può avere per oggetto anche una cosa propria ma deve in ogni caso essere tale da far sorgere se non un incendio, almeno il pericolo di incendio.
Il momento consumativo del reato si verifica nell'istante in cui sorge il pericolo anzidetto, pericolo che in relazione alla nozione poc'anzi specificata deve essere inteso come propabilità non come semplice possibilità dell'evento.
Il dolo in questa tipologia di reato è specifico poichè la sanzione di tale reato richiede sia la volontà del fatto sia la volontà di appiccare il fuoco e dunque lo scopo di danneggiare e creare nocumento alla cosa altrui: in tale circostanza occorre specificare che se il soggetto ha avuto l'intenzione di provocare l'incendio, il fatto di appiccare il fuoco concretizza il tentativo di incendio, sempre che ricorrano gli estremi dell'univocità e della idoneità dell'azione delittuosa ex articolo 56 c.p.
Tanto per l'incendio, quanto per il danneggiamento seguito dall'incendio, l'articolo 425 c.p. contempla cinque casi specifici di circostanze aggravanti riguardanti tali reati, le quali sono da considerarsi strettamente connesse alla natura delle cose che formano oggetto dell'azione criminosa; in particolare i due delitti sono aggravati quando l'incendio si verifica su edifici pubblici, su edifici destinati ad uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze, altresì su edifici abitati o destinati ad uso abitativo, su impianti industriali o cantieri, su miniere, cave, sorgenti ed acquedotti, altresì su navi, edifici natanti, o su aereomobili, su scali ferroviari o marittimi, aeroscali, magazzini generali depositi di merci o derrate, ammassi o depositi di materiale esplodente infiammabile o combustibile e su boschi, selve e foreste.

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di Studio legale TOMASSI

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