Danni da sinistro stradale
Chi paga per l’auto finita nella buca: il Comune o la Società a cui era stato affidato in appalto il servizio di manutenzione della strada?
Il Tribunale di Roma [1], in sede di appello, ha accolto le richieste degli appellanti che si erano visti rigettata dinanzi al Giudice di Pace la domanda da loro proposta per ottenere il risarcimento dei danni subìti dalla loro autovettura, a causa della rottura del semiasse e dello pneumatico anteriore sinistro, provocati da una buca esistente nel manto stradale.
La responsabilità oggettiva è sì del proprietario/custode della strada, riconosce il Tribunale, ma sarà la Società chiamata in causa da Roma Capitale a manlevarla dal risarcimento dei danni sopportati dall’appellante. Infatti, come si legge nella sentenza, l’Ente locale aveva stipulato con una Società un contratto di appalto con cui era stato affidato a quest’ultima «l’obbligo di sorveglianza sulle strade affidate in manutenzione della ditta appaltatrice nonché la responsabilità della società per eventuali danni derivanti a terzi dalla mancata osservanza degli obblighi di manutenzione».
Rileva il giudice che «l’avvallamento determinato dalla buca di vaste dimensioni descritta (50x40) in una parte della strada di piena percorrenza, configura, in assenza di ogni dimostrazione di un eccesso di velocità del conducente dell’autovettura, una condizione dei luoghi invisibile ed imprevedibile tale da determinare una situazione di pericolo e, conseguentemente, la fattispecie insidiosa dedotta. La mancanza di qualsiasi segnalazione relativamente alla presenza dell’infossamento e della condizione di dissesto della strada, evidentemente presente da tempo, sono le ragioni che non hanno consentito all’attore di adottare alcuna cautela al fine di evitare il passaggio in quel punto della strada: risulta pertanto insussistente l’ipotesi di caso fortuito prospettata dalle parti appellate».
Da ciò la responsabilità oggettiva del proprietario/custode della strada, ovverosia di Roma Capitale a cui, tuttavia, il Tribunale accoglie l’appello incidentale proposto e legato al contratto di appalto stipulato con la Società, i cui artt. 29 e 30 prevedevano, in capo a detta Società, l’obbligo di sorveglianza sulle strade affidate in manutenzione.
[1] Sez. XII Civ., 05.07.2017, n. 13646
La responsabilità oggettiva è sì del proprietario/custode della strada, riconosce il Tribunale, ma sarà la Società chiamata in causa da Roma Capitale a manlevarla dal risarcimento dei danni sopportati dall’appellante. Infatti, come si legge nella sentenza, l’Ente locale aveva stipulato con una Società un contratto di appalto con cui era stato affidato a quest’ultima «l’obbligo di sorveglianza sulle strade affidate in manutenzione della ditta appaltatrice nonché la responsabilità della società per eventuali danni derivanti a terzi dalla mancata osservanza degli obblighi di manutenzione».
Rileva il giudice che «l’avvallamento determinato dalla buca di vaste dimensioni descritta (50x40) in una parte della strada di piena percorrenza, configura, in assenza di ogni dimostrazione di un eccesso di velocità del conducente dell’autovettura, una condizione dei luoghi invisibile ed imprevedibile tale da determinare una situazione di pericolo e, conseguentemente, la fattispecie insidiosa dedotta. La mancanza di qualsiasi segnalazione relativamente alla presenza dell’infossamento e della condizione di dissesto della strada, evidentemente presente da tempo, sono le ragioni che non hanno consentito all’attore di adottare alcuna cautela al fine di evitare il passaggio in quel punto della strada: risulta pertanto insussistente l’ipotesi di caso fortuito prospettata dalle parti appellate».
Da ciò la responsabilità oggettiva del proprietario/custode della strada, ovverosia di Roma Capitale a cui, tuttavia, il Tribunale accoglie l’appello incidentale proposto e legato al contratto di appalto stipulato con la Società, i cui artt. 29 e 30 prevedevano, in capo a detta Società, l’obbligo di sorveglianza sulle strade affidate in manutenzione.
[1] Sez. XII Civ., 05.07.2017, n. 13646
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