Danni da vaccino...che fare?


In caso di danno da vaccino, si può ottenere un indennizzo dallo Stato anche in caso di vaccinazione solo raccomandata e non obbligatoria
Danni da vaccino...che fare?

In questo periodo di pandemia sentiamo giornalmente notizie sulla somministrazione di vaccini e, purtroppo, a volte, anche dei danni apparentemente ad essi collegati.

Si è discusso molto, recentemente, sull'eventuale esonero di responsabilità che note case farmaceutiche produttrici dei vaccini anti-COVID avrebbero inserito nel modulo di richiesta di consenso (tesi che personalmente non condivido, posto che a mio modesto parere, si tratta solo di descrizioni o specificazioni dei possibili effetti del vaccino, che, in quanto tali, non incidono sul diverso piano della responsabilità).

In ogni caso, anche laddove si volesse concordare con tale tesi, è utile sapere che è comunque prevista la possibilità di richiedere al Ministero della Salute il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l.210/92 e s.m., nonché di quello aggiuntivo di cui alla l.n.229/2005 e s.m.

Difatti, sebbene la legge (art. 1 comma 1 L.210/92), preveda espressamente la concessione di tale indennizzo nei soli casi di vaccinazione obbligatoria, tuttavia la Corte Costituzionale con varie sentenze (n. 118/2020, n. 268/2017, n. 107/ 2012, n. 423/2000 , n.27/1998), ha sempre ritenuto che detta provvidenza, di natura assistenziale e non risarcitoria, debba essere riconosciuta anche nei casi di vaccinazione solo raccomandata, laddove cioè si sia in presenza di un’ampia e insistita campagna di informazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche, nazionali e/o regionali, in ordine alla forte opportunità di sottoporsi alla vaccinazione, con l'evidente obiettivo di una congrua copertura immunitaria della popolazione, a presidio della salute di ciascun singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili e in definitiva della collettività intera.

Ciò che sta evidentemente avvenendo per l’attuale campagna vaccinale contro il COVID

Ovviamente per la presentazione della domanda alla Azienda Sanitaria di residenza, entro il termine di tre anni decorrente dalla conoscenza del danno, è di estrema importanza conservare la prova dell’avvenuta vaccinazione, nonché provare i quattro classici criteri medico-legali su cui si fonda il nesso di causalità (compatibilità di luogo e di tempo; efficacia dell’agente causale; mancanza di altre cause efficienti).

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di AVV.SAMUELE SCALISE

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