Danni per mancata manutenzione delle strade: risarcisce la P.A.?
Il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra danno subito e il `bene pubblico` danneggiato, la P.A. deve provare il caso fortuito
Con la sentenza n. 2376/2014 del Tribunale Ordinario di Foggia, I Sezione Civile, si è aggiunto un altro importante tassello alla copiosa casistica giurisprudenziale circa l'apllicabilità o meno dell'art. 2051 c.c. alla P.A. (nella fattispecie, Comune).
Nel caso in esame, determinato dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito della relativa caduta dalla sedia a rotella su cui era trasportata e sospinta, provocata dall'arresto di una delle ruote rimasta incastrata in una fessura creatasi tra il marciapiedi ed il cordolo dello stesso, coperta da erba che non consentiva di valutarne la profondità, con conseguente ribaltamento, il Giudice adito ha ritenuto che "la responsabilità della P.A. debba essere valutata ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che non è imprevedibile che sconnessioni presenti sui marciapiedi possano determinare eventi come quello che ci occupa...", "ritenuto che la fessura della quale è cenno non fosse neppure percepibile o prevedibile stante il fatto che la teste G. ha ben chiarito che la stessa era coperta da erba che non consentiva di valutarne la profondità, sicchè tenuto conto che il trasporto della G. stava avvenendo sul marciapiedi, vale a dire su un luogo per sua natura destinato al transito dei pedoni e dei soggetti diversamente abili", negando con fermezza quanto tentato di sostenere dal convenuto, ovvero "che l'uso del bene sia avvenuto senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo (se è vero che le strade e i marciapiedi non possono essere oggetto di aspettativa di assoluta regolarità della sede, è anche vero che in assenza di segni di degrado percepibili con l'ordinaria diligenza, neppure può essere giustificata la presenza di fessure coperte da erba, suscettibili di provocare il bocco della ruota di una sedia a rotelle)".
Le conclusioni a cui giunge il Giudice e, in particolare, la determinazione di ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c., sono frutto di un'attenta attività istruttoria e di un rigoroso assolvimento dell'onere della prova.
Nella sentenza in commento, infatti, si legge che "non solo è risultato che la G. sia caduta nonostante l'utilizzo corretto del tratto di marciapiedi..., ma è anche risultato che tale caduta, e i conseguenti danni, siano da considerare proprio una naturale conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della cosa, che si presentava priva di adeguata manutenzione, ma anche priva di qualunque segnalazione della possibile condizione di pericolo".
Ed invero, l'art. 2051 c.c. di certo non esime l'attore dal dimostrare il nesso di causalità: sarà onere dell'attore dimostrare che l'evento-danno è stato causato dal bene-cosa che si assume essere sotto l'uso e/o il potere di governo da parte del custode-convenuto, cui è correlato il dovere-onere di vigilanza al fine di non provocare danni a terzi.
Tale assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore è essenziale e preliminare: in mancanza non sarebbe affatto configurabile l'art. 2051 c.c., così come nuovamente ribadito anche dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, con ordinanza n. 1896 del 3 febbraio 2015 (secondo cui la natura oggettiva della responsabilità in questione libera l'attore solo dal fornire la prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche dalla prova del nesso di causalità che, invero, deve essere fornita).
A seguito di tale prova fornita da parte dell'attore, sarà onere del convenuto-custode dimostrare, a sua volta, l'esistenza del caso fortuito, ovvero di un fatto e/o di un comportamento (eventualmente posto in essere dallo stesso attore-danneggiato) tale da essere in grado di spezzare o, quantomeno, attenuare il nesso di causalità addotto nei termini specificati: in mancanza di tale prova "liberatoria", il convenuto-custode si vedrà condannato al risarcimento dei danni, come accaduto nel caso di specie, ove "l'Ente convenuto non ha fornito alcuna dimostrazione del ricorrere del caso fortuito o di una causa di forza maggiore, e che neppure sono emerse condizioni di negligente utilizzo della cosa da parte della G.".
Nel caso in esame, determinato dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito della relativa caduta dalla sedia a rotella su cui era trasportata e sospinta, provocata dall'arresto di una delle ruote rimasta incastrata in una fessura creatasi tra il marciapiedi ed il cordolo dello stesso, coperta da erba che non consentiva di valutarne la profondità, con conseguente ribaltamento, il Giudice adito ha ritenuto che "la responsabilità della P.A. debba essere valutata ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che non è imprevedibile che sconnessioni presenti sui marciapiedi possano determinare eventi come quello che ci occupa...", "ritenuto che la fessura della quale è cenno non fosse neppure percepibile o prevedibile stante il fatto che la teste G. ha ben chiarito che la stessa era coperta da erba che non consentiva di valutarne la profondità, sicchè tenuto conto che il trasporto della G. stava avvenendo sul marciapiedi, vale a dire su un luogo per sua natura destinato al transito dei pedoni e dei soggetti diversamente abili", negando con fermezza quanto tentato di sostenere dal convenuto, ovvero "che l'uso del bene sia avvenuto senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo (se è vero che le strade e i marciapiedi non possono essere oggetto di aspettativa di assoluta regolarità della sede, è anche vero che in assenza di segni di degrado percepibili con l'ordinaria diligenza, neppure può essere giustificata la presenza di fessure coperte da erba, suscettibili di provocare il bocco della ruota di una sedia a rotelle)".
Le conclusioni a cui giunge il Giudice e, in particolare, la determinazione di ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c., sono frutto di un'attenta attività istruttoria e di un rigoroso assolvimento dell'onere della prova.
Nella sentenza in commento, infatti, si legge che "non solo è risultato che la G. sia caduta nonostante l'utilizzo corretto del tratto di marciapiedi..., ma è anche risultato che tale caduta, e i conseguenti danni, siano da considerare proprio una naturale conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della cosa, che si presentava priva di adeguata manutenzione, ma anche priva di qualunque segnalazione della possibile condizione di pericolo".
Ed invero, l'art. 2051 c.c. di certo non esime l'attore dal dimostrare il nesso di causalità: sarà onere dell'attore dimostrare che l'evento-danno è stato causato dal bene-cosa che si assume essere sotto l'uso e/o il potere di governo da parte del custode-convenuto, cui è correlato il dovere-onere di vigilanza al fine di non provocare danni a terzi.
Tale assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore è essenziale e preliminare: in mancanza non sarebbe affatto configurabile l'art. 2051 c.c., così come nuovamente ribadito anche dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, con ordinanza n. 1896 del 3 febbraio 2015 (secondo cui la natura oggettiva della responsabilità in questione libera l'attore solo dal fornire la prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche dalla prova del nesso di causalità che, invero, deve essere fornita).
A seguito di tale prova fornita da parte dell'attore, sarà onere del convenuto-custode dimostrare, a sua volta, l'esistenza del caso fortuito, ovvero di un fatto e/o di un comportamento (eventualmente posto in essere dallo stesso attore-danneggiato) tale da essere in grado di spezzare o, quantomeno, attenuare il nesso di causalità addotto nei termini specificati: in mancanza di tale prova "liberatoria", il convenuto-custode si vedrà condannato al risarcimento dei danni, come accaduto nel caso di specie, ove "l'Ente convenuto non ha fornito alcuna dimostrazione del ricorrere del caso fortuito o di una causa di forza maggiore, e che neppure sono emerse condizioni di negligente utilizzo della cosa da parte della G.".
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