Danno da fermo tecnico
E' cambiata la giurisprudenza della Cassazione sulla risarcibilità del danno da fermo tecnico
In infortunistica per fermo teccnico del veicolo si intende quel danno, indiretto, subito dal proprietario di un veicolo danneggiato in un incidente stradale, per cui a seguito delle necessarie riparazioni non ha potuto utilizzare il medesimo per un determinato tempo.
Fino a poco tempo fa tale danno era liquidato equitativamente al danneggiato, senza necessità che dovesse fornire una prova del medesimo danno. La giurisprudenza giustificava tale risarcimento equitativo perchè, anche durante la sosta per le riparazioni il proprietario, pur non avendo la disponibilità del mezzo, doveva ugualmente subire spese di gestione del veicolo: assicurazione, tassa di nproprietà, poi deprezzamento, ecc..
Se il danneggiato avesse noleggiato un'auto sostitutiva, in tale ipotesi doveva provare la necessità di tale auto (provando, ad esempio, che essendo agente di commercio, un veicolo era uno strumento necessario a tale sua attività). Anzi per la Cassazione (sent. n.6907del 2012) il danneggiato non doveva neppure provare la necessità di un'auto sostitutiva, per ottenere il risarcimento di tale spesa era sufficiente che producesse la fattura del noleggio. Principio confermato dalla recente sentenza Cass. n.12215 del 26.6.2015.
Quindi si riteneva in re ipsa il, danno da fermo tecnico. Ma, pochi mesi dopo la Cassazione ha avuto un repentino mutamento di indirizzo, più sfavorevole al danneggiato.
Dapprima con ordinanza n.13089 del 17.7.2015: "Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perchè in riparazione". Poi con la sentenza n.20620 del 14.10.2015: "Il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto di esplicita prova non solo del fatto che il mezzo non poteva essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo. Nel ns. ordinamento non esistono danni in rebus ipsis e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto e dell'interesse non sia derivato un concerto pregiudizio". Principio confermato anche dalla recete sentenza della Cassazione n.124 del 8.1.2016.
Attualmente quindi secondo la Cassazione, mutando un indirizzo vigente da molto tempo, per ottenere il risarcimento del fermo tecnico occorre fornire la prova del pregiudizio subito per il mancato uso del veicolo, in quanto tale risarcimento non sarebbe più automatico.
In particolare, nel caso di veicolo sostitutivo, oltre a produrre la fattura si dovrà provare la necessità specifica di dover servirsi di un mezzo sostitutivo, Ma anche qualora si chiedesse solo il risarcimento per i giorni di sosta tecnica, dovrà ugualmente provarsi la perdita subita, perchè, secondo tale recente giurisprudenza della Cassazione, la mancata utilizzazione del veicolo per svago o altri motivi "non economici" non è una perdita patrimoniale ma un mero pregiudizio d'afffezione, cioè un danno non patriminiale, non risarcibile ex art.2059 c.c..
Fino a poco tempo fa tale danno era liquidato equitativamente al danneggiato, senza necessità che dovesse fornire una prova del medesimo danno. La giurisprudenza giustificava tale risarcimento equitativo perchè, anche durante la sosta per le riparazioni il proprietario, pur non avendo la disponibilità del mezzo, doveva ugualmente subire spese di gestione del veicolo: assicurazione, tassa di nproprietà, poi deprezzamento, ecc..
Se il danneggiato avesse noleggiato un'auto sostitutiva, in tale ipotesi doveva provare la necessità di tale auto (provando, ad esempio, che essendo agente di commercio, un veicolo era uno strumento necessario a tale sua attività). Anzi per la Cassazione (sent. n.6907del 2012) il danneggiato non doveva neppure provare la necessità di un'auto sostitutiva, per ottenere il risarcimento di tale spesa era sufficiente che producesse la fattura del noleggio. Principio confermato dalla recente sentenza Cass. n.12215 del 26.6.2015.
Quindi si riteneva in re ipsa il, danno da fermo tecnico. Ma, pochi mesi dopo la Cassazione ha avuto un repentino mutamento di indirizzo, più sfavorevole al danneggiato.
Dapprima con ordinanza n.13089 del 17.7.2015: "Il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perchè in riparazione". Poi con la sentenza n.20620 del 14.10.2015: "Il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto di esplicita prova non solo del fatto che il mezzo non poteva essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo. Nel ns. ordinamento non esistono danni in rebus ipsis e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto e dell'interesse non sia derivato un concerto pregiudizio". Principio confermato anche dalla recete sentenza della Cassazione n.124 del 8.1.2016.
Attualmente quindi secondo la Cassazione, mutando un indirizzo vigente da molto tempo, per ottenere il risarcimento del fermo tecnico occorre fornire la prova del pregiudizio subito per il mancato uso del veicolo, in quanto tale risarcimento non sarebbe più automatico.
In particolare, nel caso di veicolo sostitutivo, oltre a produrre la fattura si dovrà provare la necessità specifica di dover servirsi di un mezzo sostitutivo, Ma anche qualora si chiedesse solo il risarcimento per i giorni di sosta tecnica, dovrà ugualmente provarsi la perdita subita, perchè, secondo tale recente giurisprudenza della Cassazione, la mancata utilizzazione del veicolo per svago o altri motivi "non economici" non è una perdita patrimoniale ma un mero pregiudizio d'afffezione, cioè un danno non patriminiale, non risarcibile ex art.2059 c.c..
Articolo del: