Danno da perdita del rapporto parentale: quali tabelle utilizzare?


Il recente orientamento della Cassazione predilige le tabelle di Roma a quelle di Milano e i Tribunali (anche quello milanese) seguono le indicazioni degli ermellini 
Danno da perdita del rapporto parentale: quali tabelle utilizzare?

La scelta su quale criterio utilizzare per calcolare il quantum debeatur in merito al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è una questione che è stata discussa per anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La ragione di ciò deriva da due fattori.

Il primo è la mancanza di indicazioni stringenti e puntuali da parte del legislatore. Tant’è che relativamente alla quantificazione del danno non patrimoniale il Codice civile si limita a indicare il criterio della valutazione equitativa (“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, art. 1226 c.c.).
E, finora, non è ancora entrata in vigore una tabella unica di legge valida sull’intero territorio nazionale.

Di qui, il secondo fattore.
La mancanza di una normativa unica ha generato l’esigenza, da parte dei differenti Tribunali, di stabilire dei criteri di liquidazione il più possibile oggettivi. Il risultato è stato il fiorire di diverse tabelle generando situazioni di disparità di trattamento tra una zona e l’altra di Italia.

Tra loro hanno spiccato le tabelle di Milano e quella di Roma, con la prima che è stata preferita fino al recente cambio di orientamento della Cassazione.

Di certo, la questione non è semplice poiché il legislatore è chiamato a stabilire criteri di monetizzazione del risarcimento di un danno non patrimoniale, che essendo tale è di difficile quantificazione. Inoltre, anche la tipologia di danno può celare risarcimenti differenti.

Il danno da perdita del rapporto parentale è dovuto alla sofferenza subita per la morte o per una grave menomazione subita da un familiare a causa di un illecito causato da terzi. Il risarcimento, dunque, dovrebbe stabilire il valore della perdita di un rapporto umano o delle ripercussioni negative sul rapporto familiare derivanti dalla menomazione della vittima dell’illecito.

Quantificare, quindi, l’effettiva sofferenza insorta non è semplice e il giudice, nello stabilire il quantum debeatur dovrebbe essere a conoscenza dell’effettivo attaccamento sentimentale tra il parente e la vittima. 

Ad ogni modo, le tabelle di Milano e di Roma hanno tentato di colmare un vuoto legislativo ricercando criteri il più possibili oggettivi e uniformi e basati sul grado di parentela, sugli anni di convivenza, sull’età della vittima e del familiare superstite, ecc…

 

La tabella del Tribunale di Milano

Aggiornata nel 2021, è stata per diversi anni il riferimento paranormativo per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.

La valutazione del danno, però, non è basato sul punto variabile (come avviene per il danno biologico), ma attraverso limiti minimi e massimi che generano ampi range. Di qui, la contestazione di parte della dottrina e giurisprudenza su larghi spazi di arbitrarietà dei giudici nello stabilire il quantum debeatur

Non potendo, quindi, stabilire a priori un ammontare più o meno indicativo del risarcimento, seppur con una certa variabilità dettata dal singolo caso, vi sono state fattispecie simili valutate in maniera notevolmente differente.

La tabella, inoltre, consente il risarcimento anche nei confronti di familiari o addirittura non familiari non conviventi. In questo caso, però, è necessario provare la profondità del legame affettivo e il turbamento causato dalla morte o dal deterioramento del rapporto. Anche questo punto è stato criticato per il possibile sforamento delle risorse allocate dalle compagnie assicurative.

 

La tabella del Tribunale di Roma

Aggiornate l’ultima volta nel 2019 è basata su un sistema a punti che mette in correlazione il quantum del risarcimento al punteggio numerico attribuito al danno.

Il valore del singolo punto è calcolato in base a diversi fattori quali il grado di parentela, l’età della vittima e del familiare destinatario del risarcimento, la presenza o meno della convivenza o di altri familiari conviventi.

Anche la tabella di Roma consente il risarcimento a familiari e soggetti terzi non conviventi, a patto di provare l’effettivo legame affettivo.

Pur avendo molti punti di contatto con la tabella di Milano, quella romana si discosta proprio per l’adozione di un sistema basato sui punti che consente di ottenere fasce di risarcimento, seppur approssimate, più facilmente stabilite a priori

Per questo alcuni tribunali l’hanno preferita a quella di Milano. Nonostante la variabilità e l’arbitrarietà del giudice, esistono forchette di valore meno ampie e, di conseguenza, trattamenti maggiormente uniformi delle fattispecie simili.

 

Il nuovo orientamento della Cassazione

Recentemente la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha modificato il suo orientamento prediligendo l’utilizzo della tabella di Roma rispetto a quella milanese. Ecco alcuni estratti:

Pronuncia C.C n. 7770/2021: “Va premesso che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica – le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale”

Pronuncia C.C n. 10579/2021: “...quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti uffici giudiziari”
"al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella"

Pronuncia C.C n. 26300/2021: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformita' di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularita' e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'eta' della vittima, l'eta' del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonche' l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilita' di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarita' della situazione, salvo che l'eccezionalita' del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma”

Pronuncia C.C n. 33005/2021: “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021”

Dal cambio di orientamento giurisprudenziale ne è derivato anche un cambio di rotta da parte dei Tribunali, quello di Milano compreso, che hanno iniziato a monetizzare il danno da perdita di rapporto parentale basandosi sulle tabelle romane.

Ciò non toglie la necessità di una tabella unica nazionale uniforme e oggettiva, proprio a partire dagli apporti delle tabelle di Milano e di Roma.
 

Articolo del:


di Avv. Daniele Bianchi

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