Danno da vacanza rovinata
Danno da vacanza rovinata ed evoluzione del sistema normativo che vede un notevole ampliamento della tutela del consumatore
Il danno da vacanza rovinata è un argomento di rilevante importanza, anche in virtù della continua evoluzione del sistema normativo che vede un notevole ampliamento della tutela del consumatore in materia turistica.
Tale ampliamento è stato consacrato dal D.Lgs. 79 del 2011, il c.d. Codice del Turismo, che dedica l’Art. 47 proprio al "danno da vacanza rovinata".
Prima del 2011, l’unica forma di tutela del consumatore era rappresentata dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, ai sensi dell’Art. 1223 Cod. Civ., derivante dall’inadempimento contrattuale degli agenti turistici o delle strutture alberghiere.
Il riconoscimento di un danno non patrimoniale derivante dalla vacanza rovinata, invece, è stato per lungo tempo argomento di studio della giurisprudenza la quale, solo pochi anni prima del 2011, iniziava a inserire tale materia nel campo di applicazione dell’Art. 2059 Cod. Civ..
La scelta fatta dalla giurisprudenza apparve, fin da subito, forzata e limitativa dato che il citato articolo prevede che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge".
Ed è proprio la seconda parte del periodo (solo nei casi previsti dalla legge) a creare non pochi problemi applicativi, poiché non vi era, in tutto l’Ordinamento, la previsione di un danno non patrimoniale derivante da vacanza rovinata.
L’invito, fondamentale per l’evoluzione legislativa, fu servito dalla Direttiva n. 90/314/CEE, che regolamenta le ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione contrattuale dei c.d. "pacchetti turistici", e dalla Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà riguardanti prodotti per le vacanze a lungo termine.
In applicazione delle Direttive citate e dalla ratio legis dell’Art. 47 D.Lgs. 79/2011, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è identificabile come "pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di relax", generante una lesione dell’integrità psicofisica tutelata dalla Costituzione agli Artt. 2 e 32.
Il primo comma dell’Art. 47 recita: "Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".
Risulta quindi evidente come sia, ora, espressamente previsto il risarcimento del danno non patrimoniale, potendosi applicare agevolmente l’Art. 2059 Cod. Civ., in accordo con gli Artt. 1223 Cod. Civ. (risarcimento del danno per inadempimento e ritardo) e 1455 Cod. Civ. (importanza dell’inadempimento).
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7256 dell’11 maggio 2012, soffermandosi sul danno da vacanza rovinata, enuncia il seguente principio di diritto: "In tema di danno non patrimoniale "da vacanza rovinata", inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero".
Opportuno, inoltre, segnalare due Sentenze di merito:
"Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l’interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali. Pertanto, la circostanza che il turista-consumatore venga alloggiato in una struttura alberghiera diversa e di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all’atto dell’acquisto o nella stessa, ma in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi non ancora utilizzabili (o con servizi e attività diverse da quelle promesse e pubblicizzate anche solo sul sito della struttura o dell’agenzia, ndr), diminuisce in misura apprezzabile l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie della vacanza rovinata". (Tribunale di Napoli, Sez. XII, Sent. n. 2195/2013);
"Nell’ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, del danno da vacanza rovinata, il quale è da considerarsi di maggiore gravità qualora si tratti da viaggio di nozze, e quindi di occasione assolutamente irripetibile" (Tribunale di Reggio Emilia, Sent. n. 279/2013)
In conclusione, i presupposti per la realizzazione del danno da vacanza rovinata sono: la non scarsa importanza, l’irripetibilità del soggiorno e il tempo di vacanza inutilmente trascorso per il raggiungimento dello scopo, che generano una lesione psicofisica nei soggetti danneggiati.
Tale ampliamento è stato consacrato dal D.Lgs. 79 del 2011, il c.d. Codice del Turismo, che dedica l’Art. 47 proprio al "danno da vacanza rovinata".
Prima del 2011, l’unica forma di tutela del consumatore era rappresentata dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, ai sensi dell’Art. 1223 Cod. Civ., derivante dall’inadempimento contrattuale degli agenti turistici o delle strutture alberghiere.
Il riconoscimento di un danno non patrimoniale derivante dalla vacanza rovinata, invece, è stato per lungo tempo argomento di studio della giurisprudenza la quale, solo pochi anni prima del 2011, iniziava a inserire tale materia nel campo di applicazione dell’Art. 2059 Cod. Civ..
La scelta fatta dalla giurisprudenza apparve, fin da subito, forzata e limitativa dato che il citato articolo prevede che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge".
Ed è proprio la seconda parte del periodo (solo nei casi previsti dalla legge) a creare non pochi problemi applicativi, poiché non vi era, in tutto l’Ordinamento, la previsione di un danno non patrimoniale derivante da vacanza rovinata.
L’invito, fondamentale per l’evoluzione legislativa, fu servito dalla Direttiva n. 90/314/CEE, che regolamenta le ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione contrattuale dei c.d. "pacchetti turistici", e dalla Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà riguardanti prodotti per le vacanze a lungo termine.
In applicazione delle Direttive citate e dalla ratio legis dell’Art. 47 D.Lgs. 79/2011, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è identificabile come "pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di relax", generante una lesione dell’integrità psicofisica tutelata dalla Costituzione agli Artt. 2 e 32.
Il primo comma dell’Art. 47 recita: "Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".
Risulta quindi evidente come sia, ora, espressamente previsto il risarcimento del danno non patrimoniale, potendosi applicare agevolmente l’Art. 2059 Cod. Civ., in accordo con gli Artt. 1223 Cod. Civ. (risarcimento del danno per inadempimento e ritardo) e 1455 Cod. Civ. (importanza dell’inadempimento).
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7256 dell’11 maggio 2012, soffermandosi sul danno da vacanza rovinata, enuncia il seguente principio di diritto: "In tema di danno non patrimoniale "da vacanza rovinata", inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero".
Opportuno, inoltre, segnalare due Sentenze di merito:
"Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l’interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali. Pertanto, la circostanza che il turista-consumatore venga alloggiato in una struttura alberghiera diversa e di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all’atto dell’acquisto o nella stessa, ma in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi non ancora utilizzabili (o con servizi e attività diverse da quelle promesse e pubblicizzate anche solo sul sito della struttura o dell’agenzia, ndr), diminuisce in misura apprezzabile l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie della vacanza rovinata". (Tribunale di Napoli, Sez. XII, Sent. n. 2195/2013);
"Nell’ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, del danno da vacanza rovinata, il quale è da considerarsi di maggiore gravità qualora si tratti da viaggio di nozze, e quindi di occasione assolutamente irripetibile" (Tribunale di Reggio Emilia, Sent. n. 279/2013)
In conclusione, i presupposti per la realizzazione del danno da vacanza rovinata sono: la non scarsa importanza, l’irripetibilità del soggiorno e il tempo di vacanza inutilmente trascorso per il raggiungimento dello scopo, che generano una lesione psicofisica nei soggetti danneggiati.
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