Danno da vacanza rovinata
Il danno non patrimoniale non sussiste nel caso di pregiudizio non grave
Un’interessante sentenza del Giudice di Pace di Capri affronta la vexata questio se il danno non patrimoniale da vacanza roivinata nei suoi vari aspetti sussista a prescindere ovvero solo quando il disagio arrecato superi una determinata soglia. Il tema merita un approfondimento visto l'appropinquarsi delle vacanze di fine anno, periodo nel quale si spera che, nonostante la crisi, molti italiano possano effettuare dei viaggi di piacere.
La questione sollevata dinanzi al giudice di pace riguarda una richiesta di risarcimento danni presentata per un disservizio subito dal vettore aereo da una signora in viaggio verso New York.
In particolare, con la sentenza del 16 settembre 2014, il Giudice di merito, richiamando opportunamente la giurisprudenza prevalente di legittimità, ricorda che per l’eventuale configurazione del danno da vacanza rovinata occorre non solo un’ ingiustizia costituzionalmente qualificata, ma anche che il diritto leso sia inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Nel caso in esame, l’istante aveva citato in giudizio una compagnia aerea per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del danneggiamento del proprio bagaglio, del furto parziale del suo contenuto nonché della tardiva riconsegna dello stesso. Infatti, dopo aver consegnato il bagaglio al vettore al momento della partenza, era reso alla signora, nonostante il tempestivo reclamo, ben cinque giorni dopo l’arrivo a New York, nelle condizioni già indicate.
La compagnia aerea si è difesa, sostenendo in primo luogo la non tempestività del reclamo e, più genericamente, la fondatezza e quantificazione della domanda, chiedendone il rigetto. Il giudice di merito ha accolto la domanda. In primo luogo perchè l'attrice ha potuto dimostrare la tempestività della denuncia del ritardo di riconsegna del bagaglio all’arrivo nonché di tutti gli avvenimenti descritti nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, per il giudice di merito risulta raggiunta la prova anche di tutte le altre circostanze richiamate quali l’integrità della valigia prima del viaggio, la tardiva riconsegna del bagaglio all’arrivo, il suo contenuto, il danneggiamento, l’effrazione, la parziale sottrazione di alcuni capi di abbigliamento nonché l’acquisto urgente di altri capi per fronteggiare l’emergenza da parte della signora.
Tuttavia, il giudice di pace ha riconosciuto solo il risarcimento del danno patrimoniale, escludendo, nel caso specifico, il danno non patrimoniale sotto i suoi vari aspetti, morale ed esistenziale. Infatti - come si legge nella sentenza - "nella fattispecie in esame tale danno, palesemente lieve, si inquadra nelle normali traversie quotidiane cui un individuo adulto si imbatte nel corso della propria vita sociale, costituite da non particolare gravità e conseguenze, di modo che esse possono senza strascichi e pregiudizi essere normalmente superate".
Da qui l’accoglimento della domanda e la condanna del vettore al pagamento della somma di €1.069,00 e spese di lite.
Per scaricare la sentenza cliccare sul link di seguito: http://www.federicovaccaro.com/wp-content/uploads/2014/11/Sentenza-16-settembre-2014-n.34.pdf
La questione sollevata dinanzi al giudice di pace riguarda una richiesta di risarcimento danni presentata per un disservizio subito dal vettore aereo da una signora in viaggio verso New York.
In particolare, con la sentenza del 16 settembre 2014, il Giudice di merito, richiamando opportunamente la giurisprudenza prevalente di legittimità, ricorda che per l’eventuale configurazione del danno da vacanza rovinata occorre non solo un’ ingiustizia costituzionalmente qualificata, ma anche che il diritto leso sia inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Nel caso in esame, l’istante aveva citato in giudizio una compagnia aerea per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del danneggiamento del proprio bagaglio, del furto parziale del suo contenuto nonché della tardiva riconsegna dello stesso. Infatti, dopo aver consegnato il bagaglio al vettore al momento della partenza, era reso alla signora, nonostante il tempestivo reclamo, ben cinque giorni dopo l’arrivo a New York, nelle condizioni già indicate.
La compagnia aerea si è difesa, sostenendo in primo luogo la non tempestività del reclamo e, più genericamente, la fondatezza e quantificazione della domanda, chiedendone il rigetto. Il giudice di merito ha accolto la domanda. In primo luogo perchè l'attrice ha potuto dimostrare la tempestività della denuncia del ritardo di riconsegna del bagaglio all’arrivo nonché di tutti gli avvenimenti descritti nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, per il giudice di merito risulta raggiunta la prova anche di tutte le altre circostanze richiamate quali l’integrità della valigia prima del viaggio, la tardiva riconsegna del bagaglio all’arrivo, il suo contenuto, il danneggiamento, l’effrazione, la parziale sottrazione di alcuni capi di abbigliamento nonché l’acquisto urgente di altri capi per fronteggiare l’emergenza da parte della signora.
Tuttavia, il giudice di pace ha riconosciuto solo il risarcimento del danno patrimoniale, escludendo, nel caso specifico, il danno non patrimoniale sotto i suoi vari aspetti, morale ed esistenziale. Infatti - come si legge nella sentenza - "nella fattispecie in esame tale danno, palesemente lieve, si inquadra nelle normali traversie quotidiane cui un individuo adulto si imbatte nel corso della propria vita sociale, costituite da non particolare gravità e conseguenze, di modo che esse possono senza strascichi e pregiudizi essere normalmente superate".
Da qui l’accoglimento della domanda e la condanna del vettore al pagamento della somma di €1.069,00 e spese di lite.
Per scaricare la sentenza cliccare sul link di seguito: http://www.federicovaccaro.com/wp-content/uploads/2014/11/Sentenza-16-settembre-2014-n.34.pdf
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