Danno da vacanza rovinata


Quando è risarcibile?
Danno da vacanza rovinata
Accade sempre più spesso che le aspettative del turista, in relazione all'acquisto dei "pacchetti turistici all-inclusive", vengano disattese a causa di poca chiarezza e di imprecisioni nelle informazioni relative al viaggio da parte del Tour Operator. Frequentemente la qualità dell'alloggio, nonché gli ulteriori servizi non corrispondono agli standard assicurati nel pacchetto turistico.
Anche se più lentamente che in altri Paesi, negli ultimi anni l'ordinamento giuridico italiano è giunto a riconoscere pienamente il cd. "danno da vacanza rovinata". Tale categoria di danno, in origine di creazione dottrinale, venne riconosciuta negli anni anche dalla giurisprudenza come quel "pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o riposo".
L'ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale si è concluso con l'emanazione del Codice del Turismo con il quale il "danno da vacanza rovinata" ha trovato pieno riconoscimento normativo nell'art. 47, il quale statuisce che "nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, che non siano di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irrepetibilità dell'occasione perduta."
Con l'introduzione di tale articolo, per potersi avvalere della tutela risarcitoria, è necessario che la vacanza rovinata sia strettamente connessa, quindi, all'acquisto di un pacchetto turistico, le cui caratteristiche sono fissate dall'articolo 34 del medesimo codice.
Il contratto di vendita del pacchetto turistico deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi, al fine di garantire una maggior tutela al consumatore, che intende stipulare un contratto, assicurandogli non solo di avere documenti dimostrativi se dovessero nascere problemi, ma anche una maggiore informazione circa i propri diritti e obblighi contrattuali.
Ma in quali casi è risarcibile il danno da vacanza rovinata?
La risarcibilità del danno, intesa come mancato godimento della vacanza e relativo pregiudizio, è strettamente correlata, in ossequio all'articolo 47 del Codice del Turismo, all'inesattezza ovvero alla mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico.
Il legislatore è stato chiaro nel definire come risarcibile quel danno derivante da un inadempimento che "non sia di scarsa importanza", pertanto dovrà essere valutato ogni singolo caso, al fine di individuare quelle inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto dei pacchetti di viaggio che superino una soglia minima di tollerabilità, tali da generare una concreta lesione degli interessi del turista e un'effettiva situazione di disagio nell'affrontare la vacanza.
Quindi sul turista danneggiato ricade l’ onere, al fine di ottenere un risarcimento, di provare giudizialmente l'inesatta esecuzione o l'inadempimento delle prestazioni ricevute e la rilevanza delle stesse.
Per quanto riguarda l'azione risarcitoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 2687 c.c. e della regola dell’ onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio dimostrare la fonte negoziale dell'obbligazione inadempiuta, totalmente o parzialmente, nonché provare il danno patrimoniale subito ed il nesso causale.
Mentre al fine di veder riconosciuto anche il danno non patrimoniale da vacanza rovinata si dovrà provare il pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente il viaggio organizzato come occasioni di piacere e di riposo.
Sul punto si richiama una importante sentenza della Suprema Corte che ha cassato una decisione che aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, affermando che la risarcibilità di tale danno "è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea" (Cass., sent. n. 4372 del 20.3.2012).

In conclusione, si può ragionevolmente affermare che oggi il turista abbia raggiunto un’adeguata tutela normativa, soprattutto in relazione all’interesse del consumatore al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere e riposo, prevedendo la possibilità, laddove ne ricorrano i presupposti suindicati, di ottenere un risarcimento del danno sia dal punto di vista strettamente economico, ma anche di veder riconosciuto il pregiudizio non patrimoniale subito.

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di Avv. Mario Baldassarri

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