Danno da vacanza rovinata per forte ritardo volo


Se il volo è in forte ritardo, colui che ha acquistato dal tour operator il pacchetto turistico, va da quest'ultimo risarcito
Danno da vacanza rovinata per forte ritardo volo
In tempo di vacanze, sentenze come quella ora all’esame [1], che riconosce la responsabilità del tour operator da vacanza rovinata, farà tirare ai più un sospiro di sollievo.
Il fatto. Gli attori convenivano in giudizio il tour operator per sentir dichiarare la sua responsabilità quale organizzatore del viaggio, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgvo 79/2011 (Codice del Turismo), nonché la responsabilità solidale dello stesso con il vettore aereo per inadempimento, determinato, nella specie, dal forte ritardo del volo.
La decisione. Il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la domanda, avendo gli attori provato a mezzo di contratto di aver acquistato un pacchetto turistico tutto compreso e la circostanza relativa al ritardo aereo di quasi nove ore e mezzo dei biglietti depositati. A riguardo, il Giudice ha motivato ricordando che «Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 79/2011 delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno ed ancora che l’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».
Con riferimento poi alla clausola di esonero da responsabilità per ritardi dovuta al vettore contenuta nel contratto di acquisto del pacchetto turistico, il Giudice ne riconosce la natura vessatoria e, dunque, la sua nullità.
La stessa Corte di Giustizia, scrive il Giudice, «ha recentemente osservato come, posta a confronto con la gravità dei danni e dei disagi subiti dai passeggeri, la situazione del volo ritardato non differisca da quella del volo cancellato. Il silenzio del regolamento sul diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di volo ritardato è stato di conseguenza ritenuto colmabile alla luce degli obiettivi per cui il regolamento medesimo è stato adottato: poiché le situazioni da trattare allo stesso modo riguardano danni risultanti da una "perdita di tempo" e poiché la compensazione pecuniaria per volo ritardato sussiste alle stesse condizioni di quella per volo cancellato, la "perdita di tempo" rilevante al riguardo si ha quando i passeggeri giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. La Corte comunitaria ha invero evidenziato che la circostanza che in tema di voli ritardati il regolamento n. 261/2004 preveda particolari forme di assistenza non incide sull’idoneità della compensazione pecuniaria a risarcire i danni causati al passeggero in quanto assistenza e risarcimento hanno finalità diverse. Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono dunque essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo».






[1] Giudice di Pace di Roma, Sez. III, 03.05.2017, n. 12779

Articolo del:


di avv. cristiana centanni

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