Danno da vaccinazione: prescrizione quinquennale


Danno da vaccinazione: prescrizione quinquennale come quella da emotrasfusione
Danno da vaccinazione: prescrizione quinquennale

Il principio espresso in tema di decorrenza della prescrizione in ipotesi di danno da emotrasfusioni, risulta utilizzabile anche in riferimento alla identica problematica della decorrenza del termine prescrizionale nella materia, analoga, del danno da vaccinazione, ed in conformità del quale la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus (EIBY, HIV e FICV) contratte da soggetti emotrasfusi risulta di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da poter elevare i termini di prescrizione (quali epidemia colposa o lesioni colpose plurime).

Pertanto, il diritto al risarcimento del danno da parte di chi lamenta danni alla integrità psicofisica riportati a seguito di un ciclo di inoculazioni risulta soggetto al termine di prescrizione quinquennale che principia, a norma degli artt. 2935 (“Decorrenza della prescrizione”) e 2947 (“Prescrizione del diritto al risarcimento del danno”), comma 1, c.c. (a norma del quale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato), non dal giorno in cui il terzo determina la trasformazione causativa del danno, ovvero dal momento in cui l’affezione si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui la patologia viene percepita ovvero può essere percepita, quale danno ingiusto scaturente dalla condotta del terzo, impiegando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Più in dettaglio, questo risulta ancorato non alla comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera, di cui all’art. 4, L. n. 210/1992 (deputata ad esprimere un giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio, rispetto alla menomazione dell’integrità psico-fisica ovvero la morte), bensì alla proposizione della relativa domanda amministrativa. (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 06/10/2020, n. 21357 ribadisce principi già espressi nella Cass. Civ. 015631/2016)

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di Avv. Andrea Chiamenti

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