Danno non patrimoniale-esistenziale e associazioni


Il danno non patrimoniale, di tipo esistenziale, arrecato a un'associazione si estende alle persone fisiche che la compongono o la amministrano
Danno non patrimoniale-esistenziale e associazioni
L’associazione è una persona giuridica che opera per il tramite degli esseri umani che la compongono. È un ente che, nella maggior parte dei casi, è amministrato con "metodo economico", cioè con la tendenza a coprire i costi con i ricavi; ma resta comunque un ente senza scopo di lucro, pertanto i suoi partecipanti prestano le proprie energie e le proprie risorse con spirito altruistico e generoso, perchè ciò che li accomuna è il raggiungimento di uno scopo altruistico.
Ne consegue che nel caso in cui taluno, con la propria condotta, rechi un danno alla reputazione e all’onore di un’associazione, quindi un danno non patrimoniale, si estendono anche alle persone fisiche che partecipano all’ente, o che lo amministrano.

La giurisprudenza è consapevole di queste dinamiche. Sostiene infatti che le conseguenze pregiudizievoli di una condotta illecita che leda un diritto fondamentale della persona giuridica, come la reputazione, si estendono anche alle persone che agiscono in nome dell’ente.
«Un esempio è sufficiente a chiarirlo: in presenza di una lesione all’immagine dell’ente, chi riveste la titolarità di un suo organo ha la consapevolezza di dover agire per superare la negatività espressa da tale lesione. Egli avrà, pertanto, un "pensiero" in più nel prestare la sua opera ...» (Cass. civ., 12929/2007).

Si noti che le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita sprigionano effetti negativi «a prescindere da eventuali riflessi economici». Ciò, unito al fatto che il danno in questione non è da ricondurre al «sentire delle persone» ma al loro «agire», si può affermare che si è in presenza di un danno non patrimoniale di tipo esistenziale; non si deve considerare la sofferenza transeunte del consociato, ma, appunto, quello sforzo ulteriore e non previsto (quel «"pensiero" in più nel prestare la sua opera») necessario per tamponare il danno già inferto e ricostruire la reputazione lesa, quindi con uno sforzo "anomalo" che in assenza di condotta illecita non sarebbe stato necessario fare.

Un esempio è il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo (L. 89/2001, Legge Pinto). Il danno è non patrimoniale perchè deriva da ansia, stress e patema d’animo dovuto al fatto che una causa giudiziaria si protrae per un tempo eccessivo. Tutti stati emotivi che richiedono la corporeità della persona che li prova. Ebbene, la S. C. sostiene che anche una persona giuridica può subire un danno di questo tipo, posto che detto patema d’animo lo provano i suoi membri (Cass. 13986/2013; Cass. 2246/2007; Cass. 7145/2006). Il principio è stato confermato anche nel caso in cui la persona giuridica abbia cambiato identità - nella fattispecie era cambiato il numero di p.iva - ma le persone fisiche coinvolte siano rimaste le stesse, a conferma del carattere personale di tali dinamiche, legate esclusivamente alle persone fisiche coinvolte e non tanto alla persona giuridica in sé (Cass. 322/2016).

Si ritiene che tali dinamiche sono tanto più consolidate quanto più è nota l’associazione lesa; tanto più essa è radicata sul territorio, tanto più le conseguenze del danno saranno gravi. Un ente senza scopo di lucro "vive" grazie all’impegno gratuito e volontario, della generosità della gente, dell’altruismo dei consociati; coloro che vi aderiscono sono mossi da uno spirito umano, oseremmo dire, più puro rispetto invece a quanto accade per una società commerciale. Ad es., colui che intende acquistare una lampada da giardino prodotta e distribuita dalla società Alfa S.r.l., o che intende far installare l’impianto di aria condizionata dalla Beta Impianti S.n.c., pagando un prezzo, è mosso da uno spirito completamente diverso da colui che fa una donazione di sangue all’A.V.I.S., che aderisce all'associazione Aiutiamoli o.n.l.u.s. per adottare a distanza un bambino del Sud America, che si iscrive dall’associazione sportiva dilettantistica Dojo per imparare il karate, che aderisce alla Gamma Sub per imparare a fare immersioni subacquee, che si prodiga gratuitamente con la Banda civica di Delta nell’organizzazione delle manifestazioni musicali.
Sotto il profilo processuale, non sono ammessi automatismi logici, quindi è sempre necessaria un’allegazione probatoria da parte del soggetto leso (Cass. 2130/2003), nel rispetto del principio generale in tema di responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, la prova è assistita da presunzioni iuris tantum (Cass. 11573/2002).

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di Avv. Andrea Angelo Castiglioni

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