Danno non patrimoniale per le società
Un caso interessanete è il riconoscimento di danni non patrimoniali ad una persona giuridica. Ormai da tempo, la Suprema Corte ha ammesso che possa configurarsi un danno non patrimoniale in capo alle persone giuridiche, con esclusione del danno biologico, che attiene alla sfera della persona umana.
Riporto la questione di diritto di una causa,ancora pendente, per concretizzare l'evento. Avanti il Giudice di Pace il nostro contraddittore afferma la non risarcibilità del danno non patrimoniale subito da una persona giuridica. La teoria avversaria è che se una società subisce un danno, ad esempio una appropriazione indebita da parte di un socio-legale rappresentante, non potrebbe chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, ma solo di quello patrimoniale.
Ma nella predetta causa il nostro avversario dimentica che il danno non patrimoniale è risarcibile anche per le persone giuridiche. Allo stato, è appurata la risarcibilità del danno non patrimoniale per una società purché si tratti della lesione di diritti fondamentali di natura personalistica riconosciuti anche agli enti (es. immagine, reputazione, identità). Il caso che si è presentanto nel nostro studio rientra sicuramente nel danno all'immagine societaria ed alla reputazione commerciale, poichè la società nostra cliente, di fatto, non è più operativa dall'evento (appropriazione indebita).
In ongi caso, anche se il nostro contraddittore cerca di richiamare vecchie teorie, come ben sappiamo la giurisprudenza di legittimità ha, ormai, superato l’equazione danno non patrimoniale equivale a danno morale, ampliando la categoria anche alle persone giuridicamente riconosciute dall’ordinamento.
Si è giunti al riconoscimento del danno non patrimoniale per le persone giuridiche grazie di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.2 della Costituzione che, com'è noto, «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità», e da tale assunto si è affermata la legittimazione per gli enti, dotati o meno di personalità giuridica, di agire in giudizio per ottenere tutela risarcitoria (v. Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, 11446). Si tratta, quindi, della lesione di situazioni giuridiche equivalenti ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, quali a esempio il diritto al nome, all'identità personale, all'onore e alla reputazione.
In conclusione, la persona giuridica può subire danni non patrimoniali in quanto titolare di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, come il diritto all’onore, alla reputazione, all’identità e all’immagine. Se volessimo fare altri esempi di danno non partimoniale potremmo richiamare una diffamazione a mezzo stampa che danneggia la reputazione di un'azienda, oppure, una condotta illecita che compromette l'immagine pubblica di una fondazione, o se vi è un utilizzo non autorizzato del marchio o del nome di una società con effetti negativi sulla sua identità.
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