Danno patrimoniale per la morte della casalinga


Risarcimento del danno per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornite dalla moglie e madre casalinga
Danno patrimoniale per la morte della casalinga
A causa di un sinistro stradale, madre e figlia perdevano la vita per le gravissime lesioni riportate.
Il Tribunale, dichiarata la responsabilità esclusiva dell’investitore, anch’egli deceduto, riconosceva al coniuge e ai figli superstiti il risarcimento del danno non patrimoniale (danno parentale), rigettando le ulteriori richieste risarcitorie, ivi compreso il danno patrimoniale per la perdita della moglie e madre casalinga (danno da perdita del lavoro domestico).
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello.
Con Sentenza n. 238 del 10 Gennaio 2017, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di morte di una casalinga, verificatasi in conseguenza dell’altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all’assistenza da essa presumibilmente fornite: "...ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva, ex Art. 2727 Cod. Civ., dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico...".
L’onere della prova contraria, ovverosia provare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico, spetta, pertanto, a chi nega l’esistenza del danno.

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di Avv.to Angelo De Nina

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