Danno per il consumatore da errata segnalazione alla Centrale Rischi


Troppo spesso vi è un'errata segnalazione in C.R.: ecco cos'è la Centrale Rischi e quali sono i principi della prova alla luce della sentenza della Cass. n. 6167/2020
Danno per il consumatore da errata segnalazione alla Centrale Rischi

Danno da segnalazione a Centrale rischi: cosa provare? Principi applicabili anche al Consumatore


Cos'è la CR?

Innanzitutto si precisa che la Centrale Rischi (CR) è una banca dati, gestita dalla Banca d'Italia, per finalità d'interesse pubblico, che dà una fotografia dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.

Serve ai clienti che hanno una buona “storia creditizia” per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori.

Serve alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi.

Per ciascun cliente, la CR raccoglie ogni mese informazioni da tutti gli intermediari partecipanti (Banche, Società Finanziarie, società di cartolarizzazione dei crediti,  organismi di investimento collettivo del risparmio, Cassa Depositi e Prestiti); una volta raccolte queste informazioni, la CR le restituisce, sempre ogni mese, agli intermediari partecipanti, in modo tale che essi siano a conoscenza dell’indebitamento complessivo dei loro clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.

Consultando la CR gli intermediari non solo possono gestire meglio i propri rischi, ma anche proporre ai propri clienti soluzioni di credito su misura, adeguate alle effettive capacità di rimborso, senza fargli correre il rischio del sovraindebitamento, che è la situazione in cui una persona assume più obblighi di quanto le sue risorse consentirebbero.


Cosa significa essere debitori in sofferenza?

Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Quando segnalano per la prima volta il suo debito “a sofferenza”, gli intermediari devono comunicarlo al cliente. Il cliente consumatore, ovverosia la persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ha diritto di ricevere un preavviso quando l’intermediario comunica per la prima volta la segnalazione a sofferenza o altra informazione negativa.


Se la segnalazione in CR è errata? Oppure se il Consumatore non ha ricevuto il preavviso di segnalazione?

E' bene precisare che il Consumatore ha diritto a che i dati pubblicati siano corretti: gli intermediari sono responsabili dell’esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. Se i dati sono errati, si deve chiedere a loro di correggerli. Ricordiamo, infatti, che vi è il diritto di essere informati della prima segnalazione “a sofferenza” e, per i consumatori che ricevono un rifiuto di finanziamento, vi è anche il diritto a essere informati gratuitamente se il rifiuto deriva dalle informazioni negative presenti nella CR o in un’altra banca dati.

Può accadere che la segnalazione in CR sia errata, ad esempio perché vi sia stata la segnalazione a “sofferenza” per un unico ritardo nel pagamento del debito. In questo caso il consumatore ha diritto a che la segnalazione sia rettificata e, ove abbia patito un danno, ha diritto al risarcimento. Il consumatore che non abbia ricevuto il preavviso di segnalazione negativa non può per questo ottenere la cancellazione della segnalazione, che rimane valida se è legittima, ma può chiedere un risarcimento dell’eventuale danno subito, purché possa provarlo.


Per ottenere il risarcimento del danno cosa devo provare?

Di recente la Suprema Corte, con la sentenza del 5 marzo 2020 n. 6167, ha ribaltato una pronuncia lesiva dei diritti del ricorrente, erroneamente segnalato alla centrale rischi per un caso di omonimia (fatto: Sempronio era stato segnalato alla Crif dalla società finanziaria Beta, operante nel settore del credito al consumo, sulla base di un errore di persona) sancendo i principi che in ambito civile vige il criterio del “più probabile che non” per l'accertamento del nesso eziologico tra fatto e danno e che risulta viziata la sentenza in cui il giudice rilevi il mancato assolvimento dell'onere della prova, benché la parte avesse offerto di adempierlo.

La Corte di Cassazione, prendeva atto che:

(i) nel giudizio di merito era stato accertato un errore di persona e che il nome del ricorrente era stato oggetto di "illecita segnalazione... presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari (Crif/Sic) ex artt 2050 e 2043 c.c.";

(ii) che nell'impugnata sentenza la Corte di Appello aveva evidenziato che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, la società Finanziaria era nelle condizioni di evitare l'errore di omonimia e di segnalare il soggetto effettivamente inadempiente.

La corte di Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale il quale in punto di risarcimento del danno lo aveva ritenuto in re ipsa. Per la Corte d'appello, invece, era da tenere fermo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 26972 dell'11/11/2008) secondo cui la tesi del danno "in re ipsa" snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, per cui "al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni... (Cass. civ., Sez. I, sent. 25/01/2017, n. 1931)".

E la circostanza che Sempronio avesse ottenuto un mutuo da una Banca importante, pur a fronte del diniego del finanziamento da parte di Alfa e di un'altra finanziaria, non consentiva di ritenere provato il nesso di causalità tra la illegittima segnalazione e il danno lamentato. Inoltre, dai documenti esibiti dal ricorrente a dimostrazione del danno e provenienti dalle sopra dette finanziarie, si evinceva che al diniego dei finanziamenti avevano contribuito anche "elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente".

Dunque il danno non patrimoniale - tale da ledere la sfera personale sotto il profilo della reputazione economica o dell'immagine, morale o quant'altro dedotto dall'attore - non si poteva dire provato, non potendosi ritenere in re ipsa.

La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte di Appello: pur avendo ribadito il principio della risarcibilità del solo danno-conseguenza (e non del danno evento), essi hanno fatto riferimento al lamentato danno da mancata concessione di credito da parte delle due società finanziarie, cioè al danno-conseguenza scaturente dalla "illecita segnalazione... presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari (Crif/Sic) ex artt. 2050 e 2043 c.c." e dalla successiva iscrizione in Crif, per poi - diversamente dal giudice di prime cure - negare il relativo risarcimento.

Infatti, Sempronio aveva comunque ottenuto finanziamenti da parte di istituti di credito di importanza nazionale e comunque gli altri finanziamenti erano stati negati anche per ragioni diverse dalla mera iscrizione nella centrale rischi. Non era pertanto "certo ed univoco", per i giudici d'appello, che Sempronio avesse effettivamente subito un danno di natura non patrimoniale. Per la Suprema Corte, invece, il fatto che Sempronio avesse comunque ottenuto un mutuo dalla Banca è del tutto irrilevante in ordine al diverso e altro danno patrimoniale lamentato dal ricorrente, consistente nel non essergli stato finanziato l'acquisto dell'auto. Quanto ai riferiti "elementi estranei alla sfera strettamente personale del richiedente", non è chiaro in che cosa gli stessi consistano e quale ne sia stata la valutazione da parte dei giudici di merito onde pervenire alla decisione - stante l'assoluta mancanza di motivazione al riguardo in violazione dell'art. 132 c.p.c. Inoltre, sul diverso ed altro danno non patrimoniale si palesa un riferimento erroneo alla relativa "certezza" e "univocità", perché in ambito civile vige il criterio del “più probabile che non” ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità.

Infine, c'è anche la inopinata mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti da Sempronio, che si traduce in un vizio della pronuncia, quando il giudice tragga conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c. benché la parte avesse offerto di adempierlo (ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord., 30/09/2019, n. 24205).

Per queste ragioni la S.C., accogliendo il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la controversia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché si proceda a nuovo esame applicando i disattesi principi.

 

Articolo del:


di Avv. Alfredo Bonanni

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse