Datore di lavoro insolvente, l'accesso al fondo di garanzia INPS


La tutela offerta dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per i crediti dei lavoratori rimasti insoluti
Datore di lavoro insolvente, l'accesso al fondo di garanzia INPS

Lo stato d’insolvenza è quella particolare situazione che può interessare un soggetto debitore e si traduce nell’impossibilità del medesimo di far fronte alle proprie obbligazioni. E’ ben possibile che tale situazione possa colpire un datore di lavoro con la conseguenza che i suoi dipendenti non possano più percepire alcun tipo di retribuzione, neanche differita come il TFR.

Il lavoratore può tutelarsi agendo nei confronti del debitore sia con azioni esecutive individuali sia attraverso la sua partecipazione a procedure concorsuali, quali il concordato preventivo o il fallimento.

Tuttavia, malgrado la tempestiva attivazione da parte del lavoratore, non sempre queste procedure portano ad un esito positivo della vicenda, ad esempio nei casi in cui il patrimonio del debitore sia stato eroso a tal punto, da non poter soddisfare i loro crediti.

E’ altresì noto, come spesso accade, che dette procedure comportino un importante dispendio di tempo e di energie, il quale mina profondamente l’ottenimento di una tutela concreta.

A partire dal 1982, recependo ed attuando la normativa europea, il legislatore italiano ha introdotto un sistema di tutela per determinati crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, con la creazione di un Fondo di garanzia istituito presso l’INPS.

Il Fondo si occupa di garantire il pagamento del TFR rimasto insoluto e, successivamente con l’introduzione del D.lgs. 80/1992, di altri crediti diversi dal TFR come le retribuzioni mensili, nonché anche dell’omessa contribuzione ai fondi di previdenza complementare.

E’ importante far presente che sussistono importanti limitazioni per quanto riguarda le retribuzioni.

Infatti, il Fondo garantisce il pagamento delle ultime 3 mensilità rientranti nei 12 mesi antecedenti alla richiesta di accesso alla procedura concorsuale oppure all’inizio dell’azione esecutiva. In ogni caso il pagamento dei crediti diversi dal TFR è limitato al triplo dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale mensile netto. Mentre alcuna limitazione è posta per quanto riguarda il pagamento del TFR rimasto insoluto.

L’ottenimento della tutela da parte del lavoratore è, tuttavia, minacciata da numerosi fattori, il primo dei quali è rappresentato dal decorso del tempo. Infatti, sia il diritto al pagamento del TFR che quello degli altri crediti diversi dal TFR (comunemente retribuzioni) sono soggetti a termini prescrizionali.

Il diritto a percepire il TFR si prescriverà con il decorso di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione. Mentre il diritto al pagamento delle retribuzioni si prescrive con il decorso di un anno in virtù di una disposizione specifica contenuta nel D.lgs. 80/1992.

Successivamente all’ammissione allo stato passivo e alla pubblicazione del decreto che dichiara esecutivo lo stesso, il lavoratore potrà richiedere l’accesso al fondo mediante apposita domanda amministrativa da inoltrare all’Ente Previdenziale attraverso i canali telematici. Tale procedura, si sottolinea, non è del tutto agevole per i non addetti al settore, pertanto si consiglia l’assistenza di un professionista. La norma indica in 60 gg dal momento del deposito della domanda il termine per l’erogazione del beneficio richiesto.

È il caso di sottolineare che, a partire dall’anno 2007, le aziende nelle quali operano più di 49 dipendenti conferiranno il TFR al Fondo di Tesoreria, sempre istituito presso l’INPS. In quest’ultima ipotesi, in base ai rapporti tra il datore di lavoro e l’Ente Previdenziale, il TFR sarà erogato alternativamente dallo stesso datore di lavoro o direttamente dall’INPS. L’intersecarsi delle vicende relative al Fondo di Garanzia e al Fondo di Tesoreria saranno oggetto di un successivo intervento.

Si precisa che l’unico scopo del presente articolo è quello di mettere in luce l’esistenza dell’istituto in esame e alcuni aspetti dello stesso e non può, in alcun modo, sostituire l’assistenza di un professionista.

Articolo del:


di Avv. Nicola Re

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse