DDL Concorrenza. Quali novità per gli avvocati?
Trasferimento di competenze dai notai agli avvocati in materia di passaggio di proprietà sui beni immobili di valore inferiore a 100 mila euro
Con l’approvazione del disegno di legge sulla concorrenza da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 Febbraio 2015, l’Esecutivo mira ad introdurre una serie di liberalizzazioni in materia di servizi professionali, che, se resi definitivi dal Parlamento, inciderebbero non poco sui contenuti della professione forense.
Ma quali sono le principali novità previste al capo VI del DDL?
In primo luogo con l’abrogazione del quarto comma dell’art. 4 della Legge 247/2012 sull’Ordinamento Forense, verrebbe meno l’obbligo per l’avvocato di poter esser associato ad una sola associazione. Anzi, al fine di favorire la partecipazione, non sarebbe più neanche obbligatoria la circostanza che gli associati abbiano il domicilio professionale nella sede dell’associazione.
Ovviamente questo "sblocco" riguarderebbe anche la partecipazione dell’avvocato nelle associazioni multidisciplinari, formate con altre categorie di professionisti e disciplinate dal comma secondo dell’art. 4 della legge 247.
Altro aspetto degno di nota sarebbe la paventata introduzione di un art. 4 bis nel corpus della Legge sull’Ordinamento Forense che consentirebbe l’esercizio della professione forense nella forma della società di persone nonché di capitali o cooperative purché iscritte in una apposita sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.
Pertanto, sarebbe consentito nelle società formate da avvocati il libero ingresso di soci di capitali, senza tralasciare il fatto che rimarrebbe comunque il punto fermo, in caso di esercizio della professione forense in forma societaria, del principio della personalità della prestazione professionale.
Su un piano invece squisitamente più pratico, con la semplice soppressione dell’inciso "a richiesta" previsto al comma 5 dell’art. 13 della Legge n. 247 diverrebbe obbligatorio per l’avvocato comunicare al cliente per iscritto a quanto ammonterebbe il costo della futura prestazione professionale.
In ultimo, ma non certamente di minor rilievo, vi sarebbe il trasferimento di competenze dai notai agli avvocati in materia di passaggio di proprietà - sia nella forma della compravendita sia nella forma della donazione - sui beni immobili, ricompresi nell’art. 812 c.c. di valore catastale inferiore a € 100.000,00 e che non siano adibiti ad uso abitativo.
In tali casi, l’avvocato per poter procedere all’autenticazione delle sottoscrizioni deve necessariamente essere abilitato all’esercizio della professione forense e munito di polizza assicurativa pari almeno al valore dell’immobile interessato.
Tale novità ricomprenderebbe anche tutti gli atti e le dichiarazioni volti a costituire o modificare diritti riguardanti sempre la stessa categoria di immobili.
In questi casi, le spese necessarie per l’acquisizione delle visure ipotecarie e catastali nonché per le comunicazioni di avvenuta sottoscrizione sarebbero a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
Ma quali sono le principali novità previste al capo VI del DDL?
In primo luogo con l’abrogazione del quarto comma dell’art. 4 della Legge 247/2012 sull’Ordinamento Forense, verrebbe meno l’obbligo per l’avvocato di poter esser associato ad una sola associazione. Anzi, al fine di favorire la partecipazione, non sarebbe più neanche obbligatoria la circostanza che gli associati abbiano il domicilio professionale nella sede dell’associazione.
Ovviamente questo "sblocco" riguarderebbe anche la partecipazione dell’avvocato nelle associazioni multidisciplinari, formate con altre categorie di professionisti e disciplinate dal comma secondo dell’art. 4 della legge 247.
Altro aspetto degno di nota sarebbe la paventata introduzione di un art. 4 bis nel corpus della Legge sull’Ordinamento Forense che consentirebbe l’esercizio della professione forense nella forma della società di persone nonché di capitali o cooperative purché iscritte in una apposita sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.
Pertanto, sarebbe consentito nelle società formate da avvocati il libero ingresso di soci di capitali, senza tralasciare il fatto che rimarrebbe comunque il punto fermo, in caso di esercizio della professione forense in forma societaria, del principio della personalità della prestazione professionale.
Su un piano invece squisitamente più pratico, con la semplice soppressione dell’inciso "a richiesta" previsto al comma 5 dell’art. 13 della Legge n. 247 diverrebbe obbligatorio per l’avvocato comunicare al cliente per iscritto a quanto ammonterebbe il costo della futura prestazione professionale.
In ultimo, ma non certamente di minor rilievo, vi sarebbe il trasferimento di competenze dai notai agli avvocati in materia di passaggio di proprietà - sia nella forma della compravendita sia nella forma della donazione - sui beni immobili, ricompresi nell’art. 812 c.c. di valore catastale inferiore a € 100.000,00 e che non siano adibiti ad uso abitativo.
In tali casi, l’avvocato per poter procedere all’autenticazione delle sottoscrizioni deve necessariamente essere abilitato all’esercizio della professione forense e munito di polizza assicurativa pari almeno al valore dell’immobile interessato.
Tale novità ricomprenderebbe anche tutti gli atti e le dichiarazioni volti a costituire o modificare diritti riguardanti sempre la stessa categoria di immobili.
In questi casi, le spese necessarie per l’acquisizione delle visure ipotecarie e catastali nonché per le comunicazioni di avvenuta sottoscrizione sarebbero a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
Articolo del: