Debiti bancari: classificazione, conseguenze e rimedi stragiudiziali

Incaglio, incaglio revocato, sofferenza
L’attività bancaria si basa sul credito; concedere prestiti, mutui o affidamenti in conto corrente sono le più comuni attività svolte dagli istituti di credito.
Ogni qual volta che un soggetto, sia privato che imprenditore, sottoscrive un contratto di finanziamento per la propria attività commerciale o un contratto di mutuo per l’acquisto della casa, ad esempio, diventa debitore dell’Istituto erogatore perché tenuto alla restituzione delle somme ottenute alle condizioni pattuite. Quindi nei tempi e nei modi previsti dal contratto sottoscritto.
Può succedere che, per le ragioni più disparate, tale soggetto non riesca a versare le somme nei tempi e modi pattuiti e pertanto si crei una situazione o di ritardo nella restituzione o di vero e proprio inadempimento.
Il sistema bancario in caso di ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento o di un mutuo pone il rapporto in stato di incaglio, e cioè viene classificato come un rapporto problematico che però non presenta ancora le condizioni per la risoluzione del contratto. Tale situazione è temporanea e molto breve, perché se il cliente non versa entro 12 mesi il debito originato dalle rate scadute e non paga nel frattempo le rate a scadere, il rapporto verrà revocato.
La revoca è un atto unilaterale della Banca che pone fine al rapporto perché il cliente sottoscrittore non ha rispettato gli accordi pattuiti in esso previsti. A tal punto l’Istituto di credito richiederà con lettera raccomandata o pec la restituzione entro 15 giorni non solo delle rate scadute ma anche del capitale a scadere e degli interessi. Quindi il pagamento dell’intero debito.
Dunque, il rapporto sarà classificato ad incaglio revocato fino quando non si ravviseranno le condizioni per il passaggio a sofferenza.
Per i rapporti di conto corrente affidato, non essendovi rate da versare, non si prevede uno stato di incaglio semplice, ma nel caso in cui questo sia in stato di scopertura oltre i limiti consentiti sarà revocato con la classificazione ad incaglio revocato.
Anche in questo caso l’istituto di credito richiederà all’obbligato l’immediato pagamento del credito.
La situazione del debitore peggiora ulteriormente quando la banca rileva una sua insolvenza che si protrae nel tempo e diviene di difficile soluzione anche se non dichiarata giudizialmente. In tal caso il credito sarà classificato a sofferenza. La classificazione a sofferenza presuppone che sia stata valutata la situazione finanziaria complessiva del cliente e non è determinata dal singolo evento.
E’ bene precisare che come la revoca anche il passaggio a sofferenza deve essere comunicato ai debitori principali ed ai garanti mediante raccomandata a/r o pec.
Le conseguenze dell’insolvenza per il debitore
a) Segnalazione negativa alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
La Centrale dei Rischi (CE.RI.) è una banca dati tenuta dalla Banca d’Italia in cui vengono incamerate le informazioni sui debiti che i privati o le imprese hanno verso il sistema bancario.
Sono registrati tutti i finanziamenti (mutui ipotecari, finanziamenti o aperture di credito in conto corrente…) e le garanzie con importo superiore ad € 30.000. Per le sofferenze il limite si abbassa ad € 250.
L’iscrizione non riguarda soltanto gli obbligati principali, cioè coloro che hanno sottoscritto i contratti ed a cui questi sono intestati, ma anche i garanti.
I dati inseriti nella centrale rischi sono acquisiti senza il consenso della clientela perché la banca dati ha uno scopo di utilità pubblica, ognuno però può conoscere i propri dati inseriti o mediante accesso internet o facendone richiesta alla Banca d’Italia, e se errati può chiederne la correzione o la cancellazione.
La banca dati viene aggiornata mensilmente e le segnalazioni rimangono visibili dopo la chiusura del rapporto per 36 mesi.
b) Segnalazione negativa nelle SIC (Sistemi di informazione creditizia)
I SIC, sistemi di informazione creditizia, tenuti da società come CRIF, Eurisic, Experian ed altre, sono banche dati private in cui vengono registrate le informazioni positive e negative relative alle erogazioni di finanziamenti. Tali banche dati vengono aggiornate mensilmente e offrono informazioni di referenza creditizia per la previsione ed il controllo dei rischi finanziari, pertanto permettono a tutte le Banche ed alle società finanziarie di conoscere lo stato dei finanziamenti erogati ad ogni singolo soggetto.
Le segnalazioni, come detto, riguardano sia informazioni positive come la semplice erogazione di finanziamenti o mutui a privati o imprese, che le informazioni negative, come lo stato di ritardo nei pagamenti o lo stato di insolvenza. La segnalazione di ritardato pagamento viene resa visibile soltanto dopo il mancato versamento di due rate (o due mensilità).
Conseguentemente tutti gli operatori finanziari potranno conoscere se un soggetto è “cattivo pagatore” o è in ritardo con il pagamento delle rate di un finanziamento o di un mutuo.
c) Avvio delle azioni giudiziali
In seguito alla revoca dei rapporti ed a maggior ragione in caso di classificazione a sofferenza del credito, le banche avviano le azioni legali per il recupero.
Prima dell’avvio delle azioni legali il creditore procede con l’invio di lettera di diffida e messa in mora, per sollecitare i debitori a saldare il loro debito. In caso negativo si procede con l’attività giudiziale.
Il creditore, per tutelare il proprio credito nei confronti dei garanti, è tenuto ad avviare l’azione legale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, se così non accade egli decade dal suo diritto nei confronti del fideiussore (art. 1957 c.c.).
Pertanto, se il credito deriva da un rapporto ipotecario, quindi, garantito da ipoteca volontaria o giudiziale, sarà notificato ai debitori un atto di precetto con cui si intima il versamento del debito. Entro 90 giorni dalla notifica del precetto sarà notificato l’atto di pignoramento immobiliare con avvio della procedura esecutiva che porterà alla vendita del bene pignorato.
Se il credito è chirografario, quindi non garantito da ipoteca, verrà richiesto al Tribunale competente l’emissione di decreto ingiuntivo che sarà notificato ai debitori.
In seguito all’ottenimento del decreto ingiuntivo, sarà possibile iscrivere ipoteca giudiziale su uno degli immobili di proprietà dei debitori (se ve ne sono) e procedere come sopra, oppure, se i debitori sono titolari di redditi da lavoro, pensioni o altri beni pignorabili, il creditore potrà procedere con l’esecuzione presso terzi o l’esecuzione mobiliare.
I rimedi stragiudiziali
Parallelamente all’avvio delle azioni giudiziali o anche prima di avviarle, le Banche o apposite società da queste incaricate avviano l’attività stragiudiziale. Cioè l’attività volta ad avviare una trattativa bonaria per definire la pendenza con un accordo fra le parti.
Le soluzioni stragiudiziali più comuni per i rapporti revocati sono il piano di rientro dell’intero debito ed il saldo e stralcio. Per i rapporti ad incaglio si potrà proporre un piano di rientro dello scaduto.
Nel caso del piano di rientro sarà concesso al debitore la rateizzazione dell’intero debito maggiorato degli interessi legali infra maturati, con il saldo e stralcio sarà concordato dalle parti il versamento di un importo inferiore al debito totale in unica soluzione o con una breve dilazione.
Il piano di rientro dello scaduto, invece, prevede il versamento delle rate arretrate con una dilazione massima di 12 mesi, e il contestuale versamento delle rate a scadere. Solo in tal caso, una volta versato l’intero scaduto, sarà possibile richiedere la remissione in bonis del rapporto.
La valutazione che il creditore fa per accettare una proposta di definizione del debitore tiene conto di tanti fattori, come la presenza di garanzie reali o personali, il reddito degli obbligati, i tempi di recupero proposti in rapporto a quelli prevedibili con un’azione legale.
Al fine di avanzare una proposta che sia accettabile e che sia il giusto mezzo per un accordo che contemperi le esigenze di entrambe le parti è necessario tenere conto di tali elementi, pertanto è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista del settore.
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