Debiti per tasse, l’iscrizione di ipoteca: cos’è e come difendersi?


L'Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere un'ipoteca su uno o più immobili del debitore. Come verificarne la legittimità e come difendersi
Debiti per tasse, l’iscrizione di ipoteca: cos’è e come difendersi?

Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), ex Equitalia, in caso di debiti per tasse e contributi di una certa consistenza, può comunicare che se entro 30 giorni il debitore non provvederà al pagamento delle somme dovute, procederà ad iscrivere ipoteca su uno o più immobili allo stesso intestati.

E' infatti riconosciuta ad ADER tale possibilità al fine di vincolare detti beni a garanzia del suo credito (art. 77 D.P.R. 602/73).

Tecnicamente, l’atto mediante il quale tale comunicazione avviene, prende il nome di preavviso di iscrizione ipotecaria.

 

Iscrizione di ipoteca: presupposti e legittimità

Per poter procedere a tale iscrizione devono ricorrere determinati presupposti tra i quali ricordiamo:

•    deve sussistere un titolo esecutivo, notificato in precedenza. Può trattarsi, ad esempio, di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, o anche di una cartella di pagamento;

•    deve essere già scaduto il termine di pagamento fissato nel medesimo predetto titolo esecutivo;

•    il debito (originatosi per tasse, contributi, sanzioni e quant'altro) deve risultare complessivamente pari almeno ad €. 20.000,00.

Il “preavviso di iscrizione ipotecaria” è atto che obbligatoriamente ADER (ex Equitalia) deve notificare al debitore/proprietario dell’immobile, e che deve contenere: l’identificazione dell’immobile o degli immobili, la quantificazione della somma per la quale si procede, l'indicazione dell’atto o degli atti impositivi alla base dell’iscrizione (costituenti, in buona sostanza, titolo esecutivo), il termine entro il quale si può proporre opposizione e l’autorità a cui proporla, il responsabile del procedimento.

Trattandosi di atto avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale, sarà opportuno far esaminare l'atto medesimo al proprio legale di fiducia, assicurandosi che sia esperto di diritto tributario, per vagliare l'opportunità di una eventuale impugnazione, o comunque per farsi consigliare circa le eventuali iniziative da intraprendere.

Precisamente, a seconda della natura del credito da riscuotersi da parte di ADER, cambiano modi e termini per opporsi. Ad esempio, se la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è emessa a tutela di crediti erariali (tasse e imposte in genere), il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla sua ricezione. Entro tale termine dovrà essere notificato ricorso da depositare poi presso la competente Commissione Tributaria Provinciale. In caso di accoglimento, ADER dovrà provvedere a proprie spese alla cancellazione dell'ipoteca eventualmente nel frattempo effettivamente iscritta.

Al contrario, nel caso in cui il contribuente estingua il debito, ADER provvederà alla cancellazione (di solito ciò avviene in tempi brevi), con spese però a carico del contribuente.

 

Ipoteca ed espropriazione

La sola iscrizione di ipoteca non consente ancora ad ADER di espropriare e mettere in vendita il bene. Infatti, ADER potrà dar corso al pignoramento immobiliare solo nel caso in cui il debito superi la soglia dei 120.000,00 euro. Nell'intervallo di debito 20.000,00 ->120.000,00, pertanto, l'iscrizione di ipoteca ha solo funzione di garanzia, tuttavia essa costituisce elemento di sicuro incentivo allo spontaneo adempimento, in quanto l'immobile, di fatto, sarà di difficile commercializzazione.

Ciò provoca una situazione di stallo che può senz’altro contribuire a convincere il debitore al pagamento, soprattutto se questi è interessato alla sua rivendita.

 

Espropriazione e prima casa

Infine, è bene precisare che esistono limiti all’espropriazione della cosiddetta prima casa; non è possibile, infatt,i procedere con il pignoramento se ricorrono tutte le condizioni di seguito specificate, ovvero se l'immobile:
•    costituisce l’unica abitazione del debitore;
•    è iscritto al catasto come civile abitazione;
•    non è classificabile come immobile di lusso;
•    non è accatastato nelle categorie catastali A8 e A9 (ovvero ville e castelli);
•    è quello in cui il debitore ha stabilito la propria residenza anagrafica.

In altro articolo si affronterà il tema dell’iscrizione di ipoteca su immobile in comunione ereditaria (ovvero immobile ereditato da due o più coeredi), fattispecie che si verifica sempre più di frequente.

 

Articolo del:


di Avv. Gian Piero Giliberti

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse