Debiti per tasse: pignoramento dello stipendio


Dal 30 settembre sono ripresi i pignoramenti dello stipendio pe tasse e contributi non pagati
Debiti per tasse: pignoramento dello stipendio

Dalla data del 30 settembre è cessata ogni forma di sospensione o di moratoria sui pagamenti fiscali. Il cittadino  che ha debiti per tasse verso l’Agenzia delle Entrate o di contributi verso l’INPS o l’INAIL per mancato pagamento, può attendersi che se non paga prontamente l’Agenzia Entrate Riscossione, cioè l’ex Equitalia, prepari qualche spiacevole sorpresa.  

Se l’ammontare del debito supera euro 20.000 Agenzia Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca, notiziando il cittadino con apposito avviso, contro il quale può essere proposto ricorso. 

Qui parleremo del pignoramento dello stipendio, ovvero del modo con il quale l'Agenzia Riscossione può farsi pagare dal contribuente anche contro la sua volontà. Bisogna distinguere se il creditore, cioè colui che deve avere i soldi, sia un creditore privato, come la banca, oppure il creditore sia l’Agenzia Entrate Riscossione per tasse e contributi.

  1. se il creditore è un privato, ad esempio la banca alla quale non abbiamo pagato la rata del mutuo, ha diritto ad avere il 20% della busta paga, ovvero un quinto dello stipendio, come prevede la legge;

  2. se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione, che riscuote per conto degli Enti Pubblici le tasse e i contributi non pagati, si comportacome segue.

Se la busta paga non è superiore ad euro 2.500, l’Agente della Riscossione può prendere il 10%; se la busta paga è di importo compreso tra euro 2.501 e 5.000, l’Agente della Riscossione può prendere un settimo, mentre se la busta paga è superiore ad euro 5.000 prenderà il 20%.

Per tutti i creditori vale il principio, scritto nell’ art 545 C.P.C., che può essere pignorato lo stipendio solo nella somma che eccede l’assegno sociale aumentato della metàAttualmente l’assegno sociale è pari a circa 458,00 euro. Pertanto resta impignorabile la somma di euro 687 euro, ovvero l’assegno sociale aumentato della metà. Questo importo dello stipendio non può essere toccato da nessun pignoramento; la legge lo ritiene il minimo vitale per l’esistenza e non può essere toccato. 

Normalmente la somma dovuta viene trattenuta sullo stipendio a rate mensili dal datore di lavoro, al quale perviene l'ordine di Agenzia Entrate Riscossione. Contro il pignoramento può essere proposto ricorso in opposizione  in Tribunale. Conviene sempre consultarsi con il proprio avvocato di fiducia, appena sia pervenuto l’atto di pignoramento, i tempi per ricorrere sono molto limitati.

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse