Decadenza dal potere di accertamento dell'Ufficio
Una volta che si è verificata la correttezza della notifica occorre verificare che l'Amministrazione non sia decaduta dal potere di accertamento!

L’Amministrazione finanziaria non può emettere un atto impositivo dopo che è decorso il termine di decadenza del potere di accertamento e, nel caso in cui venga emesso ugualmente, tale atto è annullabile (attenzione non nullo!). Per far valere la nullità dell'atto si dovrà procedere all'impugnazione dell'atto entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
I termini di decadenza sono previsti dalla singole leggi d'imposta:
- per le imposte dirette e per l'iva occorre distinguere il periodo d'imposta oggetto di accertamento.
Fino al periodo d'imposta 2015 incluso è previsto che l’Amministrazione finanziaria possa procedere ad emettere avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ovvero del quinto anno in caso di mancata presentazione della stessa. Fino a tale periodo d'imposta, inoltre, sono ancora applicabili gli articoli 43 del dpr n. 600/1973 e 57 del dpr n. 633/1972, i quali disciplinano l'istituto del "raddoppio dei termini". Tale istituto si traduce nell'ampliamento dell'arco temporale entro il quale l'Amministrazione finanziaria può esercitare il proprio potere impositivo in caso di commissione di una violazione avente rilevanza penale-tributaria, ex D.Lgs n. 74/2000. L'istituto del raddoppio dei termini per l'accertamento ha subito un'importante modifica ad opera dell'articolo 2 del D.lgs n. 128/2015; il quale ha previsto che tale raddoppio si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia di reato, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, purchè non venga presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Tali articoli, ancorchè novellati, sono stati abrogati dai commi da 130 a 132 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) a partire dal periodo d'imposta 2016.
Dal periodo d'imposta 2016, pertanto, è previsto che l’Amministrazione finanziaria possa procedere ad emettere avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione ovvero del settimo anno nel caso di omessa presentazione della stessa;
- per l'imposta di registro la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 131/1986, il quale prevede che il termine di decadenza è quello di cinque anni in caso di omessa registrazione ovvero due anni, decorrenti dal pagamento dell’imposta proporzionale, in caso di rettifica di valore per gli atti registrati;
- per l'imposta di successione la normativa di riferimento è l'articolo 27 del D.Lgs n. 346/1990, il quale prevede che il termine di decadenza è di due anni, decorrenti dal pagamento dell'imposta principale, in caso di dichiarazione infedele o incompleta, ovvero cinque anni in caso di omessa dichiarazione;
- per l'imposta sulle donazioni la normativa di riferimento è l'articolo 60 del D.Lgs n. 346/1990, il quale rinvia alla normativa operante in tema di imposta di registro per la determinazione del termine di decadenza;
- per i tributi locali la normativa di riferimento è la Legge n. 296/2006 il quale prevede che il termine di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento è di cinque anni successivi alla presentazione della dichiarazione ovvero del pagamento.
I termini di decadenza sono previsti dalla singole leggi d'imposta:
- per le imposte dirette e per l'iva occorre distinguere il periodo d'imposta oggetto di accertamento.
Fino al periodo d'imposta 2015 incluso è previsto che l’Amministrazione finanziaria possa procedere ad emettere avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ovvero del quinto anno in caso di mancata presentazione della stessa. Fino a tale periodo d'imposta, inoltre, sono ancora applicabili gli articoli 43 del dpr n. 600/1973 e 57 del dpr n. 633/1972, i quali disciplinano l'istituto del "raddoppio dei termini". Tale istituto si traduce nell'ampliamento dell'arco temporale entro il quale l'Amministrazione finanziaria può esercitare il proprio potere impositivo in caso di commissione di una violazione avente rilevanza penale-tributaria, ex D.Lgs n. 74/2000. L'istituto del raddoppio dei termini per l'accertamento ha subito un'importante modifica ad opera dell'articolo 2 del D.lgs n. 128/2015; il quale ha previsto che tale raddoppio si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia di reato, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, purchè non venga presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Tali articoli, ancorchè novellati, sono stati abrogati dai commi da 130 a 132 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) a partire dal periodo d'imposta 2016.
Dal periodo d'imposta 2016, pertanto, è previsto che l’Amministrazione finanziaria possa procedere ad emettere avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione ovvero del settimo anno nel caso di omessa presentazione della stessa;
- per l'imposta di registro la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 131/1986, il quale prevede che il termine di decadenza è quello di cinque anni in caso di omessa registrazione ovvero due anni, decorrenti dal pagamento dell’imposta proporzionale, in caso di rettifica di valore per gli atti registrati;
- per l'imposta di successione la normativa di riferimento è l'articolo 27 del D.Lgs n. 346/1990, il quale prevede che il termine di decadenza è di due anni, decorrenti dal pagamento dell'imposta principale, in caso di dichiarazione infedele o incompleta, ovvero cinque anni in caso di omessa dichiarazione;
- per l'imposta sulle donazioni la normativa di riferimento è l'articolo 60 del D.Lgs n. 346/1990, il quale rinvia alla normativa operante in tema di imposta di registro per la determinazione del termine di decadenza;
- per i tributi locali la normativa di riferimento è la Legge n. 296/2006 il quale prevede che il termine di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento è di cinque anni successivi alla presentazione della dichiarazione ovvero del pagamento.
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