Decadenza della riscossione, spese di giustizia
La riscossione delle spese di giustizia: applicazione della disciplina dell'art 25 dpr 602/73

L'art 223 TUSG (Dpr 115/02) estende l'applicazione dell'art 25 dpr 602/73 anche al procedimento di riscossione, ad esempio delle spese di giustizia in ambito penale (oltre che ad ogni altra ipotesi di riscossione delle spese di giustizia).
Sicchè, da quando la sentenza penale diventa definitiva, ovverossia non soggetta ad impugnazione, si applicano i termini previsti dalla disciplina della riscossione tramite ruolo riguardo ai termini di decadenza.
Si badi, non si tratta del termine prescrizionale, che in tali ipotesi è quello lungo cioè decennale, anche se può capitare che la riscossione incappi in questa preclusione, ma del termine di decadenza.
In particolare, data la peculiare natura dei crediti in questione, frutto di un'imposizione dell'A.G. si ritiene debba applicarsi quanto alla lett. c) "del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio"; e non alla precedente lett.b che prevede la decadenza nel termine più lungo di quattro anni;
l'art 227 ter inoltre prevede un termine di un mese per l'iscrizione a ruolo, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza: sebbene sia, quest'ultimo ritenuto un termine non perentorio, tuttavia esso fornisce un termine di partenza del procedimento a decorrere dalla definitività della sentenza: a differenza di quanto accade da ultimo in ambito strettamente tributario.
Ciò rileva soprattutto ai fini del computo dei termini decadenziali; infatti è prassi gravemente scorretta delle P.A. iscrivere a ruolo o passarlo alla riscossione dal momento in cui " si accorge" con i vari sistemi di accertamento, dell'importo dovuto, di fatto spostando in avanti, e nullificando i termini decadenziali, e facendo unicamente caso ai termini di prescrizione, notoriamente di ampia lunghezza e con conseguente lievitazione degli interessi.
Inoltre nella questione in oggetto, il Tribunale di Milano sez.III ha avuto modo di stabilire, che tra le altre formalità cui deve attenersi la riscossione delle spese di giustizia, per cui deve fornire ogni indicazione utile e circostanziata per l'impugnativa,sopratutto deve motivare in maniera adeguata la pretesa, in modo tale da consentire un controllo puntuale al destinatario, annullando pertanto la cartella di pagamento.
Sicchè, da quando la sentenza penale diventa definitiva, ovverossia non soggetta ad impugnazione, si applicano i termini previsti dalla disciplina della riscossione tramite ruolo riguardo ai termini di decadenza.
Si badi, non si tratta del termine prescrizionale, che in tali ipotesi è quello lungo cioè decennale, anche se può capitare che la riscossione incappi in questa preclusione, ma del termine di decadenza.
In particolare, data la peculiare natura dei crediti in questione, frutto di un'imposizione dell'A.G. si ritiene debba applicarsi quanto alla lett. c) "del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio"; e non alla precedente lett.b che prevede la decadenza nel termine più lungo di quattro anni;
l'art 227 ter inoltre prevede un termine di un mese per l'iscrizione a ruolo, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza: sebbene sia, quest'ultimo ritenuto un termine non perentorio, tuttavia esso fornisce un termine di partenza del procedimento a decorrere dalla definitività della sentenza: a differenza di quanto accade da ultimo in ambito strettamente tributario.
Ciò rileva soprattutto ai fini del computo dei termini decadenziali; infatti è prassi gravemente scorretta delle P.A. iscrivere a ruolo o passarlo alla riscossione dal momento in cui " si accorge" con i vari sistemi di accertamento, dell'importo dovuto, di fatto spostando in avanti, e nullificando i termini decadenziali, e facendo unicamente caso ai termini di prescrizione, notoriamente di ampia lunghezza e con conseguente lievitazione degli interessi.
Inoltre nella questione in oggetto, il Tribunale di Milano sez.III ha avuto modo di stabilire, che tra le altre formalità cui deve attenersi la riscossione delle spese di giustizia, per cui deve fornire ogni indicazione utile e circostanziata per l'impugnativa,sopratutto deve motivare in maniera adeguata la pretesa, in modo tale da consentire un controllo puntuale al destinatario, annullando pertanto la cartella di pagamento.
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