Decoro architettonico
La lesione può riguardare anche le facciate interne di un edificio

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 1718/2016) ha affermato che la lesione del decoro architettonico di un edificio può avvenire anche in relazione alle facciate interne dell’edificio.
Nel caso in esame la facciata interessata dall’alterazione, causata dall’installazione in un cortile di una gabbia metallica e di un’intelaiatura per tenda da sole, aveva riguardato la maggior parte dell’abitazione, compromettendone pressoché per intero il decoro.
La Suprema Corte ha colto quindi l’occasione di ribadire come spetti al giudice di merito il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra o meno il danno alla facciata, esterna o interna che sia.
Non è quindi sufficiente sostenere che il decoro alterato riguardi la facciata interna di un edificio per evitare la valutazione della questione parte del giudice.
Infatti, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, per decoro architettonico del fabbricato, così come tutelato dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata e armonica fisionomia, non occorrendo che si tratti di edifici di particolare pregio artistico o di facciate esterne.
Nel caso in esame la facciata interessata dall’alterazione, causata dall’installazione in un cortile di una gabbia metallica e di un’intelaiatura per tenda da sole, aveva riguardato la maggior parte dell’abitazione, compromettendone pressoché per intero il decoro.
La Suprema Corte ha colto quindi l’occasione di ribadire come spetti al giudice di merito il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra o meno il danno alla facciata, esterna o interna che sia.
Non è quindi sufficiente sostenere che il decoro alterato riguardi la facciata interna di un edificio per evitare la valutazione della questione parte del giudice.
Infatti, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, per decoro architettonico del fabbricato, così come tutelato dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata e armonica fisionomia, non occorrendo che si tratti di edifici di particolare pregio artistico o di facciate esterne.
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