Decreti ministeriali stabilenti i tassi soglia
Non necessità di produzione in giudizio dei decreti del Ministero dell'Economia stabilenti i Tassi Soglia Usura
Parte della Giurisprudenza dei Tribunali di merito considera non provata l'usura, in un giudizio civile, se non vengono allegati all'atto di citazione i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabiliscono i Tassi Soglia dell'usura.
Ma questo orientamento, per fortuna, è solo minoritario e la maggior parte della Giurisprudenza (soprattutto di Cassazione) non ritiene necessaria la produzione dei decreti ministeriali sui tassi soglia.
Secondo il Tribunale di Lecce, sentenza del 15 dicembre 2015 n. 5896, i decreti ministeriali emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabiliscono i Tasso Soglia dell'usura ai sensi della Legge 108 del 1996 sono atti che possono essere definiti solo formalmente amministrativi, in quanto adottati da una Pubblica Amministrazione, ma sostanzialmente normativi, perché idonei ad innovare l’ordinamento giuridico, ed in quanto tali essi - al pari della legge e di tutti gli atti aventi forza di legge - sono soggetti al noto principio "iura novit curia": la legge non deve essere provata al giudice, perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle parti.
Con decreto ministeriale possono essere emanati anche i regolamenti, i quali si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita dalla legge all’amministrazione, secondaria rispetto a quella legislativa, al fine di disciplinare aspetti attuativi o integrativi della legge, ma ugualmente innovativi rispetto all’ordinamento giuridico, senza dei quali il precetto legislativo non potrebbe essere attuato. Tenendo conto delle sopra esposte considerazioni, è palese che i decreti ministeriali richiamati dalla legge n. 108/96 sono atti integrativi della legge, con funzione innovativa rispetto all’ordinamento giuridico: l’autorità amministrativa è chiamata ad integrare la stessa fattispecie, individuando proprio il tasso soglia che è l’elemento caratterizzante dell’ipotesi di usura contrattuale.
Ne deriva che i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze richiamati dalla Legge 108/1996 hanno il carattere dell’innovatività, considerata come attitudine ad immettere nuove norme nell’ordinamento giuridico.
L’art. 115, ultimo comma c. p. c. stabilisce che "il giudice può porre a fondamento della decisione nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza" e la Cassazione con la sentenza del 2 agosto 2005 ha sostenuto che "i tassi d’interesse bancario in un dato periodo, costituiscono un fatto notorio, cui il giudice può fare, pertanto, legittimo ricorso ex art. 115 cpc., trattandosi d’un dato che rientra nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità, e quindi, di ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio- economiche della collettività stessa".
Sempre la Sentenza del Tribunale di Lecce del 15/12/2015 afferma che "La Cassazione con recenti sentenze ha definito il "fatto notorio" come "un fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, senza necessità di ricorso a particolari informazioni o giudizi tecnici" (Cass. 21.12.2012 n. 16165 ed anche Cass. 6.2.2013 n. 2808). Si è poi precisato che è un "fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile" (Cass. 26.5.2006 n.1701)". La natura dei Decreti del Ministero dell’economia e delle Finanze (non meri atti amministrativi, ma aventi funzione integrativa della Legge), è spiegata bene nella sentenza del Tribunale di Lecce "Quanto alla natura del TEGM, questo giudice, ritiene che detto indice debba essere considerato una norma tecnica, cioè una "fonte sub-legislativa" (cfr: Tribunale Reggio Emilia 03 luglio 2015): la legge prevede la sanzione, descrive il reato e lascia alla fonte sub - legislativa il compito di specificare uno o più dei suoi elementi in chiave tecnica. E’ evidente, dunque, come l’art. 2 della legge 108/96 costituisca una norma penale in bianco (cfr. SSUU del 24 marzo del 1984 e SSUU del 19 gennaio 1994).
I dogmi della completezza e dell’autosufficienza dell’ordinamento giuridico e della esaustività del sapere del giudice (iura novit curia) impongono che il giudice prima ed il CTU dopo conoscano detto elemento (tra l’altro riscontrabile dal semplice collegamento alla pagina della Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html), che costituisce non soltanto un mero provvedimento amministrativo ma la base tecnico normativa su cui si fonda la configurabilità stessa della fattispecie penale (in bianco). Le norme tecniche integrano la fattispecie incriminatrice e le modificazioni delle norme integratrici di una norma penale in bianco (com’è quella dell’art. 2 legge 108/96) comportano che il giudice debba verificare se la condotta contestata sia o meno in contrasto con dette norme tecniche (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 9131/97).
Sempre secondo il Tribunale di Lecce "Non si può, infatti, non affermare che, nel caso dei D.M. richiamati dalla legge n. 108/96, siamo in presenza di atti integrativi della legge, con funzione innovativa rispetto all’ordinamento giuridico.
Siamo dunque in presenza di decreti ministeriali a contenuto normativo-innovativo: in buona sostanza i DM usura hanno natura regolamentare, in quanto espressione di una potestà normativa attribuita dalla legge all’amministrazione al fine di disciplinare aspetti attuativi o integrativi della legge, ma ugualmente innovativi rispetto all’ordinamento giuridico, senza dei quali il precetto legislativo non potrebbe essere attuato (cfr. art. 644 cp comma 3: La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari).
L’autorità amministrativa non è chiamata semplicemente a specificare elementi tecnici di una disciplina già regolata dalla legge ma ad integrare la stessa fattispecie, individuando proprio il tasso soglia che è l’elemento caratterizzante dall’ipotesi di usura contrattuale.
Pertanto tali decreti ministeriali hanno il carattere dell’innovatività, considerata come attitudine ad immettere nuove norme nell’ordinamento giuridico. Tale ultimo requisito, in particolare, è quello che maggiormente differenzia atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi dagli atti squisitamente amministrativi i quali, pur se caratterizzati dai requisiti della generalità, dell’astrattezza, restano sprovvisti di forza normativa.
Pertanto, le parti non hanno l’obbligo di depositare i D.M. usura ed il CTU può autonomamente acquisire detto dato".
Nel senso della qualificazione dei decreti Ministeriali come fonti normative si è espresso anche il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con Sentenza del 4 maggio 2010 n. 9 che così si esprime "Non può dirsi condivisibile la conclusione secondo cui un atto può essere qualificato come normativo soltanto se si indirizza, indistintamente, a tutti i consociati. L’ordinamento conosce innumerevoli casi di disposizioni "settoriali" della cui natura normativa nessuna dubita. Ciò in quanto la "generalità" e l’"astrattezza" che, come comunemente si riconosce, contraddistinguono la "norma", non possono e non devono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione nell’applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza). Il carattere normativo di un atto non può essere disconosciuto solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore (nelle specie ai titolari di impianti per la produzione di energia da fonte solare) dovendosi, al contrario, verificare, se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei sopra descritti requisiti della generalità e dell’astrattezza. E’ atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell’astrattezza), mentre l’atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminati di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti".
Ma questo orientamento, per fortuna, è solo minoritario e la maggior parte della Giurisprudenza (soprattutto di Cassazione) non ritiene necessaria la produzione dei decreti ministeriali sui tassi soglia.
Secondo il Tribunale di Lecce, sentenza del 15 dicembre 2015 n. 5896, i decreti ministeriali emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabiliscono i Tasso Soglia dell'usura ai sensi della Legge 108 del 1996 sono atti che possono essere definiti solo formalmente amministrativi, in quanto adottati da una Pubblica Amministrazione, ma sostanzialmente normativi, perché idonei ad innovare l’ordinamento giuridico, ed in quanto tali essi - al pari della legge e di tutti gli atti aventi forza di legge - sono soggetti al noto principio "iura novit curia": la legge non deve essere provata al giudice, perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle parti.
Con decreto ministeriale possono essere emanati anche i regolamenti, i quali si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita dalla legge all’amministrazione, secondaria rispetto a quella legislativa, al fine di disciplinare aspetti attuativi o integrativi della legge, ma ugualmente innovativi rispetto all’ordinamento giuridico, senza dei quali il precetto legislativo non potrebbe essere attuato. Tenendo conto delle sopra esposte considerazioni, è palese che i decreti ministeriali richiamati dalla legge n. 108/96 sono atti integrativi della legge, con funzione innovativa rispetto all’ordinamento giuridico: l’autorità amministrativa è chiamata ad integrare la stessa fattispecie, individuando proprio il tasso soglia che è l’elemento caratterizzante dell’ipotesi di usura contrattuale.
Ne deriva che i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze richiamati dalla Legge 108/1996 hanno il carattere dell’innovatività, considerata come attitudine ad immettere nuove norme nell’ordinamento giuridico.
L’art. 115, ultimo comma c. p. c. stabilisce che "il giudice può porre a fondamento della decisione nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza" e la Cassazione con la sentenza del 2 agosto 2005 ha sostenuto che "i tassi d’interesse bancario in un dato periodo, costituiscono un fatto notorio, cui il giudice può fare, pertanto, legittimo ricorso ex art. 115 cpc., trattandosi d’un dato che rientra nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità, e quindi, di ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio- economiche della collettività stessa".
Sempre la Sentenza del Tribunale di Lecce del 15/12/2015 afferma che "La Cassazione con recenti sentenze ha definito il "fatto notorio" come "un fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, senza necessità di ricorso a particolari informazioni o giudizi tecnici" (Cass. 21.12.2012 n. 16165 ed anche Cass. 6.2.2013 n. 2808). Si è poi precisato che è un "fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile" (Cass. 26.5.2006 n.1701)". La natura dei Decreti del Ministero dell’economia e delle Finanze (non meri atti amministrativi, ma aventi funzione integrativa della Legge), è spiegata bene nella sentenza del Tribunale di Lecce "Quanto alla natura del TEGM, questo giudice, ritiene che detto indice debba essere considerato una norma tecnica, cioè una "fonte sub-legislativa" (cfr: Tribunale Reggio Emilia 03 luglio 2015): la legge prevede la sanzione, descrive il reato e lascia alla fonte sub - legislativa il compito di specificare uno o più dei suoi elementi in chiave tecnica. E’ evidente, dunque, come l’art. 2 della legge 108/96 costituisca una norma penale in bianco (cfr. SSUU del 24 marzo del 1984 e SSUU del 19 gennaio 1994).
I dogmi della completezza e dell’autosufficienza dell’ordinamento giuridico e della esaustività del sapere del giudice (iura novit curia) impongono che il giudice prima ed il CTU dopo conoscano detto elemento (tra l’altro riscontrabile dal semplice collegamento alla pagina della Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html), che costituisce non soltanto un mero provvedimento amministrativo ma la base tecnico normativa su cui si fonda la configurabilità stessa della fattispecie penale (in bianco). Le norme tecniche integrano la fattispecie incriminatrice e le modificazioni delle norme integratrici di una norma penale in bianco (com’è quella dell’art. 2 legge 108/96) comportano che il giudice debba verificare se la condotta contestata sia o meno in contrasto con dette norme tecniche (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 9131/97).
Sempre secondo il Tribunale di Lecce "Non si può, infatti, non affermare che, nel caso dei D.M. richiamati dalla legge n. 108/96, siamo in presenza di atti integrativi della legge, con funzione innovativa rispetto all’ordinamento giuridico.
Siamo dunque in presenza di decreti ministeriali a contenuto normativo-innovativo: in buona sostanza i DM usura hanno natura regolamentare, in quanto espressione di una potestà normativa attribuita dalla legge all’amministrazione al fine di disciplinare aspetti attuativi o integrativi della legge, ma ugualmente innovativi rispetto all’ordinamento giuridico, senza dei quali il precetto legislativo non potrebbe essere attuato (cfr. art. 644 cp comma 3: La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari).
L’autorità amministrativa non è chiamata semplicemente a specificare elementi tecnici di una disciplina già regolata dalla legge ma ad integrare la stessa fattispecie, individuando proprio il tasso soglia che è l’elemento caratterizzante dall’ipotesi di usura contrattuale.
Pertanto tali decreti ministeriali hanno il carattere dell’innovatività, considerata come attitudine ad immettere nuove norme nell’ordinamento giuridico. Tale ultimo requisito, in particolare, è quello che maggiormente differenzia atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi dagli atti squisitamente amministrativi i quali, pur se caratterizzati dai requisiti della generalità, dell’astrattezza, restano sprovvisti di forza normativa.
Pertanto, le parti non hanno l’obbligo di depositare i D.M. usura ed il CTU può autonomamente acquisire detto dato".
Nel senso della qualificazione dei decreti Ministeriali come fonti normative si è espresso anche il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con Sentenza del 4 maggio 2010 n. 9 che così si esprime "Non può dirsi condivisibile la conclusione secondo cui un atto può essere qualificato come normativo soltanto se si indirizza, indistintamente, a tutti i consociati. L’ordinamento conosce innumerevoli casi di disposizioni "settoriali" della cui natura normativa nessuna dubita. Ciò in quanto la "generalità" e l’"astrattezza" che, come comunemente si riconosce, contraddistinguono la "norma", non possono e non devono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione nell’applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza). Il carattere normativo di un atto non può essere disconosciuto solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore (nelle specie ai titolari di impianti per la produzione di energia da fonte solare) dovendosi, al contrario, verificare, se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei sopra descritti requisiti della generalità e dell’astrattezza. E’ atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell’astrattezza), mentre l’atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminati di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti".
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