Decreto Correttivo Jobs Act: lavoratori a distanza
L’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativo agli “impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”
L’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativo agli "impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo", è stato recentemente sostituito prima dall’art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e poi ulteriormente modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185.
L’attuale co. 1 dell’art. 4 non contiene più un espresso divieto di installare strumenti aventi per fine esclusivo il controllo dell’attività dei lavoratori. Tuttavia tale divieto deve ritenersi chiaramente implicito e ricavabile dalla stessa lettera della norma: se, come vedremo, le apparecchiature da cui derivi la mera possibilità di controllo sono installabili solo previa autorizzazione sindacale o amministrativa, quelle finalizzate esclusivamente al controllo devono, a fortiori, ritenersi non autorizzabili, quindi non installabili.
A. GLI IMPIANTI AUDIOVISIVI E GLI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO
È consentito l’impiego di impianti e strumenti di controllo a distanza, a condizione che questi rispettino determinati presupposti finalistici e procedurali.
Presupposti finalistici:
Il nuovo primo comma del predetto articolo elenca, anzitutto, le ragioni giustificatrici che consentono al datore di lavoro l’utilizzo di strumenti che dir si voglia di controllo, ovvero: 1) esigenze organizzative e produttive; 2) la sicurezza del lavoro; 3) e in ultimo, novità appartata con il Jobs Act, la tutela del patrimonio aziendale.
Presupposti procedurali:
Per poter installare tali strumenti è necessario il preventivo accordo sindacale con le RSA e le RSU presenti in azienda o, per le imprese con unità produttive in più regioni, con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
In mancanza di accordo è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
B. STRUMENTI DI LAVORO E STRUMENTI DI REGISTRAZIONE
Una rilevante novità, invece, risiede nel nuovo co. 2 del citato art. 4 che legittima il controllo a distanza attraverso gli "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" (come PC, tablet e smartphone) e gli "strumenti di registrazione di accessi e delle presenze" (come badge, orologi marcatempo, rilevatori magnetici) senza richiedere il rispetto dei predetti requisiti finalistici e procedurali.
C. UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI
Il successivo comma 3 prevede, comunque, che le informazioni raccolte possono essere utilizzate per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compresi quelli disciplinari, a condizione che:
A. a) sia fornita al lavoratore un’adeguata informazione riguardo le modalità d’uso degli strumenti;
B. b) l’effettuazione dei controlli avvenga nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, in particolare dei criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati.
D. IL SISTEMA SANZIONATORIO
Il Jobs Act interviene anche sul quadro sanzionatorio, con la previsione dell’applicazione della sanzione penale dell'ammenda da euro 154,00 a euro 1.549,00 o l'arresto da 15 giorni ad un anno, nel caso di violazione dei co. 1 e 2 dell’art. 4 - salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Occorre evidenziare che la condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. Infatti, affinché il reato sussista è sufficiente "l’idoneità" dell'apparecchiatura a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, mentre non è necessario che questo venga messo in funzione "poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno".
L’attuale co. 1 dell’art. 4 non contiene più un espresso divieto di installare strumenti aventi per fine esclusivo il controllo dell’attività dei lavoratori. Tuttavia tale divieto deve ritenersi chiaramente implicito e ricavabile dalla stessa lettera della norma: se, come vedremo, le apparecchiature da cui derivi la mera possibilità di controllo sono installabili solo previa autorizzazione sindacale o amministrativa, quelle finalizzate esclusivamente al controllo devono, a fortiori, ritenersi non autorizzabili, quindi non installabili.
A. GLI IMPIANTI AUDIOVISIVI E GLI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO
È consentito l’impiego di impianti e strumenti di controllo a distanza, a condizione che questi rispettino determinati presupposti finalistici e procedurali.
Presupposti finalistici:
Il nuovo primo comma del predetto articolo elenca, anzitutto, le ragioni giustificatrici che consentono al datore di lavoro l’utilizzo di strumenti che dir si voglia di controllo, ovvero: 1) esigenze organizzative e produttive; 2) la sicurezza del lavoro; 3) e in ultimo, novità appartata con il Jobs Act, la tutela del patrimonio aziendale.
Presupposti procedurali:
Per poter installare tali strumenti è necessario il preventivo accordo sindacale con le RSA e le RSU presenti in azienda o, per le imprese con unità produttive in più regioni, con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
In mancanza di accordo è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
B. STRUMENTI DI LAVORO E STRUMENTI DI REGISTRAZIONE
Una rilevante novità, invece, risiede nel nuovo co. 2 del citato art. 4 che legittima il controllo a distanza attraverso gli "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" (come PC, tablet e smartphone) e gli "strumenti di registrazione di accessi e delle presenze" (come badge, orologi marcatempo, rilevatori magnetici) senza richiedere il rispetto dei predetti requisiti finalistici e procedurali.
C. UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI
Il successivo comma 3 prevede, comunque, che le informazioni raccolte possono essere utilizzate per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compresi quelli disciplinari, a condizione che:
A. a) sia fornita al lavoratore un’adeguata informazione riguardo le modalità d’uso degli strumenti;
B. b) l’effettuazione dei controlli avvenga nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, in particolare dei criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati.
D. IL SISTEMA SANZIONATORIO
Il Jobs Act interviene anche sul quadro sanzionatorio, con la previsione dell’applicazione della sanzione penale dell'ammenda da euro 154,00 a euro 1.549,00 o l'arresto da 15 giorni ad un anno, nel caso di violazione dei co. 1 e 2 dell’art. 4 - salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Occorre evidenziare che la condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. Infatti, affinché il reato sussista è sufficiente "l’idoneità" dell'apparecchiatura a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, mentre non è necessario che questo venga messo in funzione "poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno".
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