Decreto Crescita: novità per mini IRES e IMU


Il Decreto crescita semplifica la Mini-Ires e aumenta la deducibilità dell'IMU per gli immobili strumentali
Decreto Crescita: novità per mini IRES e IMU

Il Decreto Crescita porta con se due buone notizie per l'imprenditore:

1) viene semplificata la mini-IRES anche se sconta un'aliquota maggiore (si paga per il periodo d'imposta 2019 il 22,5% sugli utili reinvestiti);

2) è aumentata la deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi per immobili strumentali (dal 40% al 50%).

Nel decreto Crescita, all'articolo 2, si legge, infatti: <<il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali...........per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali>>.

Si semplifica molto il calcolo in quanto il Legislatore definisce le riserve non disponibili (derivanti da processi di valutazione) e il patrimonio netto (non si tiene conto del risultato d'esercizio e gli utili agevolati nell'anno precedente). Questo è dovuto alla reintroduzione del maxi ammortamento che sarà oggetto di un articolo a parte.

Per quanto riguarda la deducibilità IMU, si legge all'articolo 3 del decreto Crescita: <<All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento>>.

 

 

Articolo del:


di dott. Daniele Carrano

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse